C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 33 del 28/10/2024 – Delibera – DEFERIMENTO: – DEL SIG. SAVERIO LO PRESTI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE NON TESSERATO PER L’ATTIVITÀ DI CALCIO A 5 ED IN OGNI CASO SOGGETTO CHE SVOLGEVA ATTIVITÀ RILEVANTE PER L’ORDINAMENTO FEDERALE AI SENSI DELL’ART. 2 COMMA 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ALL’INTERNO E NELL’INTERESSE DELLA SOCIETÀ F.C.D. VIRTUS SAN VINCENZO V.R., PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4 COMMA 1 E 32 COMMA 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 39 COMMA 1 DELLE N.O.I.F., PER AVERE PRESO PARTE, NELLE FILA DELLE SQUADRE SCHIERATE DALLA SOCIETÀ F.C.D. VIRTUS SAN VINCENZO V.R., AI SEGUENTI INCONTRI TUTTI VALEVOLI PER IL CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE DI CALCIO A 5, SENZA AVERNE TITOLO PERCHÉ TESSERATO PER LA SOCIETÀ F.C.D. VIRTUS SAN VINCENZO V.R SOLO PER L’ATTIVITÀ DI CALCIO A 11: REAL DEM CALCIO A 5 – VIRTUS SAN VINCENZO VR DEL 2.2.2024, ACADEMY PESCARA FUTSAL C. 5 – VIRTUS SAN VINCENZO VR DEL 26.2.2024, VIRTUS SAN VINCENZO VR – CITTÀ DI CHIETI DEL 3.3.2024 E VIRTUS SAN VINCENZO VR – SPORT CENTER CELANO C.5 DEL 7.4.2024; – DEL SIG. ALESSANDRO TUZI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE NON TESSERATO PER L’ATTIVITÀ DI CALCIO A 5 ED IN OGNI CASO SOGGETTO CHE SVOLGEVA ATTIVITÀ RILEVANTE PER L’ORDINAMENTO FEDERALE AI SENSI DELL’ART. 2 COMMA 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ALL’INTERNO E NELL’INTERESSE DELLA SOCIETÀ F.C.D. VIRTUS SAN VINCENZO V.R., PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4 COMMA 1 E 32 COMMA 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 39 COMMA 1 DELLE N.O.I.F., PER AVERE PRESO PARTE, NELLE FILA DELLE SQUADRE SCHIERATE DALLA SOCIETÀ F.C.D. VIRTUS SAN VINCENZO V.R., AI SEGUENTI INCONTRI TUTTI VALEVOLI PER IL CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE DI CALCIO A 5, SENZA AVERNE TITOLO PERCHÉ TESSERATO PER LA SOCIETÀ F.C.D. VIRTUS SAN VINCENZO V.R SOLO PER L’ATTIVITÀ DI CALCIO A 11: REAL DEM CALCIO A 5 – VIRTUS SAN VINCENZO VR DEL 2.2.2024, ACADEMY PESCARA FUTSAL C. 5 – VIRTUS SAN VINCENZO VR DEL 26.2.2024, VIRTUS SAN VINCENZO VR – CITTÀ DI CHIETI DEL 3.3.2024, CITTÀ DI CHIETI – VIRTUS SAN VINCENZO VR DEL 24.3.2024 E VIRTUS SAN VINCENZO VR – SPORT CENTER CELANO C. 5 DEL 7.4.2024
DEFERIMENTO: - DEL SIG. SAVERIO LO PRESTI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE NON TESSERATO PER L’ATTIVITÀ DI CALCIO A 5 ED IN OGNI CASO SOGGETTO CHE SVOLGEVA ATTIVITÀ RILEVANTE PER L’ORDINAMENTO FEDERALE AI SENSI DELL’ART. 2 COMMA 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ALL’INTERNO E NELL’INTERESSE DELLA SOCIETÀ F.C.D. VIRTUS SAN VINCENZO V.R., PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4 COMMA 1 E 32 COMMA 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 39 COMMA 1 DELLE N.O.I.F., PER AVERE PRESO PARTE, NELLE FILA DELLE SQUADRE SCHIERATE DALLA SOCIETÀ F.C.D. VIRTUS SAN VINCENZO V.R., AI SEGUENTI INCONTRI TUTTI VALEVOLI PER IL CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE DI CALCIO A 5, SENZA AVERNE TITOLO PERCHÉ TESSERATO PER LA SOCIETÀ F.C.D. VIRTUS SAN VINCENZO V.R SOLO PER L’ATTIVITÀ DI CALCIO A 11: REAL DEM CALCIO A 5 – VIRTUS SAN VINCENZO VR DEL 2.2.2024, ACADEMY PESCARA FUTSAL C. 5 - VIRTUS SAN VINCENZO VR DEL 26.2.2024, VIRTUS SAN VINCENZO VR - CITTÀ DI CHIETI DEL 3.3.2024 E VIRTUS SAN VINCENZO VR - SPORT CENTER CELANO C.5 DEL 7.4.2024; - DEL SIG. ALESSANDRO TUZI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE NON TESSERATO PER L’ATTIVITÀ DI CALCIO A 5 ED IN OGNI CASO SOGGETTO CHE SVOLGEVA ATTIVITÀ RILEVANTE PER L’ORDINAMENTO FEDERALE AI SENSI DELL’ART. 2 COMMA 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ALL’INTERNO E NELL’INTERESSE DELLA SOCIETÀ F.C.D. VIRTUS SAN VINCENZO V.R., PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4 COMMA 1 E 32 COMMA 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 39 COMMA 1 DELLE N.O.I.F., PER AVERE PRESO PARTE, NELLE FILA DELLE SQUADRE SCHIERATE DALLA SOCIETÀ F.C.D. VIRTUS SAN VINCENZO V.R., AI SEGUENTI INCONTRI TUTTI VALEVOLI PER IL CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE DI CALCIO A 5, SENZA AVERNE TITOLO PERCHÉ TESSERATO PER LA SOCIETÀ F.C.D. VIRTUS SAN VINCENZO V.R SOLO PER L’ATTIVITÀ DI CALCIO A 11: REAL DEM CALCIO A 5 – VIRTUS SAN VINCENZO VR DEL 2.2.2024, ACADEMY PESCARA FUTSAL C. 5 - VIRTUS SAN VINCENZO VR DEL 26.2.2024, VIRTUS SAN VINCENZO VR - CITTÀ DI CHIETI DEL 3.3.2024, CITTÀ DI CHIETI - VIRTUS SAN VINCENZO VR DEL 24.3.2024 E VIRTUS SAN VINCENZO VR - SPORT CENTER CELANO C. 5 DEL 7.4.2024
