FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.182/AA del 28/10/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da DONNARUMMA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 35 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Franco DONNARUMMA, avente ad oggetto la seguente condotta:
FRANCO DONNARUMMA, all’epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società F.C. Pompei, in violazione: - dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione dell'incontro F.C. Pompei – A.S.C. F.C. Costa D'Amalfi del 10.12.2023 valevole per il girone E del campionato Under 14 Regionale, sottoscritto quale dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società F.C. Pompei nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. V. M., attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; - dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione dell'incontro F.C. Pompei – A.S.C. F.C. Costa D'Amalfi del 10.12.2023 valevole per il girone E del campionato Under 14 Regionale, svolto il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società F.C. Pompei pur non essendo tesserato per tale società;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Franco DONNARUMMA;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Franco DONNARUMMA;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.