C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 33 del 28/10/2024 – Delibera – DEFERIMENTO: – DEL SIG. PIERGIORGIO NAPOLETANO, ALL’EPOCA DEI FATTI VICE PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. BACIGALUPO VASTO MARINA, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DAL COMUNICATO UFFICIALE DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO N. 5 DEL 3.8.2023, PER AVERE CONSENTITO, E COMUNQUE NON IMPEDITO, CHE IL TORNEO “SAFARI CUP 2024” ORGANIZZATO UNITAMENTE ALL’ASSOCIAZIONE NEW CENTRO EVENTI E TENUTOSI IN VASTO MARINA (CH) DAL 24.4.2024 AL 27.4.2024, SI SVOLGESSE IN MODO NON CONFORME AI REGOLAMENTI PER LE CATEGORIE UNDER 17, UNDER 16, UNDER 15, UNDER 14, ESORDIENTI 1° ANNO, ESORDIENTI 2° ANNO, PULCINI 1° ANNO, PULCINI 2° ANNO E PRIMI CALCI APPROVATI DAL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO DELLA FIGC; PER AVERE VIOLATO, IN PARTICOLARE, L’ART. 2 DEL REGOLAMENTO PULCINI 1° ANNO FACENDO PARTECIPARE ALLA GARA SANSA – US SAMAGOR DEL 28.4.2024 ALCUNI CALCIATORI NATI NEL 2013 (FUORI QUOTA) TESSERATI PER LA SOCIETÀ U.S. SAMAGOR, NONCHÉ L’ART. 7 DELLO STESSO REGOLAMENTO PER AVER CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DI GARE AD ELIMINAZIONE DIRETTA, NONCHÉ ANCORA L’ART. 12 CHE PREVEDE L’AUTOARBITRAGGIO; – DEL SIG. ANDREA CHIAPPINI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ S.S.D. SA.MA.GOR A.R.L., PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DAL COMUNICATO UFFICIALE DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO N. 5 DEL 3.8.2023, PER AVERE CONSENTITO, O COMUNQUE NON IMPEDITO, IN QUALITÀ DI PRESIDENTE E PUR AVENDONE LA RESPONSABILITÀ DIRETTA IN RELAZIONE ALLA CARICA RIVESTITA, CHE IN OCCASIONE DELLA GARA SANSA – US SAMAGOR DEL 28.4.2024 NELL’AMBITO DEL TORNEO “SAFARI CUP 2024” TENUTOSI IN VASTO MARINA (CH) DAL 24.4.2024 AL 27.4.2024, VALEVOLE PER LA CATEGORIA PULCINI 1° ANNO, FOSSERO SCHIERATI NELLA QUADRA DELLA SOCIETÀ DALLO STESSO RAPPRESENTATA ALCUNI CALCIATORI NATI NEL 2013 (FUORI QUOTA), IN VIOLAZIONE DELL’ART. 2 DEL REGOLAMENTO PULCINI 1° ANNO DEL TORNEO APPROVATO DAL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO; – DELLA SOCIETÀ A.S.D. BACIGALUPO VASTO MARINA, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, PER GLI ATTI ED I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAL SIG. PIERGIORGIO NAPOLETANO, COSÌ COME DECRITTI NEL PRECEDENTE CAPO DI INCOLPAZIONE; – DELLA SOCIETÀ S.S.D. SA.MA.GOR A.R.L. LA RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, PER GLI ATTI ED I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAL SIG. ANDREA CHIAPPINI, COSÌ COME DECRITTI NEL PRECEDENTE CAPO DI INCOLPAZIONE.

