C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 4 del 10/07/2024 – Delibera – DEFERIMENTO: – DEL SIG. VALERIANO PALOMBARO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ MIGLIANICO CALCIO (GIÀ A.S.D. MIGLIANICO CALCIO), PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 1 E DELL’ART. 31 COMMI 6 E 7 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 94 TER COMMA 5 DELLE N.O.I.F. PER NON AVER CORRISPOSTO ALL’ALLENATORE SIG. TIZIANO MUCCIANTE, NEL TERMINE DI TRENTA GIORNI DALLA COMUNICAZIONE DELLA PRONUNCIA, LA SOMMA ACCERTATA DAL COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA L.N.D. CON LODO N. 34/72 DEL 14.12.2023, PUBBLICATO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 6/2023 E COMUNICATO ALLA SOCIETÀ MIGLIANICO CALCIO (GIÀ A.S.D. MIGLIANICO CALCIO) A MEZZO P.E.C. DEL 20.12.2023; – DELLA SOCIETÀ MIGLIANICO CALCIO (GIÀ A.S.D. MIGLIANICO CALCIO) PER LA RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, PER GLI ATTI ED I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAL PROPRIO PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA ALL’EPOCA DEI FATTI, SIG. VALERIANO PALOMBARO, COSÌ COME DESCRITTI NEL PRECEDENTE CAPO DI INCOLPAZIONE.

DEFERIMENTO: - DEL SIG. VALERIANO PALOMBARO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ MIGLIANICO CALCIO (GIÀ A.S.D. MIGLIANICO CALCIO), PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 1 E DELL’ART. 31 COMMI 6 E 7 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 94 TER COMMA 5 DELLE N.O.I.F. PER NON AVER CORRISPOSTO ALL’ALLENATORE SIG. TIZIANO MUCCIANTE, NEL TERMINE DI TRENTA GIORNI DALLA COMUNICAZIONE DELLA PRONUNCIA, LA SOMMA ACCERTATA DAL COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA L.N.D. CON LODO N. 34/72 DEL 14.12.2023, PUBBLICATO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 6/2023 E COMUNICATO ALLA SOCIETÀ MIGLIANICO CALCIO (GIÀ A.S.D. MIGLIANICO CALCIO) A MEZZO P.E.C. DEL 20.12.2023; - DELLA SOCIETÀ MIGLIANICO CALCIO (GIÀ A.S.D. MIGLIANICO CALCIO) PER LA RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, PER GLI ATTI ED I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAL PROPRIO PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA ALL’EPOCA DEI FATTI, SIG. VALERIANO PALOMBARO, COSÌ COME DESCRITTI NEL PRECEDENTE CAPO DI INCOLPAZIONE.

Con nota del 18.6.2024, il Procuratore Federale Interregionale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale i soggetti sopra specificati, per rispondere delle contestazioni loro rispettivamente ascritte. Con atti regolarmente notificati a mezzo p.e.c., venivano contestate ai soggetti deferiti le dette violazioni e veniva loro reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 10.7.2024, alle ore 15,00, con relativo termine a difesa nei tre giorni antecedenti la data d’udienza per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi. Il sig. Palombaro, all’epoca Presidente della società Miglianico Calcio, e la Procura convenivano l’applicazione della sanzione come da separato atto pervenuto al C.R.A. l’8.7.2024, che veniva allegato al verbale del procedimento per formarne corpo integrale. All’udienza in videoconferenza partecipava il solo rappresentante della Procura Federale, il quale chiedeva l’applicazione nei confronti della società Miglianico Calcio la sanzione dell’ammenda di € 600,00 e un punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza. Il Tribunale, preso atto della richiesta di patteggiamento come sopra formulata e ritenuta la congruità della sanzione concordata, applica nei confronti del sig. Valeriano Palombaro la sanzione patteggiata, come da dispositivo. Quanto all’altro soggetto deferito, osserva il Tribunale che la responsabilità della società Miglianico Calcio emerge chiaramente dagli atti del procedimento, siccome conseguenza di un giudicato del Collegio Arbitrale della F.I.G.C. di cui al lodo n. 34/72 del 14.12.2023, notificato alla società Miglianico Calcio (già A.S.D. Miglianico Calcio) a mezzo p.e.c. del 20.12.2023. Con tale giudicato, la detta società era stata dichiarata tenuta a corrispondere all’allenatore Tiziano Mucciante la somma di € 1.931,00 a titolo di rimborso spese per le funzioni svolte e non compensate. Non avendo provveduto a quanto di spettanza, neppure dopo il deferimento e non avendo ritenuto di fornire spiegazioni a giustificazione della violazione, il Tribunale è dell’avviso che la società Miglianico Calcio debba essere dichiarata responsabile della contestazione ad essa ascritta e che alla stessa vada inflitta la sanzione che segue. Non ritiene il Collegio che ricorrano i presupposti per l’applicazione dell’ulteriore sanzione della penalizzazione di un punto in classifica.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, applica a richiesta delle parti la sanzione dell’inibizione mesi quattro al Presidente Valeriano Palombaro. Infligge, inoltre, alla società Miglianico Calcio l’ammenda di € 600,00. Dispone notificarsi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.

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