C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2024/2025 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 18 del 05/09/2024 – Delibera – Gara del 1/ 9/2024 ROSETANA CALCIO – SANTEGIDIESE 1948 SSD ARL
Gara del 1/ 9/2024 ROSETANA CALCIO - SANTEGIDIESE 1948 SSD ARL
Il Giudice Sportivo - esaminati gli atti relativi alla gara indicata in epigrafe, terminata con il risultato di 1 a 1; - constatato che al minuto 30' del primo tempo è stato ammonito il calciatore nº 11 Traversa Giovanni (nato il 10.07.2003) della Società Santegidiese 1948; - accertato, a seguito dei controlli esperiti con l'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Abruzzo, che il calciatore Traversa Giovanni, alla data della gara, non risulta essere in regola con il tesseramento per la stagione sportiva in corso, ai sensi dell'art. 39 delle N.O.I.F. (tesseramento dei calciatori); - visto l'art. 10, comma 6, lett. a) CGS;
Delibera
1) di infliggere alla Società Santegidiese 1948 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3; 2) di inibire il sig. Di Matteo Patrizio, dirigente accompagnatore della Soc. Santegidiese 1948, sino al 11.09.2024; 3) di irrogare alla Soc. Santegidiese 1948 l'ammenda di Euro 100,00.