C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 19 del 09/09/2024 – Delibera – NEL DEFERIMENTO: – DEL SIG. FEDERICO VITTORINI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO AMITERNUM, PER LA VIOLAZIONE: A) DELL’ART. 4 COMMA 1 E DELL’ART. 32 COMMA 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DAGLI ARTT. 39 COMMA 1 E 43 COMMI 1 E 6 DELLE N.O.I.F., NONCHÉ DALL’ART. 7 COMMA 1 DELLO STATUTO FEDERALE, PER AVERE LO STESSO, QUALE PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO AMITERNUM, CONSENTITO E COMUNQUE NON IMPEDITO CHE IL CALCIATORE SIG. MOHAMED ABOUDI PRENDESSE PARTE, NELLE FILA DELLA SQUADRA SCHIERATA DALLA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO AMITERNUM, ALLA GARA ACADEMY L’AQUILA – ATLETICO AMITERNUM DEL 6.3.2024, VALEVOLE PER IL CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15, SENZA AVERNE TITOLO PERCHÉ TESSERATO ALL’EPOCA DEI FATTI PER LA SOCIETÀ A.S.D. TORNIMPARTE 2002; B) DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 61 COMMI 1 E 5 DELLE N.O.I.F., PER AVERE LO STESSO, IN OCCASIONE DELLA GARA ACADEMY L’AQUILA – ATLETICO AMITERNUM DEL 6.3.2024, VALEVOLE PER IL CAMPIONATO GIOVANISSIMI UN-DER 15, SOTTOSCRITTO LA DISTINTA DI GARA CONSEGNATA ALL’ARBITRO DELLA SQUADRA SCHIERATA DALLA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO AMITERNUM NELLA QUALE È INDICATO IL NOMINATIVO DEL CALCIATORE SIG. MOHAMED ABOUDI, ATTESTANDO IN TAL MODO IN MANIERA NON VERIDICA IL REGOLARE TESSERAMENTO DELLO STESSO; – DELLA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO AMITERNUM PER LA RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6 COMMI 1 E 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, PER GLI ATTI ED I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAI SIGG.RI FEDERICO VITTORINI E MOHAMED ABOUDI COSÌ COME DESCRITTI NEI PRECEDENTI CAPI DI INCOLPAZIONE.

NEL DEFERIMENTO: - DEL SIG. FEDERICO VITTORINI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO AMITERNUM, PER LA VIOLAZIONE: A) DELL’ART. 4 COMMA 1 E DELL’ART. 32 COMMA 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DAGLI ARTT. 39 COMMA 1 E 43 COMMI 1 E 6 DELLE N.O.I.F., NONCHÉ DALL’ART. 7 COMMA 1 DELLO STATUTO FEDERALE, PER AVERE LO STESSO, QUALE PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO AMITERNUM, CONSENTITO E COMUNQUE NON IMPEDITO CHE IL CALCIATORE SIG. MOHAMED ABOUDI PRENDESSE PARTE, NELLE FILA DELLA SQUADRA SCHIERATA DALLA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO AMITERNUM, ALLA GARA ACADEMY L’AQUILA – ATLETICO AMITERNUM DEL 6.3.2024, VALEVOLE PER IL CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15, SENZA AVERNE TITOLO PERCHÉ TESSERATO ALL’EPOCA DEI FATTI PER LA SOCIETÀ A.S.D. TORNIMPARTE 2002; B) DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 61 COMMI 1 E 5 DELLE N.O.I.F., PER AVERE LO STESSO, IN OCCASIONE DELLA GARA ACADEMY L’AQUILA – ATLETICO AMITERNUM DEL 6.3.2024, VALEVOLE PER IL CAMPIONATO GIOVANISSIMI UN-DER 15, SOTTOSCRITTO LA DISTINTA DI GARA CONSEGNATA ALL’ARBITRO DELLA SQUADRA SCHIERATA DALLA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO AMITERNUM NELLA QUALE È INDICATO IL NOMINATIVO DEL CALCIATORE SIG. MOHAMED ABOUDI, ATTESTANDO IN TAL MODO IN MANIERA NON VERIDICA IL REGOLARE TESSERAMENTO DELLO STESSO; - DELLA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO AMITERNUM PER LA RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6 COMMI 1 E 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, PER GLI ATTI ED I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAI SIGG.RI FEDERICO VITTORINI E MOHAMED ABOUDI COSÌ COME DESCRITTI NEI PRECEDENTI CAPI DI INCOLPAZIONE.

Con nota dell’8.8.2024, il Procuratore Federale Interregionale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale i soggetti sopra specificati per rispondere delle contestazioni loro rispettivamente ascritte, come integralmente riportate. Con atti regolarmente notificati a mezzo p.e.c, venivano contestate ai soggetti deferiti le dette violazioni e veniva loro reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 9.9.2024, alle ore 15,30, con relativo termine a difesa nei tre giorni antecedenti la data d’udienza per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi di prova, nella specie non pervenuti. All’udienza era presente, previa autorizzazione del T.F.T. a trattare il procedimento in via telematica, il rappresentante della Procura Federale, mentre nessuno è comparso per i soggetti deferiti. Il Presidente del Tribunale, costatata la regolarità delle notifiche agli interessati, dava inizio alla trattazione del procedimento. Il rappresentante della Procura, dopo avere illustrato brevemente le ragioni del deferimento e i motivi posti a sostegno della contestazione, concludeva per l'affermazione delle responsabilità dei soggetti deferiti, chiedendo l’applicazione nei loro confronti delle seguenti sanzioni: al sig. Vittorini Federico, mesi tre di inibizione ed alla società A.S.D. Atletico Amiternum l’ammenda di € 300,00 oltre un punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato di pertinenza 2024-2025. Il Tribunale osserva che la responsabilità dei deferiti emerge chiaramente dagli atti del procedimento, visto che è stata acquisita la prova documentale del tesseramento del giovane Mohamed Aboudi in favore della società Tornimparte 2002, nonché la distinta relativa alla gara oggetto di indagini, nella quale si dà atto che il giovane ha partecipato alla gara tra le fila dell’Atletico Amiternum senza averne titolo. Ad ulteriore riprova della responsabilità degli stessi, vi è, inoltre, l’istanza di patteggiamento avanzata dal Vittorini alla Procura Federale in data 18.7.2024, cui, peraltro, non è stato dato seguito e, comunque, la mancanza di qualsiasi difesa. Quanto alle sanzioni, ritiene il Tribunale congruo applicarle nella misura di cui al seguente dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale applica al sig. Vittorini Federico la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione e alla società Atletico Amiternum l’ammenda di € 300,00, oltre un punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato di pertinenza 2024-2025. Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti ai sensi degli artt. 51 comma 4 e 53 C.G.S. Si precisa, che per disposizioni federali, (Vedi Art. 13 delle N.O.I.F.) tale informazione non riveste carattere ufficiale in quanto solo il Comunicato Ufficiale affisso all'Albo avrà valore a tutti gli effetti sia per il testo che per la decorrenza dei termini.

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