FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.192/AA del 07/11/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da SCHIAVO MARRA PETRAGLIA ASD SCUOLA CALCIO ROCCADASPIDE

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 78 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sigg. Sonia SCHIAVO, Michele MARRA, Nicola PETRAGLIA e della società A.S.D. CRSC ROCCADASPIDE, avente ad oggetto la seguente condotta:

SONIA SCHIAVO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASDS.C.R.S.C. Roccadaspide, in violazione: - dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASDS.C.R.S.C. Roccadaspide, omesso di provvedere al tesseramento del calciatore sig. Nicola Petraglia nonché per avere consentito, e comunque non impedito, che lo stesso prendesse parte nelle fila della squadra schierata dalla società ASDS.C.R.S.C. Roccadaspide alla gara Albanella 2015 - ASDS. C.R.S.C. Roccadaspide del 4.2.2024, valevole per il girone A del campionato Under 17 Provinciali di Calcio a 5; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, a tale calciatore di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; - dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASDS. C.R.S.C. Roccadaspide, omesso di provvedere al tesseramento del sig. Michele Marra nonché per avere consentito, e comunque non impedito, allo stesso di svolgere il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società ASDS. C.R.S.C. Roccadaspide in occasione della gara Albanella 2015 - ASDS. C.R.S.C. Roccadaspide del 4.2.2024, valevole per il girone A del campionato Under 17 Provinciali di Calcio a 5;

MICHELE MARRA, all’epoca dei fatti soggetto non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società ASDS.C.R.S.C. Roccadaspide, in violazione: - dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Albanella 2015 - ASDS. C.R.S.C. Roccadaspide del 4.2.2024 valevole per il girone A del campionato Under 17 Provinciali di Calcio a 5, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società ASDS.C.R.S.C. Roccadaspide nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Nicola Petraglia, attestando in tal modo in maniera non veridica il tesseramento dello stesso - dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Albanella 2015 - ASDS. C.R.S.C. Roccadaspide del 4.2.2024 valevole per il girone A del campionato Under 17 Provinciali di Calcio a 5 svolto il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla ASDS. C.R.S.C. Roccadaspide pur non essendo tesserato per tale società;

NICOLA PETRAGLIA, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società ASDS.C.R.S.C. Roccadaspide, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla ASDS.C.R.S.C. Roccadaspide, alla gara Albanella 2015 - ASDS. C.R.S.C. Roccadaspide del 4.2.2024 valevole per il girone A del Campionato Under 17 Provinciali di Calcio a 5, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;

A.S.D. CRSC ROCCADASPIDE, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserata la sig.ra Sonia Schiavo, ed al cui interno e nel cui interesse i sigg.ri Michele Marra e Nicola Petraglia hanno posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Sonia SCHIAVO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CRSC ROCCADASPIDE, e dai Sigg. Michele MARRA e Nicola PETRAGLIA;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per la Sig.ra Sonia SCHIAVO, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Michele MARRA, di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Nicola PETRAGLIA, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza per la società A.S.D. CRSC ROCCADASPIDE;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

 

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