C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2024/2025 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 26 del 10/10/2024 – Delibera – Gara del 29/ 9/2024 MONTAZZOLI CALCIO – VAL DI SANGRO
Gara del 29/ 9/2024 MONTAZZOLI CALCIO - VAL DI SANGRO
Il Giudice Sportivo - La società Montazzoli Calcio ha proposto tempestivo ricorso avverso la regolarità della gara in oggetto, terminata con il risultato di 0 a 1, per avere la squadra avversaria impiegato un calciatore che non avrebbe avuto titolo a parteciparvi. La ricorrente riferisce, in particolare, che "sulla distinta della società ASD VAL DI SANGRO veniva inserito il giocatore con maglia n. 2, Tano Leonardo, nato il 22-07-2023, matricola 6863407, ma non presente nel terreno di gioco, mentre con la maglia n. 2 scendeva in campo il calciatore Tano Gennaro, nato il 7-02-1992, matricola 4257518e non presente in distinta", aggiungendo che "Il direttore di gara accortosi solo al termine della gara dell'errore da parte della società ASD VAL DI SANGRO e solo a seguito di un controllo da parte di un dirigente della società ASD MONTAZZOLI CALCIO poiché arrivato in ritardo e a pochi minuti prima dell'inizio della partita - precisamente alle ore 15:25- con orario di inizio della medesima alle ore 15:30 e incurante quindi, del previo controllo della distinta e dei documenti, modificava lui stesso la distinta cambiando il nome di Tano Leonardo in Tano Gennaro e successivamente di nuovo in Tano Leonardo". Ha chiesto, quindi, che sia statuita "l'irregolarità dell'utilizzo del giocatore Tano Gennaro nell'incontro in oggetto, in quanto non aveva titolo a prendere parte alla gara poiché non presente in distinta ma presente il calciatore Tano Leonardo, e per l'effetto, infliggere alla ASD VAL DI SANGRO la punizione sportiva della perdita della gara medesima con il punteggio di 0 a 3, ai sensi dell'art. 10 comma 6 lettera A del C.G.S. o, quantomeno, la ripetizione della suddetta gara per errore tecnico da parte del direttore di gara". La società reclamante ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del preannuncio e del ricorso alla società controparte, a norma dell'art. 67, co. 1 e 2, C.G.S.. La società Val di Sangro, nel rispetto dei termini prescritti, ha presentato proprie memorie difensive contestando la regolarità e la fondatezza del ricorso. Riferisce, in particolare, la società resistente che l'errore commesso nella redazione della distinta ("veniva inserito con la maglia n. 2 i dati del calciatore Tano Leonardo nato il 22/07/2003 anziché i dati corretti del calciatore Tano Gennaro nato il 07/02/1992 che nella distinta presentata svolgeva inoltre il ruolo di Capitano e che è effettivamente sceso in campo") non avrebbe inficiato il riconoscimento del calciatore da parte dell' arbitro ai sensi dell'art.71 delle N.O.I.F., sia perché nella distinta è stato riportato il numero identificativo della carta di identità del Calciatore Tano Gennaro (allegata in copia alle memorie difensive), sia perché "durante l'appello l'arbitro ha accertato l'identità del calciatore attraverso il confronto tra documento di riconoscimento che accompagnava la distinta e la persona presente", sia infine perché "la distinta consegnata all'arbitro è stata regolarmente corretta, mentre l'ASD Montazzoli Calcio non ha consentito la correzione". - Esaminati gli atti ufficiali di gara ed il supplemento di rapporto dell'arbitro, richiesto da questo G.S. a maggior chiarimento dei fatti, nel quale ultimo lo stesso dichiara che "Nella partita disputata il 29/09/2024, Montazzoli Calcio - Val Di Sangro, il numero 2 appartenente alla squadra ospite (Val Di Sangro), di cui vi era anche capitano, era il signor TANO GENNARO nato il 07/02/1992 e non Tano Leonardo, essendomi accorto solo a fine gara dell'errore in questione avevo apportato una modifica sulla distinta ospite, essendomi accertato anche una seconda volta dopo il riconoscimento, che il giocatore in questione corrispondeva al documento presentato a me. Successivamente i dirigenti della squadra di casa mi hanno richiesto insistentemente che modificassi ulteriormente la distinta in loro possesso, per far notare l'errore di battitura del nome del signor Tano. In conclusione, il capitano, numero 2, della Val Di Sangro era il signor TANO GENNARO nato il 07/02/1992". - Considerato che ai sensi dell'art. 61 del CGS il rapporto di gara ed il supplemento stilato dall'arbitro costituiscono l'unico mezzo di prova, per di più privilegiata, utilizzabile dagli Organi di Giustizia Sportiva. - Ritenuto, per quanto sopra, che il riconoscimento del calciatore Tano Gennaro (nato il 7.02.1992) da parte dell'arbitro sia stato effettuato nel rispetto del dettato dell'art. 71 delle N.O.I.F., non sussistendo elementi tali da far supporre ci siano state anomalie nell'espletamento di dette formalità, e che lo stesso, regolarmente tesserato con la società Val di Sangro, poteva prendere parte all'incontro in oggetto. Accertato, per quanto sopra, che il ricorso è infondato. Ai sensi degli artt. 10, co. 6 lett. a), 65 e 67 del C.G.S., sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 25 del 3.10.2024,
DELIBERA
1) di respingere il reclamo, disponendo addebitarsi la relativa tassa; 2) di convalidare il risultato conseguito sul campo: Montazzoli/ Val di Sangro 0 a 1.