C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2024/2025 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 26 del 10/10/2024 – Delibera – Gara del 28/ 9/2024 DRAGHI SAN LUCA – VIRTUS ROCCA SAN GIOVANNI
Gara del 28/ 9/2024 DRAGHI SAN LUCA - VIRTUS ROCCA SAN GIOVANNI
Il Giudice Sportivo - visto il ricorso della società Draghi San Luca, fatto pervenire nel rispetto dei termini procedurali, con il quale la stessa chiede che sia inflitta la punizione sportiva della perdita della gara in danno della società Virtus Rocca San Giovanni per aver questa impiegato nell'incontro indicato in oggetto, terminato sul risultato di 0 a 0, il calciatore Francesco ALFINO, nato il 15.09.1997, che risulta squalificato per una gara effettiva come da Comunicato Ufficiale n. 81del 16.05.2024; - preso atto che la società reclamante ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del preannuncio e del ricorso alla società controparte, a norma dell'art. 67, co. 1 e 2, C.G.S. e che quest'ultima non ha presentato le proprie controdeduzioni nei termini prescritti; - esaminata la documentazione in possesso del C.R. Abruzzo, dalla quale si evince che il calciatore Francesco ALFINO nella S.S.2023/2024 è stato squalificato per recidiva in ammonizione nell'ultima gara di Play Out del 12.05.2024; - riscontrato che il suddetto calciatore non ha ancora scontato la squalifica inflitta con il C.U. n. 81 del 16.05.2024 ed ha preso parte alla gara del 28.09.2024; - ai sensi degli artt. 10, co. 6 lett. a), 65 e 67 del C.G.S.,
DELIBERA
1) di accogliere il reclamo e, per l'effetto, di infliggere alla società Virtus Rocca San Giovanni la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente punteggio: Draghi San Luca / Virtus Rocca San Giovanni 3 a 0; 2) di inibire il dirigente accompagnatore ufficiale della società Virtus Rocca San Giovanni, Sig. Pierpaolo MARZOLO, fino al 16.10.2024; 3) di accreditare la tassa di reclamo.