FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.236/AA del 27/11/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da MAGRINI SIENA FC SSD
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 293 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Lamberto MAGRINI e della società SIENA FC SSD A RL, avente ad oggetto la seguente condotta:
LAMBERTO MAGRINI, all’epoca dei fatti soggetto appartenente all’Ordinamento federale in quanto inquadrato nei ruoli del Settore Tecnico F.I.G.C. quale “Allenatore UEFA PRO” e tesserato per la corrente stagione sportiva per la società Siena FC SSD A R.L., in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, sia in via autonoma che in relazione all’art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver lo stesso nel corso della conferenza stampa concessa al termine della gara Siena vs Livorno - disputata in data 20/10/2024, valevole per la 7^ giornata del campionato di Serie D Girone E della corrente stagione sportiva e terminata con il risultato di 1-2 - espresso giudizi lesivi del prestigio e della reputazione propri, sia, dell’arbitro che ebbe a dirigere l’incontro de quo sia, per l’effetto e più in generale, dell’istituzione arbitrale nel suo complesso intesa;
SIENA FC SSD A RL, per responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 6, comma 2, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva per il menzionato comportamento ascrivibile al predetto Sig. Lamberto Magrini nella propria qualità, all’epoca dei fatti, di tesserato della società;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Lamberto MAGRINI e dal Sig. Jonas Tommy BODIN, in qualità di legale rappresentante, per conto della società SIENA FC SSD A RL;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 1.500,00 (mille e cinquecento/00) di ammenda per il Sig. Lamberto MAGRINI, e di € 1.000,00 (mille/00) di ammenda per la società SIENA FC SSD A RL;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.