C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2024/2025 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 24 del 06/09/2024 – Delibera – Gara del 4/ 9/2024 CASTROVILLARI CALCIO – CASSANO SYBARIS

Gara del 4/ 9/2024 CASTROVILLARI CALCIO - CASSANO SYBARIS

Il Giudice Sportivo Territoriale, preso atto del ricorso presentato dalla società A.S.D. Cassano Sybaris in merito alla gara in oggetto; rilevato che il ricorso è stato proposto entro i termini regolamentari e sottoscritto da soggetto non inibito; rilevato che è stata inviata copia alla controparte, come da attestazione dell'invio allegata alla documentazione originale del ricorso, rimessa al Giudice Sportivo Territoriale; rilevato che è stato versato il prescritto contributo per l'accesso alla giustizia sportiva; letto il ricorso con il quale la società A.S.D. Cassano Sybaris chiede di irrogarsi alla società A.S.D. Castrovillari Calcio la punizione sportiva della perdita della gara in quanto, secondo l'assunto della ricorrente, ha inserito nella distinta di gara n. 4 giocatori non tesserati di cui tre hanno preso parte alla gara e specificatamente: -il calciatore n. 12 APRILE Antonio, nato il 16.06.2006 matricola 2452193, subentrato al 1º minuto del secondo tempo; -il calciatore n. 14 GIAQUINTO Angelo, nato il 28.10.2004 matricola 6724044; -il calciatore n. 15 D'ADAMO Fabio, nato il 10.04.2004 matricola 2779384, subentrato al 21º minuto del secondo tempo; -il calciatore n. 16 AQUINO Federico, nato il 22.06.2003 matricola 2177826, subentrato al 26º minuto del secondo tempo; dato atto che la società A.S.D. Castrovillari Calcio non ha trasmesso le proprie controdeduzioni; letto il referto di gara dai quali risulta che il calciatore n. 12 APRILE Antonio, nato il 16.06.2006 matricola 2452193, subentrava al 21º minuto del secondo tempo in sostituzione del calciatore n. 1; che il calciatore n. 15 D'ADAMO Fabio, nato il 10.04.2004 matricola 2779384, subentrava 1º minuto del secondo tempo in sostituzione del calciatore n. 7 e che il calciatore n. 16 AQUINO Federico, nato il 22.06.2003 matricola 2177826, subentrava al 26 minuto del secondo tempo in sostituzione del calciatore n. 9 e, pertanto, gli stessi hanno effettivamente preso parte all'incontro mentre il calciatore n. 14 GIAQUINTO Angelo, nato il 28.10.2004 matricola 6724044, seppure inserito in distinta non ha preso parte alla gara; rilevato altresì che al minuto 42 del secondo tempo il calciatore PEREZ Mateo Samuel Adolfo nato il nato il 17.02.1994 matricola 107770 appartenente alla società A.S.D. Castrovillari Calcio, veniva sanzionato dall'arbitro con provvedimento di ammonizione; preso atto che, come da accertamenti esperiti presso i competenti uffici del C.R. Calabria, il tesseramento dei suddetti calciatori non è andato a buon fine a seguito del BAN FIFA "CASE FDD-19210"del 31 agosto 2024 e, pertanto, gli stessi non risultano regolarmente tesserati per la società A.S.D. Castrovillari Calcio; considerato che quanto assunto dalla ricorrente trova riscontro negli atti ufficiali in quanto alla data dell'incontro i calciatori APRILE Antonio, nato il 16.06.2006 matricola 2452193, D'ADAMO Fabio, nato il 10.04.2004 matricola 2779384, AQUINO Federico, nato il 22.06.2003 matricola 2177826, e PEREZ Mateo Samuel Adolfo nato il nat il 17.02.1994 matricola 1077708 non avevano titolo a partecipare alla gara; ritenuto, pertanto, di dover accogliere il ricorso presentato dalla società A.S.D. Cassano Sybaris; visti gli articoli 8, 9 e 10 comma 6 lett. a) e 65 comma 1 lett. d) del C.G.S.;

delibera

1) accogliere il ricorso avanzato dalla società A.S.D. Cassano Sybaris e infliggere alla società A.S.D. Castrovillari Calcio la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; 2) inibire fino al 02/10/2024 il dirigente accompagnatore Ufficiale della società A.S.D. Castrovillari Calcio Sig. Salituro Giampiero, per aver inserito in distinta ed aver fatto partecipare alla gara i calciatori non tesserati; 3) infliggere alla società A.S.D. Castrovillari Calcio l'ammenda di € 100,00; 4) disporre accreditarsi alla società A.S.D. Cassano Sybaris il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

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