C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 12 del 29.07.2024 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 6 a carico di: – sig. Giuseppe PAGANO, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Città di Siderno;

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 6 a carico di: - sig. Giuseppe PAGANO, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Città di Siderno;

- sig. Vincenzo FUDA, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Città di Siderno; - la società A.S.D. Città di Siderno; per rispondere:

- il sig. Giuseppe PAGANO, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Città di Siderno: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 39 del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 61, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, prima della gara A.S.D. Città di Siderno – A.S.D. Sport Palmi 2018 disputata il 24.2.2024 e valevole per il girone E del campionato di Seconda Categoria, minacciato i calciatori della squadra avversaria mentre si dirigevano verso gli spogliatoi, proferendo le seguenti espressioni: “Voi entrate in campo Comunicato Ufficiale N. 12 del 29 Luglio 2024 e giocate a pallone ma non dovete parlare, alla prima parola vi facciamo la faccia tanta”; nonché per essersi introdotto negli spogliatoi sebbene non fosse tesserato né inserito nella distinta di gara. - il sig. Vincenzo FUDA, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Città di Siderno: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 39 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, prima della gara A.S.D. Città di Siderno – A.S.D. Sport Palmi 2018 disputata il 24.2.2024 e valevole per il girone E del campionato di Seconda Categoria, offeso e minacciato il sig. Fabiano Pezzani, dirigente tesserato per la società A.S.D. Sport Palmi, mentre quest’ultimo si dirigeva verso gli spogliatoi, proferendo le seguenti espressioni: “Mister, tu sei un pezzo di merda, sei un bastardo, ti ammazzo!”; - la società A.S.D. Città di Siderno, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Giuseppe Pagano e Vincenzo Fuda, così come decritti nei precedenti capi di incolpazione.