Con nota del 17.9.2024, il Procuratore Federale Interregionale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale i soggetti sopra specificati, per rispondere delle contestazioni loro rispettivamente ascritte. Con atti regolarmente notificati a mezzo p.e.c., venivano contestate ai soggetti deferiti le dette violazioni e veniva loro reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 28.10.2024, alle ore 16,00, con relativo termine a difesa nei tre giorni antecedenti la data d’udienza per la produzione di memorie (e la richiesta di mezzi), nella specie ritualmente pervenute. All’udienza compariva il legale dei calciatori sottoposti al presente procedimento, nonché il calciatore Saverio Lo Presti personalmente e il rappresentante della Procura Federale, quest’ultimo previa autorizzazione del T.F.T. a trattare il procedimento in via telematica. Il Presidente del Tribunale, costatata la regolarità delle notifiche agli interessati, dava inizio alla trattazione del procedimento. Il rappresentante della Procura procedeva, quindi, ad illustrare brevemente le ragioni del deferimento ed a concludere per l’affermazione della responsabilità dei soggetti deferiti, anche in considerazione dell’applicazione prima del deferimento, ex art. 126 C.D.S., di sanzioni su richiesta della società di appartenenza dei suddetti, F.C.D. Virtus San Vincenzo V.R., chiedendo l’applicazione della sanzione della squalifica per quattro giornate al calciatore Lo Presti e per cinque giornate al calciatore Tuzi. Il legale dei soggetti deferiti si riportava alle proprie memorie insistendo, in particolare, per la preliminare declaratoria di estinzione del procedimento stante la violazione del termine previsto dall’art. 93 C.G.S. e, comunque, per insussistenza dell’illecito in quanto la materiale attività di tesseramento dei minori veniva effettuata dalla società di appartenenza ai sensi della normativa di riferimento. Osserva il Tribunale che l’eccezione preliminare si palesa priva di pregio giuridico, tenuto conto che i termini previsti dall’art. 93 C.G.S. sono meramente ordinatori, in quanto prevale la norma speciale dettata in materia di durata del giudizio disciplinare secondo cui il procedimento si estingue se la pronuncia della decisione di primo grado non è adottata nel termine di novanta giorni dalla data di esercizio dell’azione disciplinare, termine ampiamente rispettato nel caso in esame. Nel merito, il Tribunale rileva che la responsabilità dei soggetti deferiti emerge chiaramente dagli atti del procedimento, in quanto è certo che alla data di svolgimento delle gare sopra elencate il Lo Presti e il Tuzi non avevano titolo a prendervi parte poiché non tesserati per la società F.C.D. Virtus San Vincenzo V.R. calcio a cinque. Inoltre, sebbene la richiesta di tesseramento per l’attività di calcio a undici sia stata predisposta dalla società di appartenenza, non può dirsi che i soggetti deferiti non ne avessero contezza in quanto dai medesimi sottoscritta unitamente ai propri genitori. Ritiene, tuttavia, lo stesso Tribunale che, in considerazione della minore età dei soggetti deferiti e del fatto che la società F.C.D. Virtus San Vincenzo V.R. effettivamente non disputi il campionato di calcio a undici, sia equo infliggere nei confronti dei medesimi le sanzioni di cui al seguente dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale infligge al sig. Lo Presti Saverio la squalifica per due turni da scontare nel campionato di competenza (ovvero quello di calcio a cinque) e al sig. Tuzi Alessandro la squalifica per tre turni da scontare nel campionato di competenza (calcio a cinque). Dispone che la segreteria provveda alle comunicazioni di rito del presente atto, al Presidente Federale, alla Procura Federale e alle parti interessate.
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