FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.179/AA del 25/10/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da LAMONACA ASD CANOSA CALCIO A5

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 37 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Roberto LAMONACA, e della società ASD CANOSA CALCIO A5, avente ad oggetto la seguente condotta:

ROBERTO LAMONACA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Canosa Calcio A Cinque, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme federali di cui all’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell’articolo 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 94 ter, comma 5, delle NOIF per non aver provveduto, nei termini ivi previsti, al pagamento di quanto dovuto al sig. Domenico Lodispoto in forza del lodo emesso dal Collegio Arbitrale in data 22.2.2024 a seguito del ricorso presentato dal medesimo;

ASD CANOSA CALCIO A5, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Roberto Lamonaca;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Roberto LAMONACA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD CANOSA CALCIO;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Roberto LAMONACA, e di € 150,00 (trecento/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione per la società ASD CANOSA CALCIO A5;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it