DEFERIMENTO: - DEL SIG. PIERGIORGIO NAPOLETANO, ALL’EPOCA DEI FATTI VICE PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. BACIGALUPO VASTO MARINA, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DAL COMUNICATO UFFICIALE DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO N. 5 DEL 3.8.2023, PER AVERE CONSENTITO, E COMUNQUE NON IMPEDITO, CHE IL TORNEO “SAFARI CUP 2024” ORGANIZZATO UNITAMENTE ALL’ASSOCIAZIONE NEW CENTRO EVENTI E TENUTOSI IN VASTO MARINA (CH) DAL 24.4.2024 AL 27.4.2024, SI SVOLGESSE IN MODO NON CONFORME AI REGOLAMENTI PER LE CATEGORIE UNDER 17, UNDER 16, UNDER 15, UNDER 14, ESORDIENTI 1° ANNO, ESORDIENTI 2° ANNO, PULCINI 1° ANNO, PULCINI 2° ANNO E PRIMI CALCI APPROVATI DAL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO DELLA FIGC; PER AVERE VIOLATO, IN PARTICOLARE, L’ART. 2 DEL REGOLAMENTO PULCINI 1° ANNO FACENDO PARTECIPARE ALLA GARA SANSA – US SAMAGOR DEL 28.4.2024 ALCUNI CALCIATORI NATI NEL 2013 (FUORI QUOTA) TESSERATI PER LA SOCIETÀ U.S. SAMAGOR, NONCHÉ L’ART. 7 DELLO STESSO REGOLAMENTO PER AVER CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DI GARE AD ELIMINAZIONE DIRETTA, NONCHÉ ANCORA L’ART. 12 CHE PREVEDE L’AUTOARBITRAGGIO; - DEL SIG. ANDREA CHIAPPINI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ S.S.D. SA.MA.GOR A.R.L., PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DAL COMUNICATO UFFICIALE DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO N. 5 DEL 3.8.2023, PER AVERE CONSENTITO, O COMUNQUE NON IMPEDITO, IN QUALITÀ DI PRESIDENTE E PUR AVENDONE LA RESPONSABILITÀ DIRETTA IN RELAZIONE ALLA CARICA RIVESTITA, CHE IN OCCASIONE DELLA GARA SANSA – US SAMAGOR DEL 28.4.2024 NELL’AMBITO DEL TORNEO “SAFARI CUP 2024” TENUTOSI IN VASTO MARINA (CH) DAL 24.4.2024 AL 27.4.2024, VALEVOLE PER LA CATEGORIA PULCINI 1° ANNO, FOSSERO SCHIERATI NELLA QUADRA DELLA SOCIETÀ DALLO STESSO RAPPRESENTATA ALCUNI CALCIATORI NATI NEL 2013 (FUORI QUOTA), IN VIOLAZIONE DELL’ART. 2 DEL REGOLAMENTO PULCINI 1° ANNO DEL TORNEO APPROVATO DAL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO; - DELLA SOCIETÀ A.S.D. BACIGALUPO VASTO MARINA, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, PER GLI ATTI ED I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAL SIG. PIERGIORGIO NAPOLETANO, COSÌ COME DECRITTI NEL PRECEDENTE CAPO DI INCOLPAZIONE; - DELLA SOCIETÀ S.S.D. SA.MA.GOR A.R.L. LA RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, PER GLI ATTI ED I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAL SIG. ANDREA CHIAPPINI, COSÌ COME DECRITTI NEL PRECEDENTE CAPO DI INCOLPAZIONE.

