FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.157/AA del 03/10/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da SAPONE GIAVENOCOAZZE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1147 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Carmelo SAPONE, e della società A.C.D. GIAVENOCOAZZE, avente ad oggetto la seguente condotta:

CARMELO SAPONE, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.C.D. Giavenocoazze, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, delle N.O.I.F., nonché all’art. 47, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, lett. Ec), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, dal 4.2.2024 fino al termine della stagione sportiva 2023 - 2024, attribuito il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato di Seconda Categoria al Sig. Mario Vitulano, pur essendo quest’ultimo sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all’art. 39, del Regolamento del Settore Tecnico; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, delle N.O.I.F., anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, lett. Gg), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, dal 17.3.2024 fino al termine della stagione sportiva 2023-2024, attribuito il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Under 17, al Sig. Mario Vitulano pur essendo quest’ultimo sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all’art. 39, del Regolamento del Settore Tecnico;

A.C.D. GIAVENOCOAZZE, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati i Sig.ri Carmelo Sapone e Mario Vitulano all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Carmelo SAPONE in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.C.D. GIAVENOCOAZZE; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Carmelo SAPONE, e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società A.C.D. GIAVENOCOAZZE;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it