C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 31 del 21/10/2024 – Delibera – DEFERIMENTO A CARICO DI : – SIG. SABATINO POMPA, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ SPOLTORE CALCIO SRL SD, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA “POLICY PER LA TUTELA DEI MINORI” ADOTTATA DALLA F.I.G.C. E PER AVERE LO STESSO, QUALE PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ SPOLTORE CALCIO SRL SD, OMESSO DI ADOTTARE MISURE APPROPRIATE A GARANTIRE E TUTELARE I VALORI ED I PRINCIPI ESPRESSI NELLA RICHIAMATA “POLICY PER LA TUTELA DEI MINORI” CONSENTENDO E/O COMUNQUE NON IMPEDENDO CHE IL GIORNO 2.2.2024, AL TERMINE DELLA SEDUTA DI ALLENAMENTO DELLA SQUADRA UNDER 14 DELLA SOCIETÀ DALLO STESSO RAPPRESENTATA, ALL’INTERNO DELLO SPOGLIATOIO MENTRE I CALCIATORI FACEVANO LA DOCCIA, SI VERIFICASSE UN EPISODIO DI PREVARICAZIONE, SOPRAFFAZIONE E BULLISMO CONTRARIO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, PROBITÀ E CORRETTEZZA SPORTIVA, IDONEO A TURBARE E SUSCITARE NELLA VITTIMA UNA CONDIZIONE DI DIFFUSO DISAGIO, COMMESSO DAI CALCIATORI MINORENNI TESSERATI PER LA SOCIETÀ SPOLTORE CALCIO SRL SD SIGG.RI R. D. G. E D. D. R., IN DANNO UN ALTRO CALCIATORE MINORENNE SIG. A.T. LORO COMPAGNO DI SQUADRA CONSISTITO NELL’AVER PERSUASO QUEST’ULTIMO A BACIARE PER DUE VOLTE CONSECUTIVE IL PENE DEL SIG. D.D.R. ; – DEL SIG. R. D. G., ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE MINORENNE TESSERATO PER LA SOCIETÀ SPOLTORE CALCIO SRL SD, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, CHE IMPONE A TUTTI I SOGGETTI DELL’ORDINAMENTO SPORTIVO DI MANTENERE UNA CONDOTTA CONFORME AI PRINCIPI DI ETICA, CORRETTEZZA, LEALTÀ E RETTITUDINE MORALE PER AVERE LO STESSO, IL GIORNO 2.2.2024 AL TERMINE DELLA SEDUTA DI ALLENAMENTO DELLA SQUADRA UNDER 14, IN CONCORSO CON IL PROPRIO COMPAGNO DI SQUADRA SIG. D.D.R. , ALL’INTERNO DELLO SPOGLIATOIO E DURANTE LA DOCCIA, POSTO IN ESSERE UNA CONDOTTA CONTRADDISTINTA DA PREVARICAZIONE, SOPRAFFAZIONE E BULLISMO, IDONEA A TURBARE E SUSCITARE NELLA VITTIMA UNA CONDIZIONE DI DIFFUSO DISAGIO, PERSUADENDO IL CALCIATORE MINORENNE SIG. A.T., SUO COMPAGNO DI SQUADRA, A BACIARE PER DUE VOLTE CONSECUTIVE IL PENE DEL SIG. D.D.R.; – DEL SIG. D. D. R. , ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE MINORENNE TESSERATO PER LA SOCIETÀ SPOLTORE CALCIO SRL SD, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, CHE IMPONE A TUTTI I SOGGETTI DELL’ORDINAMENTO SPORTIVO DI MANTENERE UNA CONDOTTA CONFORME AI PRINCIPI DI ETICA, CORRETTEZZA, LEALTÀ E RETTITUDINE MORALE PER AVERE LO STESSO, IL GIORNO 2.2.2024 AL TERMINE DELLA SEDUTA DI ALLENAMENTO DELLA SQUADRA UNDER 14, IN CONCORSO CON IL PROPRIO COMPAGNO DI SQUADRA SIG. R.D.G., ALL’INTERNO DELLO SPOGLIATOIO E DURANTE LA DOCCIA, POSTO IN ESSERE UNA CONDOTTA CONTRADDISTINTA DA PREVARICAZIONE, SOPRAFFAZIONE E BULLISMO, IDONEA A TURBARE E SUSCITARE NELLA VITTIMA UNA CONDIZIONE DI DIFFUSO DISAGIO, PERSUADENDO IL CALCIATORE MINORENNE SIG. A.T., SUO COMPAGNO DI SQUADRA, A FARSI BACIARE DA COSTUI PER DUE VOLTE CONSECUTIVE IL PENE; – DELLA SOCIETÀ SPOLTORE CALCIO SRL SD PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6 COMMI 1 E 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, PER GLI ATTI ED I 4 C.U. N. 31 del 21.10.2024 COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAI SIGG. RI SABATINO POMPA, R. D.G. E D. D. R., COSÌ COME DESCRITTI NEI PRECEDENTI CAPI DI INCOLPAZIONE. MOTIVAZIONE

