C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2024/2025 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 18 del 05/09/2024 – Delibera – Gara del 31/ 8/2024 ROSCIANO CALCIO – CIVITAQUANA
Gara del 31/ 8/2024 ROSCIANO CALCIO - CIVITAQUANA
Il Giudice Sportivo - esaminati gli atti relativi alla gara indicata in epigrafe, terminata con il risultato di 2 a 3; - constatato che sono stati ammoniti i seguenti calciatori della Società Rosciano Calcio: nº 4 Pieri Marco (nato il 30.07.2002) al minuto 4' del secondo tempo, nº 14 Niang Modou (nato il 7.10.1996) al minuto 29' del secondo tempo e il nº 19 Demiri Klodian (nato il 28.4.1990) al minuto 35' del secondo tempo; - accertato, a seguito dei controlli esperiti con l'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Abruzzo, che i calciatori Niang Modou e Demiri Klodian, alla data della gara, non risultano essere in regola con il tesseramento per la stagione sportiva in corso, ai sensi dell'art. 40-quater delle N.O.I.F. (tesseramento calciatori stranieri per le società dilettantistiche). Infatti, ai sensi delle disposizioni richiamate, la decorrenza del tesseramento di calciatori stranieri per le società dilettantistiche è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di comunicazione dell'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. / Comitato di appartenenza; autorizzazione che, alla data della gara non risulta essere stata rilasciata; - accertato, a seguito dei controlli esperiti con l'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Abruzzo, che il calciatore Pieri Marco, alla data della gara, non risulta essere in regola con il tesseramento per la stagione sportiva in corso, ai sensi dell'art. 39 delle N.O.I.F. (tesseramento dei calciatori) in quanto la sua richiesta di tesseramento anche se depositata telematicamente in data 29.8.2024 risulta essere inficiata nella sua validità; - visto l'art. 10, comma 6, lett. a) CGS;
Delibera
1. di infliggere alla Società Rosciano Calcio la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3; 2. di inibire il sig. Di Giacomo Alessio, dirigente accompagnatore della Soc. Rosciano, sino al 11.09.2024; 3. di irrogare alla Soc. Rosciano Calcio l'ammenda di Euro 50,00.