FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.244/AA del 29/11/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da TIZZANO CIOFFI GT 10 PALLA AL CENTRO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 120 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sigg. Federica TIZZANO, Diego CIOFFI, e della società GT 10 PALLA AL CENTRO, avente ad oggetto la seguente condotta:
FEDERICA TIZZANO, all’epoca dei fatti presidente dotata di poteri di rappresentanza della società GT 10 Palla al Centro, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere la stessa, quale presidente dotata di poteri di rappresentanza della società GT 10 Palla al Centro, omesso di provvedere al tesseramento del calciatore sig. Carlo Giaccio nonché per avere consentito, e comunque non impedito, la partecipazione dello stesso nella fila della squadra schierata dalla società GT 10 Palla al Centro alla gara GT 10 Palla al Centro – A.S.D. S.S.C. Capua del 12.11.2023, valevole per il campionato Giovanissimi Under 14 Provinciale; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità per la stessa;
DIEGO CIOFFI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società GT 10 Palla al Centro, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso in qualità di capitano della squadra in occasione della gara GT 10 Palla al Centro – A.S.D. S.S.C. Capua del 12.11.2023, valevole per il campionato Giovanissimi Under 14 Provinciale, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società GT 10 Palla al Centro nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Carlo Giaccio, attestando in tal modo in maniera non veridica il tesseramento dello stesso;
GT 10 PALLA AL CENTRO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti di cui sopra al momento della commissione dei fatti;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Federica TIZZANO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società GT 10 PALLA AL CENTRO, e dal Sig. Diego CIOFFI;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per la Sig.ra Federica TIZZANO, di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Diego CIOFFI, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza per la società GT 10 PALLA AL CENTRO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.