 

DEFERIMENTO A CARICO DI : - SIG. SABATINO POMPA, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ SPOLTORE CALCIO SRL SD, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA “POLICY PER LA TUTELA DEI MINORI” ADOTTATA DALLA F.I.G.C. E PER AVERE LO STESSO, QUALE PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ SPOLTORE CALCIO SRL SD, OMESSO DI ADOTTARE MISURE APPROPRIATE A GARANTIRE E TUTELARE I VALORI ED I PRINCIPI ESPRESSI NELLA RICHIAMATA “POLICY PER LA TUTELA DEI MINORI” CONSENTENDO E/O COMUNQUE NON IMPEDENDO CHE IL GIORNO 2.2.2024, AL TERMINE DELLA SEDUTA DI ALLENAMENTO DELLA SQUADRA UNDER 14 DELLA SOCIETÀ DALLO STESSO RAPPRESENTATA, ALL’INTERNO DELLO SPOGLIATOIO MENTRE I CALCIATORI FACEVANO LA DOCCIA, SI VERIFICASSE UN EPISODIO DI PREVARICAZIONE, SOPRAFFAZIONE E BULLISMO CONTRARIO AI PRINCIPI DI LEALTÀ, PROBITÀ E CORRETTEZZA SPORTIVA, IDONEO A TURBARE E SUSCITARE NELLA VITTIMA UNA CONDIZIONE DI DIFFUSO DISAGIO, COMMESSO DAI CALCIATORI MINORENNI TESSERATI PER LA SOCIETÀ SPOLTORE CALCIO SRL SD SIGG.RI R. D. G. E D. D. R., IN DANNO UN ALTRO CALCIATORE MINORENNE SIG. A.T. LORO COMPAGNO DI SQUADRA CONSISTITO NELL’AVER PERSUASO QUEST’ULTIMO A BACIARE PER DUE VOLTE CONSECUTIVE IL PENE DEL SIG. D.D.R. ; - DEL SIG. R. D. G., ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE MINORENNE TESSERATO PER LA SOCIETÀ SPOLTORE CALCIO SRL SD, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, CHE IMPONE A TUTTI I SOGGETTI DELL’ORDINAMENTO SPORTIVO DI MANTENERE UNA CONDOTTA CONFORME AI PRINCIPI DI ETICA, CORRETTEZZA, LEALTÀ E RETTITUDINE MORALE PER AVERE LO STESSO, IL GIORNO 2.2.2024 AL TERMINE DELLA SEDUTA DI ALLENAMENTO DELLA SQUADRA UNDER 14, IN CONCORSO CON IL PROPRIO COMPAGNO DI SQUADRA SIG. D.D.R. , ALL’INTERNO DELLO SPOGLIATOIO E DURANTE LA DOCCIA, POSTO IN ESSERE UNA CONDOTTA CONTRADDISTINTA DA PREVARICAZIONE, SOPRAFFAZIONE E BULLISMO, IDONEA A TURBARE E SUSCITARE NELLA VITTIMA UNA CONDIZIONE DI DIFFUSO DISAGIO, PERSUADENDO IL CALCIATORE MINORENNE SIG. A.T., SUO COMPAGNO DI SQUADRA, A BACIARE PER DUE VOLTE CONSECUTIVE IL PENE DEL SIG. D.D.R.; - DEL SIG. D. D. R. , ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE MINORENNE TESSERATO PER LA SOCIETÀ SPOLTORE CALCIO SRL SD, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, CHE IMPONE A TUTTI I SOGGETTI DELL’ORDINAMENTO SPORTIVO DI MANTENERE UNA CONDOTTA CONFORME AI PRINCIPI DI ETICA, CORRETTEZZA, LEALTÀ E RETTITUDINE MORALE PER AVERE LO STESSO, IL GIORNO 2.2.2024 AL TERMINE DELLA SEDUTA DI ALLENAMENTO DELLA SQUADRA UNDER 14, IN CONCORSO CON IL PROPRIO COMPAGNO DI SQUADRA SIG. R.D.G., ALL’INTERNO DELLO SPOGLIATOIO E DURANTE LA DOCCIA, POSTO IN ESSERE UNA CONDOTTA CONTRADDISTINTA DA PREVARICAZIONE, SOPRAFFAZIONE E BULLISMO, IDONEA A TURBARE E SUSCITARE NELLA VITTIMA UNA CONDIZIONE DI DIFFUSO DISAGIO, PERSUADENDO IL CALCIATORE MINORENNE SIG. A.T., SUO COMPAGNO DI SQUADRA, A FARSI BACIARE DA COSTUI PER DUE VOLTE CONSECUTIVE IL PENE; - DELLA SOCIETÀ SPOLTORE CALCIO SRL SD PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6 COMMI 1 E 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, PER GLI ATTI ED I 4 C.U. N. 31 del 21.10.2024 COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAI SIGG. RI SABATINO POMPA, R. D.G. E D. D. R., COSÌ COME DESCRITTI NEI PRECEDENTI CAPI DI INCOLPAZIONE. MOTIVAZIONE

