FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.155/AA del 02/10/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da ANTONINI FC TRAPANI 1905 SRL

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1108 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Valerio ANTONINI, e della società F.C. TRAPANI 1905 S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta:

VALERIO ANTONINI, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante p.t. della società F.C. Trapani 1905 S.r.l., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver consentito e non impedito l’esposizione e la diffusione di due striscioni, entrambi non autorizzati e di contenuto offensivo e antisportivo, da parte della tifoseria organizzata della propria società, in occasione della gara di campionato di serie D, girone I, Trapani-La Fenice di Reggio Calabria, disputatasi in data 10.3.2024 presso lo Stadio Provinciale di Erice (TP); in violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per mancata comparizione dinanzi al collaboratore della Procura Federale, nonostante rituale convocazione, senza addurre e documentare alcun motivo ostativo;

F.C. TRAPANI 1905 S.r.l., per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 3, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta omissiva riconducibile al proprio Presidente e legale rappresentante p.t. come sopra indicata, sia per la condotta posta in essere dai propri sostenitori come descritta nel precedente capo di incolpazione;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Valerio ANTONINI in proprio e, in qualità di legale rappresentante p.t., per conto della società F.C. TRAPANI 1905 S.r.l.;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 2.000,00 (duemila/00) di ammenda per il Sig. Valerio ANTONINI, e di € 2.000,00 (duemila/00) di ammenda per la società F.C. TRAPANI 1905 S.r.l.;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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