C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2024/2025 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 35 del 19/09/2024 – Delibera – Gara del 14/ 9/2024 BISIGNANO – KRATOS BISIGNANO

Gara del 14/ 9/2024 BISIGNANO - KRATOS BISIGNANO

Il Giudice Sportivo Territoriale, preso atto che la società F.C.D. BISIGNANO ha proposto ricorso avverso la regolarità della gara in epigrafe; preso atto che il ricorso è stato sottoscritto da soggetto non inibito; rilevato che è stata inviata copia alla controparte, come da attestazione dell'invio allegata alla documentazione originale del ricorso, rimessa al Giudice Sportivo Territoriale; rilevato che è stato versato il prescritto contributo per l'accesso alla giustizia sportiva; rilevato che la società A.S.D. KRATOS BISIGNANO non ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni; letto il ricorso con il quale la società F.C.D. BISIGNANO ha chiesto di irrogarsi alla società A.S.D. KRATOS BISIGNANO la punizione sportiva della perdita della gara in quanto avrebbero preso all'incontro i calciatori PERRI Mattia squalificato per una gara effettiva per recidività in ammonizioni come da comunicato del 23/11/2023 e STRAFACE Lucantonio squalificato per una gara effettiva per recidività in ammonizioni come da comunicato del 14/03/2023; letti gli atti ufficiali dai quali risulta: - che in data 14/09/2024 i calciatori PERRI Mattia, nato il 23/11/2000 e STRAFACE Lucantonio, nato il 20/03/2002, prendevano parte all'incontro in oggetto; - che al 4º minuto del secondo tempo di gioco il calciatore PERRI Mattia veniva sanzionato dal direttore di gara con il provvedimento d ammonizione; - che con Comunicato Ufficiale n. 69 del 23 novembre 2023 veniva squalificato per UNA gara effettiva, per recidività in ammonizione il Sig. PERRI MATTIA all'epoca calciatore della società Città di Aprigliano, non qualificata ai turni successivi; - che con Comunicato Ufficiale n. 136 del 21 marzo 2024 veniva squalificato per UNA gara effettiva, per recidività in ammonizione il Sig. STRAFACE Lucantonio all'epoca calciatore della società A.S.D. Kratos Bisignano, non qualificata ai turni successivi; considerato che l'assunto della ricorrente trova riscontro negli atti ufficiali in quanto i calciatori Perri Mattia, nato il 23/11/2000, e Straface Lucantonio, nato il 20/03/2002, appartenenti alla società A.S.D. Kratos Bisignano non avevano titolo a partecipare all'incontro in questione in quanto squalificati; ritenuto, pertanto, di dovere accogliere il ricorso proposto dalla società F.C.D. BISIGNANO; considerato, inoltre, che il calciatore Gencarelli Francesco Pio (nato il 27.12.2003) appartenente alla società Kratos Bisignano, durante la gara, al 23º del secondo tempo veniva sanzionato dall'arbitro con provvedimento di ammonizione; rilevato che all'atto della registrazione della sanzione a carico del predetto calciatore Gencarelli Francesco Pio veniva accertato che lo stesso, non risultava regolarmente tesserato per la società Kratos Bisignano, giusti ulteriori accertamenti esperiti presso l'Ufficio Tesseramento del CR Calabria; che, pertanto, alla data della disputa della gara il predetto giocatore non aveva titolo a partecipare alla gara; visti gli articoli 8, 9 e 10 del C.G.S. delibera 1) accogliere il ricorso della società F.C.D. BISIGNANO e, per l'effetto, infliggere alla società A.S.D. Kratos Bisignano la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; 2) inibire fino al fino al 16/10/2024 il Sig. Stilla Luigi Dirigente accompagnatore ufficiale della società A.S.D. Kratos Bisignano, firmatario della distinta di gara.; 3) squalificare per UNA GARA effettiva i calciatori Perri Mattia, nato il 23/11/2000, Straface Lucantonio, nato il 20/03/2002 e Gencarelli Francesco Pio nato il 27/12/2003 appartenenti alla società A.S.D. Kratos Bisignano; 4) infliggere alla società A.S.D. Kratos Bisignano l'ammenda di € 200,00; 5) accreditare il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva già versato dalla società F.C.D. BISIGNANO.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it