Con nota del 12.9.2024, il Procuratore Federale Interregionale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale i soggetti sopra specificati, per rispondere delle contestazioni loro rispettivamente ascritte. Con atti notificati a mezzo p.e.c., venivano contestate ai soggetti deferiti le dette violazioni e veniva loro reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 14.10.2024, alle ore 15,30, con relativo termine a difesa nei tre giorni antecedenti la data d’udienza per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi, nella specie non pervenute. All’udienza comparivano i genitori del minore R.D.G. ed il loro difensore nonché i rappresentanti della Procura Federale. Nessuno è comparso per gli altri soggetti deferiti. I rappresentanti della Procura illustravano le ragioni del deferimento e il rigetto dell’eccezione preliminare sollevata dalla difesa di R.D.G. concludendo per la responsabilità di tutti i soggetti deferiti e per l’applicazione delle sanzioni di cui all’allegato foglio depositato. Osserva il Tribunale che deve essere dichiarata la nullità della notifica dell’avviso della conclusione della indagine da parte della Procura del 5/8/24 e la conseguente nullità dell’atto di deferimento della stessa Procura del 12/9/2024 e del Tribunale del C.R.A. del 13.9.2024 , in quanto le notifiche del primo atto risultano irregolarmente eseguite sia perché l’esercente la potestà genitoriale del minore RDG è stata indicata come Daniela Matri in luogo di Daniela Matricardi sia perché l’atto , pur recando l’intestazione come destinatario del difensore dell’indagato RDG presso il quale aveva eletto domicilio , è stato notificato alla Società per la quale era tesserato al momento dei fatti , a norma dell’art. 53 CGS sia perché , infine , non risulta agli atti la prova dell’avvenuta notifica dell’avviso alla Sig.ra Chiara Desiderio, esercente la potestà genitoriale del minore D.R.D. la quale , tra l’altro, non si è costituita nel procedimento . Al riguardo , peraltro, ritiene il Tribunale che la costituzione dell’altro minore e degli esercenti la potestà genitoriale non può valere a sanare l’irregolarità della notifica , che equivale ad omissione , in quanto non può avere effetto su una fase processuale quale è quella conseguente alla notifica dell’atto di conclusione di indagine , finalizzata – ove possibile – ad impedire financo la fase successiva .

Da ciò consegue che , in assenza di prove certe dell’avvenuta osservanza del diritto alla difesa , deve essere dichiarata la nullità dell’avvenuto avviso di conclusione dell’indagine e dei successivi deferimenti della Procura Federale del 12/9/2024 e del Tribunale del C.R.A. del 13/9/2024 e deve essere disposto il rinvio degli atti alla Procura non essendo possibile disporre lo stralcio della posizione dei minori del procedimento e la prosecuzione nei confronti degli altri deferiti , chiamati a rispondere per responsabilità oggettiva

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dichiara la nullità della notifica della conclusione delle indagini preliminari della Procura Federale per l’irregolare notifica del relativo avviso a due soggetti poi deferiti e la conseguente nullità dell’atto di deferimento della Procura Federale del 12.9.24 e del conseguente deferimento di questo Tribunale del 13.9.24: restituisce gli atti alla Procura Federale FIGC per quanto di competenza; dispone che la segreteria provveda a quanto sopra ed alle comunicazioni di rito della presente decisione alla Procura Federale e alle altre parti interessate.

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