C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2024/2025 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 35 del 19/09/2024 – Delibera – Gara del 14/ 9/2024 REAL TREBISACCE – RANGERS CORIGLIANO Il Giudice

Gara del 14/ 9/2024 REAL TREBISACCE - RANGERS CORIGLIANO

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali di gara dai quali risulta che il calciatore Romio Marco (nato il 10.08.2000) appartenente alla società Rangers Corigliano, durante la gara specificata in epigrafe, al 15º del primo tempo veniva sanzionato dall'arbitro con provvedimento di ammonizione; rilevato che all'atto della registrazione della sanzione a carico del predetto calciatore Romio Marco veniva accertato che, lo stesso, non risultava regolarmente tesserato per la società Rangers Corigliano, giusti ulteriori accertamenti esperiti presso l'Ufficio Tesseramento del CR Calabria; che, pertanto, alla data della disputa della gara il predetto giocatore non aveva titolo a partecipare alla gara; visti gli articoli 8, 9 e 10 del C.G.S. delibera 1) infliggere alla società Rangers Corigliano la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3; 2) inibire fino al 16.10.2024 il Sig. Olivieri Fabio quale Dirigente Accompagnatore della società Rangers Corigliano firmatario della distinta di gara; 3) infliggere al calciatore Romio Marco (nato il 10.08.2000) la squalifica una gara effettiva

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