C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2024/2025 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 44 del 05/12/2024 – Delibera – Gara del 24/11/2024 COLOGNA CALCIO – CASTAGNETO
Gara del 24/11/2024 COLOGNA CALCIO - CASTAGNETO
Il Giudice Sportivo - Visto il ricorso proposto dalla ASD Cologna Calcio, con il quale chiede disporsi la ripetizione della gara indicata in epigrafe, sospesa al 1' minuto del secondo tempo, ovvero la prosecuzione della stessa, ai sensi rispettivamente dell'art. 10, comma 5, del C.G.S. e dell'art. 30, comma 4, del Regolamento della L.N.D., adducendo un errore tecnico dell'arbitro dovuto all'inosservanza da parte di questi delle disposizioni dell'art. 62 delle N.O.I.F.. In particolare, la Società ricorrente lamenta che l'arbitro avrebbe erroneamente disposto la sospensione definitiva della gara a seguito di un insulto razzista proveniente dagli spalti, rivolto ad un calciatore di colore della squadra del Castagneto, senza adottare le misure normativamente previste in tali fattispecie e nonostante la Società ricorrente avesse manifestato l'intenzione di proseguire la gara. Verificata la tempestività e ritualità del ricorso. - Preso atto che la ricorrente ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del preannuncio e del ricorso alla società controparte, a norma dell'art. 67, co. 1 e 2, C.G.S., e che quest'ultima non ha presentato le proprie controdeduzioni nei termini prescritti. - Esaminato il referto di gara, nel quale l'arbitro dichiara di aver decretato la sospensione definiva della gara al minuto 1' del s.t., sul risultato di 1 a 1, poiché un sostenitore locale rivolgeva un insulto, contenente espressione discriminatoria per motivi di razza, ad un calciatore di colore della squadra ospite il quale, a seguito di tale episodio, abbandonava il terreno di gioco non essendo emotivamente in grado di proseguire la gara (come riferito all'arbitro da esponenti della società ospite). Riferisce, inoltre, che detto episodio generava un clima di animosità tra i calciatori ed il pubblico, mentre nei pressi del parcheggio e della tribuna dell'impianto sportivo si verificavano dei disordini, rendendo necessario l'intervento di un'ambulanza. Infine, dopo il rientro negli spogliatoi, un sostenitore locale entrava indebitamente nello spazio antistante gli spogliatoi portando le scuse del sostenitore colpevole dell'insulto e chiedendo all'arbitro di riprendere la gara - Accertato, sulla base del resoconto dell'arbitro, che questi, a seguito dell'insulto razzista proveniente dagli spalti, non ha messo in atto le misure previste dall'art. 62 delle N.O.I.F. prima di decretare la sospensione definiva della gara, ossia: 1) l'interruzione del gioco al verificarsi per la prima volta dei fatti; 2) la convocazione dei calciatori al centro del campo e l'annuncio al pubblico dei motivi della sospensione, con l'invito a interrompere i cori o le manifestazioni di discriminazione; 3) la sospensione definitiva della gara soltanto al non cessare dei cori o delle manifestazioni di discriminazione e, comunque, non oltre i 45 minuti dall'interruzione del gioco. - Osservato, per quanto sopra, che l'arbitro è incorso in un errore tecnico dovuto ad un errata applicazione delle norme federali vigenti, non aventi natura tecnica. Tutto ciò premesso e considerato, visti gli articoli 10, comma 5, 65 e67 del C.G.S., sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 41 del 28.11.2024 e prendendo atto dei provvedimenti disciplinari in esso pubblicati,
DELIBERA
a) di accogliere il ricorso della ASD Cologna Calcio e, per l'effetto, di ordinare la ripetizione della gara in oggetto per errore tecnico dell'arbitro; b) di demandare alla Segreteria del Comitato per la fissazione della data per la ripetizione della gara; c) di accreditare la tassa reclamo.