FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.243/AA del 28/11/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da DE VIVO LAUDISIO HOUBBADI APD ATLETICO SAN VALENTINO T

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 76 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sigg. Maurizio DE VIVO, Gaetano LAUDISIO, Mohammed HOUBBADI, e della società APD ATLETICO SAN VALENTINO T., avente ad oggetto la seguente condotta:

MAURIZIO DE VIVO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Atletico San Valentino T., in violazione: - dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli art. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Atletico San Valentino T., omesso di provvedere al tesseramento deI sig. Houbbadi Mohammed nonché per avere consentito e comunque non impedito che tale calciatore prendesse parte nelle fila della squadra schierata dalla Atletico San Valentino T. alle gare A.S.D. San Vitaliano 1989 – Atletico San Valentino T. del 19.2.2024 ed Atletico San Valentino T. - F. Club Viribus Unitis 100 del 26.2.2024, valevoli per il girone D del campionato Juniores Regionali; nonchè ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; - dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Atletico San Valentino T., omesso di provvedere al tesseramento del sig. Gaetano Laudisio, nonché per avere consentito allo stesso di svolgere il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società Atletico San Valentino T. in occasione quantomeno della gara A.S.D. San Vitaliano 1989 – Atletico San Valentino T. del 19.2.2024, valevole per il girone D del campionato Juniores Regionali;

GAETANO LAUDISIO, all’epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società Atletico San Valentino T., in violazione: - dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. San Vitaliano 1989 – Atletico San Valentino T. del 19.2.2024 valevole per il girone D del Campionato Juniores Regionali, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società Atletico San Valentino T. nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Houbbadi Mohammed, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; - dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. San Vitaliano 1989 – Atletico San Valentino T. del 19.2.2024 valevole per il girone D del Campionato Juniores Regionali, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla Atletico San Valentino T. pur non essendo tesserato per tale società;

MOHAMMED HOUBBADI, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società Atletico San Valentino T., in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società Atletico San Valentino T., alle gare A.S.D. San Vitaliano 1989 – Atletico San Valentino T. del 19.2.2024 ed Atletico San Valentino T. - F. Club Viribus Unitis 100 del 26.2.2024 valevoli per il girone D del Campionato Juniores Regionali, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;

APD ATLETICO SAN VALENTINO T, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Maurizio De Vivo, ed al cui interno e nel cui interesse i sigg.ri Mohammed Houbbadi e Gaetano Laudisio hanno posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Maurizio DE VIVO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società APD ATLETICO SAN VALENTINO T., e dai Sigg. Gaetano LAUDISIO e MOHAMMED HOUBBADI;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Maurizio DE VIVO, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Gaetano LAUDISIO, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Mohammed HOUBBADI, e di € 175,00 (centosettantacinque/00) di ammenda e 2 (due) punti di penalizzazione per la società APD ATLETICO SAN VALENTINO T.;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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