FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.193/AA del 07/11/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da DE MATTIA SALVATORE IODICE ASD PARAISO FOOTBALL CLUB
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 129 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sigg. Maria Pia DE MATTIA, Walter SALVATORE, Riccardo IODICE e della società A.S.D. PARAISO FOOTBALL CLUB, avente ad oggetto la seguente condotta:
MARIA PIA DE MATTIA, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Paraiso Football Club, in violazione: - dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere la stessa, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Paraiso Football Club, omesso di provvedere al tesseramento del calciatore sig. Riccardo Iodice nonché per avere consentito, e comunque non impedito, la sua partecipazione alla gara Paraiso Football Club – Soccer Academy Belsito del 3.12.2023, valevole per il girone B del campionato Giovanissimi Under 15 Provinciale; nonché per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; - dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere la stessa, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Paraiso Football Club, omesso di provvedere al tesseramento del sig. Walter Salvatore nonché per avere consentito, e comunque non impedito, allo stesso di svolgere il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società A.S.D. Paraiso Football Club in occasione della gara Paraiso Football Club – Soccer Academy Belsito del 3.12.2023, valevole per il girone B del campionato Giovanissimi Under 15 Provinciale;
WALTER SALVATORE, all’epoca dei fatti soggetto non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Paraiso Football Club, in violazione: - dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Paraiso Football Club – Soccer Academy Belsito del 3.12.2023 valevole per il girone B del campionato Giovanissimi Under 15 Provinciale, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Paraiso Football Club nella quale è indicato il nominativo calciatore sig. Riccardo Iodice, attestando in tal modo in maniera non veridica il tesseramento dello stesso; - dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Paraiso Football Club – Soccer Academy Belsito del 3.12.2023 valevole per il girone B del campionato Giovanissimi Under 15 Provinciale, svolto il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società A.S.D. Paraiso Football Club, pur non essendo tesserato per tale società;
RICCARDO IODICE, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Paraiso Football Club, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della quadra schierata dalla società A.S.D. Paraiso Football Club, alla gara Paraiso Football Club – Soccer Academy Belsito del 3.12.2023 valevole per il girone B del campionato Giovanissimi Under 15 Provinciale, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;
A.S.D. PARAISO FOOTBALL CLUB, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserata la sig.ra Maria Pia De Mattia, ed al cui interno e nel cui interesse i sigg.ri Salvatore Walter e Riccardo Iodice hanno posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Maria Pia DE MATTIA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. PARAISO FOOTBALL CLUB, e dai Sigg. Walter SALVATORE e Riccardo IODICE;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per la Sig.ra Maria Pia DE MATTIA, di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Walter SALVATORE, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Riccardo IODICE, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza per la società A.S.D. PARAISO FOOTBALL CLUB;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.