C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2024/2025 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 28 del 17/10/2024 – Delibera – Gara del 6/10/2024 VASTO UNITED – ODORISIANA CALCIO
Gara del 6/10/2024 VASTO UNITED - ODORISIANA CALCIO
Il Giudice Sportivo La Società Odorisiana Calcio propone ricorso avverso la regolarità della gara in oggetto, terminata con il risultato di 2 a 1, a causa di "vari episodi che hanno influito sul risultato finale", citando, in particolare, la concessione di un calcio di rigore alla squadra avversaria e la mancata espulsione di un calciatore avversario. A sostegno del ricorso offre in visione una ripresa amatoriale. Chiede, quindi, che venga disposta la ripetizione della gara e che vengano assunti provvedimenti disciplinari a carico di alcuni tesserati della ASD Vasto United, con contestuale ritiro della sanzione comminata all'allenatore della propria squadra. La Società ricorrente ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del preannuncio e del ricorso alla controparte, a norma dell'art. 67, co. 1 e 2, CGS, e che quest'ultima non ha presentato proprie memorie. Il ricorso della società Odorisiana Calcio risulta improcedibile, perché irritualmente proposto a mezzo posta elettronica ordinaria in difformità dalle modalità prescritte dagli articoli 53 e 67 del CGS (posta elettronica certificata), e inammissibile, perché generico e non supportato da idonea motivazione ai sensi dell'art. 49, comma 4, del C.G.S..
- Ad ogni buon conto, si osserva che il Giudice Sportivo, sulla base degli atti ufficiali di gara, giudica in prima istanza sullo svolgimento e la regolarità delle gare con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare, i quali rientrano nella esclusiva competenza dell'arbitro, mentre l' "errore tecnico" è ravvisabile solo in casi di evidenti anomalie nell'applicazione del regolamento e può dar luogo alla decisione di ripetere la gara in presenza di determinate condizioni [1) l'errore tecnico deve essere ammesso esplicitamente o implicitamente nel referto di gara; 2) l'errore, pur ammesso dall'arbitro, deve aver influito in maniera sostanziale sul regolare svolgimento della gara (principio di "effettività"); 3) possono essere oggetto di valutazione da parte degli organi di giustizia sportiva solo quegli episodi e situazioni verificatisi in campo non aventi "natura tecnica"]. Orbene, le sommarie circostanze riferite dalla società ricorrente sfuggono al giudicato di questo Giudice Sportivo perché riguardano valutazioni tecniche di competenza esclusiva dell'arbitro. Né è possibile prendere in esame la ripresa video trasmessa dalla Società ricorrente a mente dell'art. 61, comma 2, del C.G.S., che limita l'utilizzo dei filmati, quale mezzo di prova nei procedimenti relativi alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare, ai soli fini dell'irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati "qualora dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall'autore dell'infrazione" e soltanto ove "offrano piena garanzia tecnica e documentale". - Accertato, pertanto, che il ricorso non può essere accolto perché improcedibile e inammissibile. Tutto quanto sopra riferito e considerato, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 26 del 10.10.2024 e prendendo atto dei provvedimenti disciplinari in esso pubblicati, ai sensi degli articoli 10, 61 e 67 del C.G.S.,
DELIBERA
- di respingere il reclamo della ASD Odorisiana Calcio perché improcedibile e inammissibile, disponendo addebitarsi la relativa tassa; b) di convalidare il risultato conseguito sul campo: Vasto United / Odorisiana Calcio 2 a 1.