FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.184/AA del 30/10/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da COTICHINI F DI PALMA COTICHINI M CARDILLO DI STEFANO ASD REAL CASTEL FONTANA ASD MARINO ACADEMY C5
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 53 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sigg. Flavio COTICHINI, Domenico DI PALMA, Maurizio COTICHINI, Francesco CARDILLO, Pietro DI STEFANO, e delle società ASD REAL CASTEL FONTANA e ASD MARINO ACADEMY CALCIO A 5, avente ad oggetto la seguente condotta:
FLAVIO COTICHINI, allenatore UEFA FUTSAL B tesserato dalla società A.S.D. REAL CASTEL FONTANA all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, comma 2, e 38, commi 1 e 4, delle NOIF e dagli artt. 33 comma 1, 37, comma 1, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto, nella stagione sportiva 2023-2024, l’attività di conduzione tecnica della squadra della società A.S.D. MARINO ACADEMY CALCIO A 5 in occasione delle gare del campionato Pulcini misti 5c5, girone 05, stagione sportiva 2023 – 2024, della Delegazione di Roma del Comitato Regionale del Lazio. In particolare, il sig. Flavio COTICHINI tesserato per la società A.S.D. REAL CASTEL FONTANA, pur non essendo tesserato per la società A.S.D. MARINO ACADEMY CALCIO A 5, in occasione delle gare del sopra menzionato campionato, prendeva posto in panchina, fornendo, unitamente al sig. Maurizio COTICHINI, indicazioni di tipo tecnico – tattico;
DOMENICO DI PALMA, presidente e legale rappresentante della società A.S.D. REAL CASTEL FONTANA all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 38, comma 4, delle NOIF nonché dall’art. 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito e comunque non impedito al sig. Flavio COTICHINI, tecnico tesserato dalla società A.S.D. REAL CASTEL FONTANA, di svolgere, nella stagione sportiva 2023–2024 l’attività di conduzione tecnica anche della squadra della società A.S.D. MARINO ACADEMY CALCIO A 5 in occasione delle gare del campionato Pulcini misti 5c5, girone 05, della Delegazione di Roma del Comitato Regionale del Lazio. Ciò, sebbene l’accordo di collaborazione sportiva per la stagione sportiva 2023–2024 sottoscritto dalla società A.S.D. REAL CASTEL FONTANA con la società A.S.D. MARINO ACADEMY CALCIO A 5 (indispensabile ai fini dell’adempimento da parte della società A.S.D. REAL CASTEL FONTANA, partecipante nella stagione sportiva 2023–2024 al campionato nazionale di serie A2 della Divisione di Calcio a 5, degli obblighi in materia di attività di base previsti per le società partecipanti a detto campionato nazionale dal C.U. n. 1 della Divisione di Calcio A 5 della Lega Nazionale Dilettanti della FIGC pubblicato in data 1° luglio 2023) prevedesse una mera attività di supporto tecnico e non già di conduzione tecnica dalla squadre dell’A.S.D. AMARINO ACADEMY CALCIO A 5 da parte di tecnici abilitati e tesserati dalla società A.S.D. REAL CASTEL FONTANA; MAURIZIO COTICHINI, dirigente della società A.S.D. MARINO ACADEMY CALCIO A 5 all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, comma 1, delle NOIF nonché dagli artt. 16 e 39, comma 1, lettera G), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere svolto, nella stagione sportiva 2023–2024, l’attività di allenatore della squadra della società A.S.D. MARINO ACADEMY CALCIO A 5 partecipante al campionato Pulcini misti 5c5, girone 05, della Delegazione di Roma del Comitato Regionale del Lazio, sebbene fosse tesserato per la predetta società in qualità di dirigente e non fosse in possesso della qualifica di Allenatore di cui all’art. 16 del Regolamento del Settore Tecnico. Ciò, in occasione tanto delle sedute di allenamento quanto durante le partite del predetto campionato, unitamente al sig. Flavio COTICHINI;
FRANCESCO CARDILLO, dirigente della società A.S.D. MARINO ACADEMY CALCIO A 5 all’epoca dei fatti, in violazione: - dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 38, comma 1, e 61, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in qualità di dirigente accompagnatore della società A.S.D. MARINO ACADEMY CALCIO A 5 in occasione della gara ASD Marino Academy Calcio A 5 – ASD Albano Calcio A 5 del 21 gennaio 2024, categoria Pulcini U10/U11, valevole per il campionato Pulcini misti 5c5, girone 05, della Delegazione di Roma del Comitato Regionale del Lazio, consentito e, comunque, non impedito al sig. Flavio COTICHINI di prendere posto sulla panchina occupata dalla squadra della società A.S.D. MARINO ACADEMY CALCIO A 5, nonché di svolgere l’attività di