FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.241/AA del 28/11/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da CARLETTO DE ZEN FACCHINELLI S.S.D. UNION EUROCASSOLA A R.L
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 152 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sigg. Stelio CARLETTO, Michele DE ZEN, Lamberto FACCHINELLI, e della società S.S.D. UNION EUROCASSOLA A R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:
STELIO CARLETTO, Amministratore unico legale rappresentante della società S.S.D. UNION EUROCASSOLA A R.L. all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso consentito al Sig. Facchinelli Lamberto di contattare telefonicamente verso fine maggio 2024, la madre del Sig. A.S., calciatore minore tesserato per la società Polisportiva Olympia, e per aver consentito allo stesso e all’allenatore Sig. De Zen Michele di incontrare in data 31 maggio 2024, presso la sede della società dallo stesso rappresentata, il medesimo calciatore, al fine di proporgli il tesseramento per la società S.S.D. UNION EUROCASSOLA A R.L.; nonché per aver consentito e comunque non impedito al Sig. Facchinelli Lamberto di contattare e incontrare nel mese di giugno, presso la sede della società dallo stesso rappresentata, i Sigg. E.V., R.U. e L.P., accompagnati dai genitori, tutti calciatori minori tesserati per la società Polisportiva Olympia, al fine di farli tesserare per la società S.S. D. UNION EUROCASSOLA A R.L.;
MICHELE DE ZEN, Allenatore tesserato per la società S.S.D. UNION EUROCASSOLA A R.L. all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione agli artt. 37, comma 1, e 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso incontrato in data 31 maggio 2024, presso la sede della società S.S.D. UNION EUROCASSOLA A R.L., il Sig. A.S. accompagnato dal genitore, calciatore minore tesserato per la società Polisportiva Olympia, esprimendogli la sua visione calcistica e dove lo avrebbe impiegato in campo, al fine di convincerlo a tesserarsi per la società S.S.D. UNION EUROCASSOLA A R.L.;
LAMBERTO FACCHINELLI, Allenatore tesserato per la società S.S.D. UNION EUROCASSOLA A R.L. all’epoca dei fatti, in violazione dell’art.4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione agli artt. 37, comma 1, e 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso contattato telefonicamente verso fine maggio 2024, la madre del Sig. A.S., calciatore minore tesserato per la società Polisportiva Olympia, e per aver incontrato in data 31 maggio 2024, presso la sede della società, il medesimo calciatore accompagnato dal genitore, al fine di proporgli il tesseramento per la società S.S.D. UNION EUROCASSOLA A R.L.; nonché per aver contattato e incontrato nel mese di giugno, presso la sede della società S.S.D. UNION EUROCASSOLA A R.L., i Sig.ri E.V., R.U. e L.P., accompagnati dai genitori, tutti calciatori minori tesserati per la società Polisportiva Olympia, al fine di farli tesserare per la società S.S.D. UNION EUROCASSOLA A R.L.;
S.S.D. UNION EUROCASSOLA A R.L., per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Michele DE ZEN, Lamberto FACCHINELLI, e dal Sig. Stelio CARLETTO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società S.S.D. UNION EUROCASSOLA A R.L.;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Stelio CARLETTO, di 2 (due) mesi di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Michele DE ZEN, di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Lamberto FACCHINELLI, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la S.S.D. UNION EUROCASSOLA A R.L.;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.