FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.170/AA del 17/10/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da BUCCHERI RICCI SIRACUSA CALCIO 1924
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1190 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sigg. Walter Emanuele BUCCHERI, Alessandro RICCI, e della società SSDARL SIRACUSA CALCIO 1924, avente ad oggetto la seguente condotta:
WALTER EMANUELE BUCCHERI, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società Siracusa Calcio 1924, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell’art. 38, commi 1 e 4, delle N.O.I.F. e degli artt. 33, comma 1, 37, comma 1, e 40, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico in quanto ha indebitamente svolto, dall'inizio del mese di aprile 2024, l'attività di allenatore della squadra della società Siracusa Calcio 1924 militante nel Campionato di Serie D - Girone I pur non potendo essere tesserato per tale società in quanto già tesserato, nella medesima stagione sportiva, per la società Modica Calcio 1932 dalla quale si dimetteva in data 1° marzo 2024;
ALESSANDRO RICCI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società SSDARL Siracusa Calcio 1924, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dell’art. 38, commi 1 e 4, delle N.O.I.F. e degli artt. 33, comma 1, e 40, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico per aver permesso o comunque non impedito, dall'inizio del mese di aprile 2024, che il sig. Walter Emanuele Buccheri svolgesse l'attività di allenatore della squadra della società Siracusa Calcio 1924 militante nel Campionato di Serie D - Girone I pur non potendo essere tesserato per tale società in quanto già tesserato, nella medesima stagione sportiva, per la società Modica Calcio 1932 dalla quale si dimetteva in data 1° marzo 2024;
SSDARL SIRACUSA LACIO 1924, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere rispettivamente dal proprio Presidente, sig. Alessandro Ricci e dal sig. Walter Emanuele Buccheri;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Walter Emanuele BUCCHERI e dal Sig. Alessandro RICCI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società SSDARL SIRACUSA CALCIO 1924;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Walter Emanuele BUCCHERI, di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione e € 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda per il Sig. Alessandro RICCI, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società SSDARL SIRACUSA CALCIO 1924;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.