allenatore, unitamente al sig. Maurizio COTICHINI, in occasione di detta gara. Ciò sebbene il sig. Flavio COTICHINI non fosse tesserato per la società A.S.D. MARINO ACADEMY CALCIO A 5 e il relativo nominativo non fosse riportato nella distinta di gara della società A.S.D. MARINO ACADEMY CALCIO A 5 sottoscritta dal medesimo sig. Francesco CARDILLO; - dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 23, comma 1, e 61, comma 1, delle N.O.I.F e dagli artt. 16 e 39, comma 1, lettera G), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, in occasione della gara ASD Marino Academy Calcio A 5 – ASD Albano Calcio A 5 del 21 gennaio 2024, categoria Pulcini U10/U11, valevole per il campionato Pulcini misti 5c5, girone 05, della Delegazione di Roma del Comitato Regionale del Lazio, sottoscritto la distinta di gara della società ASD Marino Academy Calcio A 5 nella quale risulta inserito il nominativo del sig. Maurizio COTICHINI quale allenatore della squadra, attestando in tal modo in maniera non veridica il possesso da parte dello stesso delle abilitazioni necessarie per la conduzione tecnica della squadra;
PIETRO DI STEFANO, presidente e legale rappresentante della società A.S.D. MARINO ACADEMY CALCIO A 5 all’epoca dei fatti, in violazione: - dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 38, commi 1 e 4, delle NOIF nonché dagli artt. 16, 33, comma 1, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito e comunque non impedito al sig. Flavio COTICHINI di svolgere, nella stagione sportiva 2023–2024 l’attività di conduzione tecnica della squadra della società A.S.D. MARINO ACADEMY CALCIO A 5 in occasione delle gare del campionato Pulcini misti 5c5, girone 05, della Delegazione di Roma del Comitato Regionale del Lazio. Ciò, sebbene il sig. Flavio COTICHINI non fosse tesserato per la società A.S.D. MARINO ACADEMY CALCIO A 5 e fosse, per contro, tesserato con la società A.S.D. REAL CASTEL FONTANA. Inoltre, l’accordo di collaborazione sportiva per la stagione sportiva 2023–2024 sottoscritto dallo stesso sig. Pietro DI STEFANO, in qualità di presidente e legale rappresentante della società A.S.D. MARINO ACADEMY CALCIO A 5, con la società A.S.D. REAL CASTEL FONTANA prevedeva una mera attività di supporto tecnico e non già di conduzione tecnica della squadra dell’A.S.D. AMARINO ACADEMY CALCIO A 5 da parte di tecnici abilitati e tesserati dalla società A.S.D. REAL CASTEL FONTANA; - dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, comma 1, delle NOIF nonché dagli artt. 16 e 39, comma 1, lettera G), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito e comunque non impedito al sig. Maurizio COTICHINI di svolgere, nella stagione sportiva 2023–2024, l’attività di allenatore della squadra della società A.S.D. MARINO ACADEMY CALCIO A 5 partecipante al campionato Pulcini misti 5c5, girone 05, della Delegazione di Roma del Comitato Regionale del Lazio, sebbene fosse tesserato per la predetta società in qualità di dirigente e non fosse in possesso della qualifica di Allenatore di cui all’art. 16 del Regolamento del Settore Tecnico. Ciò, in occasione tanto delle sedute di allenamento quanto durante le partite del predetto campionato, unitamente al sig. Flavio COTICHINI;
ASD CASTEL FONTANA, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione risultavano tesserati i sig.ri DOMENICO DI PALMA e FLAVIO COTICHINI; ASD MARINO ACADEMY CALCIO A 5, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione risultavano tesserati i sig.ri PIETRO DI STEFANO, MAURIZIO COTICHINI e FRANCESCO CARDILLO ed al cui interno e nel cui interesse ha posto in essere i comportamenti sopra descritti il sig. FLAVIO COTICHINI;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Flavio COTICHINI, Domenico DI PALMA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD REAL CASTEL FONTANTA, Maurizio COTICHINI, Francesco CARDILLO e Pietro DI STEFANO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD MARINO ACADEMY CALCIO A 5;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Flavio COTICHINI, di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Domenico DI PALMA, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Maurizio COTICHINI, di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Francesco CARDILLO, 4 (quattro) mesi e 15 (quindici) giorni per il Sig. Pietro DI STEFANO, di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società ASD REAL CASTEL FONTANA, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società ASD MARINO ACADEMY CALCIO A 5;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.