FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.194/AA del 07/11/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da LA MARCA FIORILLO SIMONE ASD SALERNUM BARONISSI

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 40 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sigg. Giacomo LA MARCA, Giovanni FIORILLO, Carmine Simone GIORGIO, e della società ASD SALERNUM BARONISSI, avente ad oggetto la seguente condotta: GIACOMO LA MARCA, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Salernum Baronissi, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Salernum Baronissi, omesso di provvedere al tesseramento del sig. Giorgio Carmine Simone nonché per avere consentito, o comunque non impedito, la partecipazione dello stesso, nelle fila della squadra schierata dalla A.S.D. Salernum Baronissi, alla gara ASD Salernum Baronissi – ASD Rossoblu Castel S. Giorgio del 15 gennaio 2024; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa;

GIOVANNI FIORILLO, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società ASD Salernum Baronissi, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara ASD Salernum Baronissi – ASD Rossoblu Castel S. Giorgio del 15 gennaio 2024, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società ASD Salernum Baronissi nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Giorgio Carmine Simone, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

CARMINE SIMONE GIORGIO, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società ASD Salernum Baronissi, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla ASD Salernum Baronissi, alla gara ASD Salernum Baronissi – ASD Rossoblu Castel S. Giorgio del 15 gennaio 2024, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;

ASD SALERNUM BARONISSI, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all ’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Giacomo La Marca e Fiorillo Giovanni, ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Giorgio Carmine Simone ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giacomo LA MARCA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD SALERNUM BARONISSI, e dai Sigg. Giovanni FIORILLO e Carmine Simone GIORGIO;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Giacomo LA MARCA, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Giovanni FIORILLO, di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Carmine Simone GIORGIO, e di € 175,00 (centosettantacinque/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza per la società ASD SALERNUM BARONISSI;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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