IL DEFERIMENTO

Il Procuratore Federale Interregionale, letti gli atti dell’attività di indagine svolta nel procedimento disciplinare n. 869 pfi23-24, avente ad oggetto: “Accertamenti in merito ai fatti di condotta violenta avvenuti nel corso della gara A.S.D. Città di Siderno – A.S.D. Sport Palmi 2018 del 24.2.2024, valevole per il campionato di Seconda Categoria”; Esaminati i documenti acquisiti e gli atti formati nel corso dell’attività inquirente svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento; Vista la Comunicazione di Conclusione delle Indagini ritualmente notificata; Rilevato che all’esito della notificazione della Comunicazione di Conclusione delle Indagini il sig. Giuseppe Antonio Nizzari e la società A.S.D. Sport Palmi hanno chiesto di definire le proprie posizioni con l’applicazione di una sanzione ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva; Rilevato che nel corso dell’attività inquirente svolta sono stati posti in essere atti di indagine ed acquisiti documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa: 1. segnalazione della società A.S.D. Sport Palmi trasmessa via Pec in data 26.2.2024 alla Procura Federale riportante i fatti occorsi in occasione della gara A.S.D. Città di Siderno – A.S.D. Sport Palmi 2018 disputata il 24.2.2024 e valevole per il campionato di Seconda Categoria, con i seguenti allegati: 1. referto arbitrale relativo alla gara A.S.D. Sport Palmi 2018 - A.S.D. Città di Siderno del 19.11.2023; 2. distinta di gara della A.S.D. Città di Siderno del 24.2.2024; 3. reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presentato dalla A.S.D. Città di Siderno; 4. Articolo di stampa relativo ai fatti accaduti in occasione della gara A.S.D. Sport Palmi 2018 - A.S.D. Città di Siderno del 19.11.2023; 5. referto del Pronto Soccorso dell’ospedale di Locri del sig. Rocco Pasqualino e fotografie del calciatore; 6. Comunicato stampa della A.S.D. Città di Siderno pubblicato nella propria pagina Facebook in data 19.11.2023; 7. Commenti al post presente nella pagina Facebook della A.S.D. Sport Palmi 2018 pubblicati da calciatori tesserati per la A.S.D. Città di Siderno aventi contenuto intimidatorio; 8. Commenti al post presente nella pagina Facebook della A.S.D. Città di Siderno pubblicati da calciatori della stessa società aventi contenuto intimidatorio; 9. Audio della conversazione avvenuta all’interno degli spogliatoi in occasione della gara A.S.D. Città di Siderno – A.S.D. Sport Palmi 2018 disputata il 24.2.2024; 2. Integrazione della segnalazione del 26.2.2024 trasmessa dalla società A.S.D. Sport Palmi alla Procura Federale in data 17.3.2024, con allegata trascrizione della conversazione avvenuta all’interno degli spogliatoi in occasione della gara A.S.D. Città di Siderno – A.S.D. Sport Palmi 2018 disputata il 24.2.2024; 3. Foglio censimento della società A.S.D. Città di Siderno per la stagione sportiva 2023 - 2024; 4. Foglio censimento della società A.S.D. Sport Palmi 2018 per la stagione sportiva 2023 - 2024; 5. Referto arbitrale relativo alla gara A.S.D. Città di Siderno – A.S.D. Sport Palmi 2018 del 24.2.2024; 6. Stralcio del Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Calabria n. 30 del 29.2.2024; 7. Rapporto del Commissario di campo relativo alla gara A.S.D. Città di Siderno – A.S.D. Sport Palmi 2018 disputata il 24.2.2024; 8. Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Calabria n. 80 del 12.12.2023; 9. Verbale di audizione del 17.4.2024 del sig. Fabiano Pezzani, dirigente tesserato per la società A.S.D. Sport Palmi 2018; 10. Verbale di audizione del 15.5.2024 del sig. Clemente Corvo, collaboratore della Delegazione Distrettuale di Gioia Tauro del Comitato Regionale Calabria; 11. Verbale di audizione del 15.5.2024 del sig. Marco Romeo, vice presidente della società A.S.D. Sport Palmi 2018; 12. Verbale di mancata presentazione all’audizione nei giorni 15 e 16 maggio 2024 del sig. Giuseppe Antonio Nizzari, calciatore tesserato per la società A.S.D. Sport Palmi 2018; 13. Verbale di audizione del 16.5.2024 del sig. Vincenzo Fuda, calciatore tesserato per la società A.S.D. Città di Siderno; 14. Verbale di audizione del 16.5.2024 del sig. Giuseppe Pagano, preparatore atletico tesserato per la società A.S.D. Città di Siderno; 15. Comunicazione dell’Ufficio Tesseramento del Settore Tecnico relativa alle posizioni dei sigg.ri Fabiano Pezzani, Andrea Fontana e Gianmarco Mazzullo. Ritenuto che dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite è emerso quanto segue. Il presente procedimento trae origine dalla segnalazione della società A.S.D. Sport Palmi riportante i fatti accaduti in occasione della gara A.S.D. Città di Siderno – A.S.D. Sport Palmi 2018 del 24.2.2024, valevole per il Comunicato Ufficiale N. 12 del 29 Luglio 2024 campionato di Seconda Categoria, con la quale vengono segnalate minacce ed aggressioni verbali ricevute dai tesserati per tale società, prima dell’inizio dell’incontro, ad opera dei calciatori tesserati per la società A.S.D. Città di Siderno che si erano posizionati nei pressi degli spogliatoi; a seguito delle minacce ricevute, poi, la squadra della A.S.D. Sport Palmi 2018 ha rinunciato a prendere parte alla gara. Nel corso dell’attività inquirente svolta è stato accertato che i sigg.ri Giuseppe Pagano e Vincenzo Fuda, tesserati per la società A.S.D. Città di Siderno, hanno posto in essere condotte disciplinarmente rilevanti ponendo in essere gli atti ed i comportamenti di seguito descritti. In sede di audizione da parte della Procura Federale, in particolare, il sig. Fabiano Pezzani, dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Sport Palmi 2018, ha confermato i fatti riportati nella segnalazione ed ha riferito che tutta la squadra è stata insultata e minacciata all’ingresso dei propri spogliatoi dai tesserati per la società A.S.D. Città di Siderno. Anche il sig. Marco Romeo, vice presidente della società A.S.D. Sport Palmi 2018, in sede di propria audizione da parte della Procura Federale, ha riferito testualmente quanto segue: “appena arrivati negli spogliatoi, lungo il corridoio, c’erano già alcuni giocatori del Siderno che al nostro arrivo ci hanno insultato e minacciato pesantemente rinfacciandoci i fatti avvenuti nella partita d’andata dove, per un equivoco, hanno sempre ritenuto che fossimo responsabili di una presunta aggressione nei confronti di un loro giocatore che in realtà non è mai avvenuta come risulta dagli atti ufficiali del giudice sportivo. In quel frangente mentre era presente anche il commissario di campo si è avvicinato un tesserato del Siderno non indicato in distinta tale sig. Giuseppe Pagano che ha minacciato l’intera squadra con la presente frase: <>” mimando il gesto con le mani e intendendo che ci avrebbero picchiato … Anche il dirigente Pezzani Fabiano è stato minacciato da tale sig. Fuda, di cui non ricordo il nome, con la testuale frase: <>”. Sempre in sede di audizione da parte della Procura Federale, poi, il collaboratore della Delegazione Distrettuale di Gioia Tauro del Comitato Regionale Calabria, presente nell’impianto sportivo nel quale si è disputata la gara, ha riferito testualmente quanto segue: “diversi familiari dei calciatori collocati in tribuna dietro di me ricevevano telefonate da me ascoltate in cui gli stessi riferivano che all’interno degli spogliatoi avevano subito minacce e insulti pesanti e che erano intimoriti e spaventati per la loro incolumità”. A tanto, poi, deve aggiungersi che i fatti oggetto della segnalazione trovano piena conferma nell’audio della conversazione tra i calciatori tesserati per la Siderno e quelli tesserati per la Sport Palmi acquisita agli atti del procedimento. Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Valentina Soravia, con il coordinamento del Sostituto Procuratore Federale Avv. Enrico Liberati; Visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva;