Con nota del 13.9.2024, il Procuratore Federale Interregionale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale i soggetti sopra specificati, per rispondere delle contestazioni loro rispettivamente ascritte. Con atti regolarmente notificati a mezzo p.e.c., venivano loro contestate le dette violazioni e veniva loro reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 28.10.2024, alle ore 15,30, con relativo termine a difesa nei tre giorni antecedenti la data d’udienza per la produzione di memorie (e la richiesta di mezzi), nella specie ritualmente pervenute. All’udienza erano presenti, previa autorizzazione del T.F.T. a trattare il procedimento in via telematica, il rappresentante della Procura Federale ed i legali dei soggetti deferiti, il legale della A.S.D. Bacigalupo Vasto Marina e del sig. Piergiorgio Napoletano, collegato via telefono per problemi di commessione. Il Presidente del Tribunale, costatata la regolarità delle notifiche agli interessati, dava inizio alla trattazione del procedimento. Il rappresentante della Procura procedeva ad illustrare brevemente le ragioni del deferimento deducendo l’evidenza della responsabilità dei soggetti deferiti sulla base delle prove in atti e chiedendo, pertanto, applicarsi nei loro confronti le seguenti sanzioni: A.S.D. Bacigalupo Vasto Marina € 1.000,00 di ammenda; sig. Piergiorgio Napoletano mesi sei di inibizione; S.S.D. Sa.ma.gor. € 600,00; sig. Andrea Chiappini mesi quattro di inibizione. Il legale della società S.S.D. Sa.ma.gor. e del sig. Andrea Chiappini si riportava integralmente alla memoria difensiva insistendo per il proscioglimento dei suoi assistiti non essendovi prova in atti dell’impiego di calciatori fuori quota. Analogamente, il legale della società A.S.D. Bacigalupo Vasto Marina e del sig. Piergiorgio Napoletano si riportava alla memoria insistendo per il loro proscioglimento in quanto mai informati dall’organizzatore del torneo circa una formula diversa da quella approvata e non avendo avuto contezza dell’effettivo svolgimento delle gare e, in ogni caso, in mancanza di prova dell’effettivo utilizzo di giovani calciatori fuori quota e senza specificazione delle gare nel corso delle quali non sarebbe stato effettuato l’autoarbitraggio. In via istruttoria, ribadiva la richiesta di ammissione della prova testimoniale sui capitoli articolati indicando a teste il sig. Giuseppe Malafronte. Osserva preliminarmente il Tribunale che la doglianza della società S.S.D. Sa.ma.gor. e del sig. Andrea Chiappini circa la lesione del diritto di difesa deve essere disattesa, posto che la Procura ha dato atto di avere tenuto conto delle memorie difensive dei soggetti deferiti, facendo ad esse espresso riferimento, ma ritenendole evidentemente non persuasive poiché smentite dalle dichiarazioni rese dai tesserati ascoltati. Ritiene, inoltre, il Collegio di non dovere ammettere la prova testimoniale richiesta della società A.S.D. Bacigalupo Vasto Marina e del sig. Piergiorgio Napoletano, non emergendo necessità in tal senso in base al materiale già acquisito agli atti del procedimento. Nel merito, il Tribunale rileva che la responsabilità della A.S.D. Bacigalupo Vasto Marina e del sig. Piergiorgio Napoletano emerge dagli atti del procedimento solo in relazione alla violazione del regolamento per l’attività della categoria Pulcini nonché del regolamento del Torneo e non, invece, per la partecipazione di calciatori fuori quota. Ciò in quanto i testi escussi hanno pacificamente ammesso di avere utilizzato una formula diversa da quella regolamentare per avere previsto gare ad eliminazione diretta e per avere messo a disposizione una persona di fiducia per svolgere la direzione delle gare, mentre hanno decisamente negato l’impiego di calciatori fuori quota, in particolare, il dirigente Landi della società Tirreno Sansa, avversaria della società S.S.D. Sa.ma.gor. il quale, quindi, avrebbe avuto interesse a confermare la circostanza. Proprio per quest’ultimo motivo, ritiene il Tribunale non sussistere responsabilità in capo alla S.S.D. Sa.ma.gor. in relazione alla contestazione di avere impiegato calciatori fuori quota, non potendo ritenersi sufficiente a riguardo la sola segnalazione di un genitore di un calciatore della società Tirreno Sansa, non essendo stati identificati nell’immediatezza i calciatori che non avrebbero avuto titolo a partecipare alla gara.

P.Q.M.

 Il Tribunale Federale Territoriale, proscioglie la società S.S.D. Sa.ma.gor. e il sig. Andrea Chiappini dagli addebiti contestati e infligge al sig. Piergiorgio Napoletano la sanzione dell’inibizione per mesi tre e alla società A.S.D. Bacigalupo Vasto Marina la sanzione dell’ammenda di € 500,00. Dispone che la segreteria provveda alle comunicazioni di rito del presente atto, al Presidente Federale, alla Procura Federale e alle parti interessate.

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