FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.186/AA del 31/10/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da PARDINI BACCI CORNACCHIA ASD POL CAMAIORE CALCIO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 50 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sigg. Michele PARDINI, Michele BACCI, Nicola George CORNACCHIA e della società ASD POLISPORTIVA CAMAIORE CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:
MICHELE PARDINI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Polisportiva Camaiore Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 95 bis, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso nel mese di giugno 2024, dapprima contattato telefonicamente e poi incontrato personalmente presso gli impianti sportivi della società dallo stesso rappresentata i calciatori sigg.ri Nicola George Cornacchia e Michele Bacci, in costanza di tesseramento di tali calciatori per altre società, al fine di convincerli a tesserarsi nella stagione sportiva successiva per la Polisportiva Camaiore Calcio, così come effettivamente avvenuto, pubblicando poi in data 13 e 14 giugno 2024 la notizia di aver raggiunto l’accordo con i calciatori sopra indicati sulla pagina social Facebook della società dallo stesso rappresentata;
MICHELE BACCI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Valdinievole Montecatini, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, nel mese di giugno 2024, incontrato presso gli impianti sportivi della società Polisportiva Camaiore Calcio il presidente di tale società, sig. Michele Pardini, ed avere raggiunto con lo stesso un accordo al fine di tesserarsi per la stagione sportiva 2024–2025 per tale sodalizio, così come poi effettivamente avvenuto, nonostante fosse in costanza di tesseramento per la società Valdinievole Montecatini;
NICOLA GEORGE CORNACCHIA, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Massese 1919 SSDARL, in violazione del disposto di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, nel mese di giugno 2024, incontrato presso gli impianti sportivi della società Polisportiva Camaiore Calcio il presidente di tale società, sig. Michele Pardini, ed avere raggiunto con lo stesso un accordo al fine di tesserarsi per la stagione sportiva 2024–2025 per tale sodalizio, così come poi effettivamente avvenuto, nonostante fosse in costanza di tesseramento per la società Massese 1919 SSDARL;
ASD POLISPORTIVA CAMAIORE CALCIO, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Michele Pardini;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Michele BACCI e Nicola George CORNACCHIA, e dal Sig. Michele PARDINI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD POLISPORTIVA CAMAIORE CALCIO;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Michele PARDINI, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Michele BACCI, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Nicola George CORNACCHIA, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società ASD POLISPORTIVA CAMAIORE CALCIO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.