FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.187/AA del 31/10/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da ESPOSITO ALTIERI TAVA ASD ALVIGNANO CALCIO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 16 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sigg. Fausto ESPOSITO, Paolo ALTIERI, Fabricio Andrei TAVA e della società ASD ALVIGNANO CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:
FAUSTO ESPOSITO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Alvignano Calcio, in violazione dell’art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Alvignano Calcio, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Fabricio Andrei Tava nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nella fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Alvignano Calcio alla gara Alvignano Calcio – Città di Sant’Arpino del 29.1.2024, valevole per il campionato Juniores Under 19; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; in violazione, altresì, dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Alvignano Calcio, omesso di provvedere al tesseramento del sig. Paolo Altieri nonché per avere consentito, e comunque non impedito, allo stesso di svolgere il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società A.S.D. Alvignano Calcio quantomeno in occasione della gara Alvignano Calcio – Città di Sant’Arpino del 29.1.2024, valevole per il campionato Juniores Under 19;
PAOLO ALTIERI, all’epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Alvignano Calcio, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione della gara Alvignano Calcio – Città di Sant’Arpino del 29.1.2024 valevole per il campionato Juniores Under 19, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Alvignano Calcio nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Fabricio Andrei Tava, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; in violazione, altesì, dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione della gara Alvignano Calcio – Città di Sant’Arpino del 29.1.2024 valevole per il campionato Juniores Under 19, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società A.S.D. Alvignano Calcio pur non essendo tesserato per tale società;
FABRICIO ANDREI TAVA, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Alvignano Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Alvignano Calcio, alla gara Alvignano Calcio – Città di Sant’Arpino del 29.1.2024 valevole per il campionato Juniores Under 19, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;
ASD ALVIGNANO CALCIO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Paolo ALTIERI, Fabricio Andrei TAVA e Fausto ESPOSITO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD ALVIGNANO CALCIO;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione a svolgere attività in seno alla FIGC per il Sig. Paolo ALTIERI, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione a svolgere attività in seno alla FIGC per il Sig. Fausto ESPOSITO, di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Fabricio Andrei TAVA, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza per la società ASD ALVIGNANO CALCIO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.