C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2024/2025 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 39 del 21/11/2024 – Delibera – Gara del 16/11/2024 RAPID – MONTEBELLO DI BERTONA
Gara del 16/11/2024 RAPID - MONTEBELLO DI BERTONA
Il Giudice Sportivo - Visto il referto arbitrale nel quale si riferisce che: - al minuto 45' del p.t. veniva espulso il calciatore del Rapid sig. Giangualano Simone per condotta violenta nei confronti di un calciato re avversario; - a seguito di detta espulsione, il calciatore del Rapid Sig. Sichetti Federico colpiva con un violento schiaffo alla nuca il direttore di gara, procurandogli persistente dolore; - nel contempo il massaggiatore del Rapid, Sig.ra Vigilante Simona, entrava indebitamente sul terreno di gioco per protestare nei confronti dell'arbitro, al quale rivolgeva insulti; - a quel punito l'arbitro, ritenendo di non essere nelle condizioni psicofisiche per continuare la direzione della gara, ne decretava la sospensione definitiva; - in conseguenza di tale decisione i dirigenti locali Sig. Candeloro Oriano e Sig. Candeloro Marco si rendevano protagonisti di condotte irriguardose ed ingiuriose nei confronti del direttore di gara; - l'arbitro guadagnava il proprio spogliatoio e persone non identificate colpivano con forza le pareti dei locali mentre alcuni sostenitori locali gli rivolgevano insulti; - successivamente la Sig.ra Vigilante Simona, già precedentemente espulsa, entrava indebitamente all'interno dello spogliatoio dell'arbitro mettendo in atto comportamento irriguardoso; - in conseguenza dei fatti sopra descritti, l'arbitro richiedeva l'intervento delle forze dell'ordine a tutela della propria incolumità e successivamente si recava presso il Pronto Soccorso del vicino nosocomio, come da referto medico allegato al rapporto di gara. Accertato che il comportamento del calciatore del Rapid Sig. Sichetti Federico configura una condotta violenta da parte di un tesserato ai sensi dell'art. 35 del vigente Codice di Giustizia Sportiva; condotta che rientra tra quelle che determinano l'applicazione delle sanzioni previste dal C.U. n. 104/A del 17.12.2014. - Visto l'art. 64 delle N.O.I.F., a mente del quale "L'arbitro deve astenersi dall'iniziare o dal far proseguire la gara, quando si verifichino fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiono pregiudizievoli della incolumità propria, dei propri assistenti o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio". - Preso atto che spetta all'Organo di Giustizia Sportiva, ai sensi dell'art. 12, comma 1, C.G.S., stabilire "la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti nonché la eventuale recidiva". - Considerato che la sospensione della gara è da addebitarsi alla esclusiva responsabilità del calciatore della ASD Rapid, la cui condotta giustifica l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 35, comma 4, del C.G.S., nonché alla mancanza collaborazione dei dirigenti della squadra ospitante.
Per tutto quanto sopra esposto, ai sensi degli artt. 9, 10 e 35 del Codice di Giustizia Sportiva,
DELIBERA
a) di infliggere alla Società Rapid la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3, con la precisazione, ai sensi dell'art. 35, comma 7, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, che detta sanzione va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dal C.U. n. 104/A del 17.12.2014; b) di comminare alla stessa società l'ammenda di Euro 100,00 a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento dei propri tesserati e dei propri sostenitori; c) di inibire i seguenti dirigenti della Soc. Rapid: - Sig.ra Vigilante Simona fino al 18.12.2024; - Sig. Candeloro Oriano fino al 4.12.2024; - Sig. Candeloro Marco fino al 4.12.2024; d) di squalificare i seguenti calciatori del Rapid: - Sichetti Federico fino al 20.11.2028; - Giangualano Simone per 2 gare effettive.