DEFERISCE

innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria: - il sig. Giuseppe PAGANO, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Città di Siderno; - il sig. Vincenzo FUDA, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Città di Siderno; - la società A.S.D. Città di Siderno; per rispondere: - il sig. Giuseppe PAGANO, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Città di Siderno: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 39 del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 61, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, prima della gara A.S.D. Città di Siderno – A.S.D. Sport Palmi 2018 disputata il 24.2.2024 e valevole per il girone E del campionato di Seconda Categoria, minacciato i calciatori della squadra avversaria mentre si dirigevano verso gli spogliatoi, proferendo le seguenti espressioni: “Voi entrate in campo e giocate a pallone ma non dovete parlare, alla prima parola vi facciamo la faccia tanta”; nonché per essersi introdotto negli spogliatoi sebbene non fosse tesserato né inserito nella distinta di gara. - il sig. Vincenzo FUDA, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Città di Siderno: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 39 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, prima della gara A.S.D. Città di Siderno – A.S.D. Sport Palmi 2018 disputata il 24.2.2024 e valevole per il girone E del campionato di Seconda Categoria, offeso e minacciato il sig. Fabiano Pezzani, dirigente tesserato per la società A.S.D. Sport Palmi, mentre quest’ultimo si dirigeva verso gli spogliatoi, proferendo le seguenti espressioni: “Mister, tu sei un pezzo di merda, sei un bastardo, ti ammazzo!”; - la società A.S.D. Città di Siderno, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Giuseppe Pagano e Vincenzo Fuda, così come decritti nei precedenti capi di incolpazione.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 29.07.2024 sono comparsi davanti a questo Tribunale Federale Territoriale: il sostituto Procuratore Federale avv. Francesco Tropepi, nonché per i deferiti gli avv.ti Filippo Commisso e Vincenzo Belcastro, il Presidente della società ASD Città di Siderno sig. Ascioti Preliminarmente, deve essere disattesa la richiesta di rinvio formulata dalla difesa dei deferiti per il mancato rispetto dei termini di fissazione della presente udienza. Comunicato Ufficiale N. 12 del 29 Luglio 2024

 Sul punto si richiama la Giurisprudenza della CFA per cui I termini endoprocessuali dettati dall’art. 93 per la fissazione dell’udienza e per il suo svolgimento non hanno natura perentoria ma “svolgono una funzione acceleratoria al servizio del termine ultimo, consistente nella durata massima del giudizio” (cfr. CFA, SS.UU. n. 23-2020/2021; Sezione IV, dec. n. 43-2020/2021). Inoltre, nel caso di specie i deferiti hanno depositato memoria difensiva, dimostrando come il mancato rispetto dei termini a comparire non abbia leso alcun diritto di difesa. Deve, parimenti, essere disattesa l’eccezione di improcedibilità del presente procedimento. Ed infatti, non sussiste violazione del divieto di bis in idem, in relazione al giudizio svoltosi avanti al Giudice Sportivo che ha comminato le sanzioni relative alla gara (l’irrogazione dell’ammenda alla Società). Occorre al riguardo considerare che vi è una ripartizione di competenze tra il Giudice Sportivo e il Tribunale federale, desumibile dagli articoli 65 e 79 del CGS, secondo cui il Giudice Sportivo è giudice della gara, ed in tal senso declina le proprie competenze e le misure che può adottare, mentre il Tribunale Federale è il giudice, tra l’altro, del profilo disciplinare, ed in tal senso egli è stato chiamato in causa dal deferimento operato dalla procura a seguito della segnalazione pervenuta dalla società ASD Sport Palmi. È, dunque, evidente che il riferimento, contenuto nell’articolo 79 del CGS alla competenza del Tribunale Federale sui fatti in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al giudice sportivo, va inteso come riferito non al fatto in sé ma all’oggetto specifico del giudizio che da quel fatto deriva. Spetta dunque primariamente al Tribunale Federale, una volta che sia investito di una questione concernente fatti già vagliati dal giudice sportivo, vigilare affinché non venga attivato un secondo giudizio avente il medesimo oggetto ed adottare le misure di sua competenza e non quelle di competenza di altri giudici. (cfr. CFA – SS.UU decisione n. 023 del 28.09.2020). Passando al merito della vicenda, ritiene il Collegio che gli elementi probatori raccolti non integrano gli estremi dell’illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra trascritta. In particolar modo, non è emerso dagli atti ufficiali di gara (referto arbitrale e del commissario di campo), che gli incolpati abbiano tenuto alcun comportamento minaccioso, tanto che la gara, anche in considerazione della presenza delle forze dell’ordine (Carabinieri e Polizia), avrebbe potuto avere regolare corso. D’altro canto le minacce non emergono nemmeno dalla trascrizione delle registrazioni audio degli eventi prima della gara, da cui, viceversa, risulta provata la presenza quantomeno di un dirigente della società ASD Città di Siderno che interviene per calmare gli animi.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale proscioglie i sigg.ri Giuseppe PAGANO, Vincenzo FUDA e la società A.S.D. Città di Siderno dagli addebiti formulati dalla Procura con il deferimento sopra trascritto.

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