FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.188/AA del 05/11/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da PECORARO A PECORARO G MOROSI NUTILE BIAGI BATTELLI OLIMPIA PRATO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1222 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sigg. Angelo Aniello PECORARO, Gabriele PECORARO, Marco MOROSI, Leonardo NUTILE, Matteo BIAGI, Lorenzo BATTELLI e della società SSDARL OLIMPIA PRATO, avente ad oggetto la seguente condotta:
ANGELO ANIELLO PECORARO, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società SSDARL Olimpia Prato, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e dell’ art. 39, lettera G), del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito e comunque non impedito che le squadre dell’attività di base della sua società fossero allenate anche dai sig.ri Marco Morosi, Leonardo Nutile, Lorenzo Battelli e Matteo Biagi, all’epoca dei fatti tesserati quali calciatori per la società Chiesanuova 1975 ASD fino al 22 febbraio 2024 e successivamente svincolati fino al 30 giugno 2024, tutti sprovvisti della qualifica di Allenatore di cui all’art. 16 del Regolamento del Settore Tecnico e per non aver tesserato almeno un allenatore qualificato per ogni categoria di base; nel caso di specie risultano essere stati tesserati quali tecnici solo i sig.ri Gabriele Pecoraro e Simone Lombardi, nonostante la società SSDARL Olimpia Prato abbia partecipato nella stagione sportiva 2023-2024 ai seguenti campionati dell’attività di base: Pulcini 2014, Primi Calci 2015, Primi Calci 2016 e Piccoli Amici 2016–2017;
GABRIELE PECORARO, all’epoca dei fatti tesserato quale tecnico allenatore UEFA B per la società SSDARL Olimpia Prato, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e 37, comma 1, e 39, lettera G), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2023-2024, per conto della società Olimpia Prato, svolto l’attività di reclutatore dei sig.ri Marco Morosi, Leonardo Nutile, Lorenzo Battelli e Matteo Biagi, all’epoca tutti tesserati quali calciatori per la società Chiesanuova 1975 ASD fino al 22 febbraio 2024 e successivamente svincolati fino al 30 giugno 2024, per essere impiegati quali allenatori nell’attività di base della società SSDARL Olimpia Prato, pur essendo sprovvisti della qualifica di Allenatore di cui all’art. 16 del Regolamento del Settore Tecnico;
MARCO MOROSI, all’epoca dei fatti tesserato quale calciatore per la società Chiesanuova 1975 ASD fino al 22 febbraio 2024 e successivamente svincolato fino al 30 giugno 2024, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 39, lettera G), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2023-2024, svolto l’attività di allenatore nell’attività di base della società SSDARL Olimpia Prato, pur essendo tesserato quale calciatore con la società Chiesanuova 1975 ASD fino al 22 febbraio 2024 e successivamente senza essere stato tesserato, nonché per essere sprovvisto della qualifica di Allenatore di cui all’art. 16 del Regolamento del Settore Tecnico;
LEONARDO NUTILE, all’epoca dei fatti tesserato quale calciatore per la società Chiesanuova 1975 ASD fino al 22 febbraio 2024 e successivamente svincolato fino al 30 giugno 2024, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 39, lettera G), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2023-2024, svolto l’attività di allenatore nell’attività di base della società SSDARL Olimpia Prato, pur essendo tesserato quale calciatore con la società Chiesanuova 1975 ASD fino al 22 febbraio 2024 e successivamente senza essere stato tesserato, nonché per essere sprovvisto della qualifica di Allenatore di cui all’art. 16 del Regolamento del Settore Tecnico;
MATTEO BIAGI, all’epoca dei fatti tesserato quale calciatore per la società Chiesanuova 1975 ASD fino al 22 febbraio 2024 e successivamente svincolato fino al 30 giugno 2024, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 39, lettera G), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2023-2024, svolto l’attività di allenatore nell’attività di base della società SSDARL Olimpia Prato, pur essendo tesserato quale calciatore con la società Chiesanuova 1975 ASD fino al 22 febbraio 2024 e successivamente senza essere stato tesserato, nonché per essere sprovvisto della qualifica di Allenatore di cui all’art. 16 del Regolamento del Settore Tecnico;
LORENZO BATTELLI, all’epoca dei fatti tesserato quale calciatore per la società Chiesanuova 1975 ASD fino al 22 febbraio 2024 e successivamente svincolato fino al 30 giugno 2024, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 39, lettera G), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2023-2024, svolto l’attività di allenatore nell’attività di base della società SSDARL Olimpia Prato, pur essendo tesserato quale calciatore con la società Chiesanuova 1975 ASD fino al 22 febbraio 2024 e successivamente senza essere stato tesserato, nonché per essere sprovvisto della qualifica di Allenatore di cui all’art. 16 del Regolamento del Settore Tecnico;
SSDARL OLIMPIA PRATO, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Angelo Aniello PECORARO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società SSDARL OLIMPIA PRATO, e dai Sigg. Gabriele PECORARO, Marco MOROSI, Leonardo NUTILE, Matteo BIAGI e Lorenzo BATTELLI;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Angelo Aniello PECORARO, di 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Gabriele PECORARO, di 1 (uno) mese di squalifica per il Sig. Marco MOROSI, di 1 (uno) mese di squalifica per il Sig. Leonardo NUTILE, di 1 (uno) mese di squalifica per il Sig. Matteo BIAGI, di 1 (uno) mese di squalifica per il Sig. Lorenzo BATTELLI, e di € 534,00 (cinquecentotrentaquattro/00) di ammenda per la società SSDARL OLIMPIA PRATO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.