C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 8 del 26/07/2024 – Delibera – DEFERIMENTO: – DEL SIG. ATTILIO DI STEFANO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ CASTELNUOVO VOMANO S.S.D.A.R.L. PER LA VIOLAZIONE: A) DELL’ART. 4 COMMA 1,DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, AL TERMINE DELLA GARA CASTELNUOVO VOMANO S.S.D.A.R.L. – A.S.D. FOLGORE DELFINO CURI PESCARA DELL’11.2.2024, VALEVOLE PER IL GIRONE “A” DEL CAMPIONATO DI ECCELLENZA, IMPEDITO AL SIG. GUGLIELMO BONATI, ALLENATORE TESSERATO PER LA A.S.D. FOLGORE DELFINO CURI PESCARA, DI RILASCIARE UN’INTERVISTA AL GIORNALISTA INVIATO DALL’EMITTENTE “SUPER J”; B) DEGLI ARTT. 4 COMMA 1 E 39 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, AL TERMINE DELLA GARA CASTELNUOVO VOMANO S.S.D.A.R.L. – A.S.D. FOLGORE DELFINO CURI PESCARA DELL’11.2.2024, VALEVOLE PER IL GIRONE “A” DEL CAMPIONATO DI ECCELLENZA, PROFERITO NEI CONFRONTI DEL SIG. GUGLIELMO BONATI, ALLENATORE TESSERATO PER LA A.S.D. FOLGORE DELFINO CURI PESCARA, LE SEGUENTI TESTUALI ESPRESSIONI: “SEI UN VERME”, “BONATI VAFFANCULO”; C) DELL’ART. 22 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER NON ESSERSI PRESENTATO AL COLLABORATORE DELLA PROCURA FEDERALE PER ESSERE ASCOLTATO NONOSTANTE SIA STATO RITUALMENTE CONVOCATO PER I GIORNI 16.4.2024 E 18.4.2024, IMPEDENDO IN TAL MODO AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA DI ACQUISIRE ELEMENTI UTILI AI FINI DELL’ACCERTAMENTO DEI FATTI OGGETTO DEL PROCEDIMENTO; – DELLA SOCIETÀ CASTELNUOVO VOMANO S.S.D.A.R..L. PER LA RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, PER GLI ATTI ED I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAL SIG. ATTILIO DI STEFANO, COSÌ COME DESCRITTI NEI PRECEDENTI CAPI DI INCOLPAZIONE.
DEFERIMENTO: - DEL SIG. ATTILIO DI STEFANO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ CASTELNUOVO VOMANO S.S.D.A.R.L. PER LA VIOLAZIONE: A) DELL’ART. 4 COMMA 1,DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, AL TERMINE DELLA GARA CASTELNUOVO VOMANO S.S.D.A.R.L. - A.S.D. FOLGORE DELFINO CURI PESCARA DELL’11.2.2024, VALEVOLE PER IL GIRONE “A” DEL CAMPIONATO DI ECCELLENZA, IMPEDITO AL SIG. GUGLIELMO BONATI, ALLENATORE TESSERATO PER LA A.S.D. FOLGORE DELFINO CURI PESCARA, DI RILASCIARE UN’INTERVISTA AL GIORNALISTA INVIATO DALL’EMITTENTE “SUPER J”; B) DEGLI ARTT. 4 COMMA 1 E 39 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, AL TERMINE DELLA GARA CASTELNUOVO VOMANO S.S.D.A.R.L. - A.S.D. FOLGORE DELFINO CURI PESCARA DELL’11.2.2024, VALEVOLE PER IL GIRONE “A” DEL CAMPIONATO DI ECCELLENZA, PROFERITO NEI CONFRONTI DEL SIG. GUGLIELMO BONATI, ALLENATORE TESSERATO PER LA A.S.D. FOLGORE DELFINO CURI PESCARA, LE SEGUENTI TESTUALI ESPRESSIONI: “SEI UN VERME”, “BONATI VAFFANCULO”; C) DELL’ART. 22 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER NON ESSERSI PRESENTATO AL COLLABORATORE DELLA PROCURA FEDERALE PER ESSERE ASCOLTATO NONOSTANTE SIA STATO RITUALMENTE CONVOCATO PER I GIORNI 16.4.2024 E 18.4.2024, IMPEDENDO IN TAL MODO AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA DI ACQUISIRE ELEMENTI UTILI AI FINI DELL’ACCERTAMENTO DEI FATTI OGGETTO DEL PROCEDIMENTO; - DELLA SOCIETÀ CASTELNUOVO VOMANO S.S.D.A.R..L. PER LA RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, PER GLI ATTI ED I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAL SIG. ATTILIO DI STEFANO, COSÌ COME DESCRITTI NEI PRECEDENTI CAPI DI INCOLPAZIONE.
Con nota del 12.7.2024, il Procuratore Federale Interregionale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale i soggetti sopra specificati, per rispondere delle contestazioni loro rispettivamente ascritte. Con atti regolarmente notificati a mezzo p.e.c., venivano contestate ai soggetti deferiti le dette violazioni e veniva loro reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 26.7.2024, alle ore 16,00, con relativo termine a difesa nei tre giorni antecedenti la data d’udienza per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi, nella specie non pervenuti. I soggetti deferiti e la Procura convenivano l’applicazione della sanzione come da separati atti pervenuti al C.R.A. il 24.7.2024, che venivano allegati al verbale del procedimento per formarne corpo integrale. All’udienza in videoconferenza partecipava il solo rappresentante della Procura Federale, il quale chiedeva l’applicazione nei confronti della società Castelnuovo Vomano la sanzione dell’ammenda di € 933,34 e nei confronti del Presidente Attilio Di Stefano la sanzione dell’inibizione di mesi cinque e giorni dieci. Il Tribunale, preso atto della richiesta di patteggiamento come sopra formulata e ritenuta la congruità delle sanzioni concordate, applica nei confronti della società Castelnuovo Vomano e del sig. Presidente Attilio Di Stefano le sanzioni patteggiate, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale, applica a richiesta delle parti la sanzione dell’ammenda di € 933,34 alla società Castelnuovo Vomano S.S.D.A.R..L. e la sanzione dell’inibizione di mesi cinque e giorni dieci al Presidente Attilio Di Stefano. Dispone notificarsi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.
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