C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2024/2025 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 65 del 07.11.2024 – Delibera – Gara del 26/10/2024 GEPPINO NETTI – LUZZESE CALCIO 1965
Gara del 26/10/2024 GEPPINO NETTI - LUZZESE CALCIO 1965
Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al C.U. del C.R. Calabria nº 61 del 31 ottobre 2024; Rilevato che la società Pol. Luzzese Calcio 1965 ha preannunciato ricorso in ordine alla gara in violazione alle disposizioni dell' art. 67 del CGS ovvero che lo stesso non è stato trasmesso alla controparte ed è stato sottoscritto da soggetto non avente titolo; Rilevato che il ricorso proposto dalla società U.S.D. Geppino Netti è stato proposto entro i termini regolamentari e sottoscritto da soggetto non inibito; Rilevato che è stata inviata copia alla controparte, come da attestazione dell' invio allegata alla documentazione originale del ricorso, rimessa al Giudice Sportivo Territoriale; Rilevato che è stato versato il prescritto contributo per l' accesso alla giustizia sportiva; Rilevato che, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell' art. 67 del C.G.S., è stata data notizia alle società che la pronuncia definitiva sul ricorso in questione; Letto il ricorso con il quale la società U.S.D. Geppino Netti chiede di irrogarsi alla società Pol. Luzzese Calcio 1965 la punizione sportiva della perdita della gara in quanto la stessa, secondo l'assunto della ricorrente, nel corso della gara avrebbe effettuato la sostituzione di sei (6) calciatori anziché di cinque (5) come previste dal regolamento influendo sul risultato in campo perché la Pol. Luzzese Calcio 1965, nei minuti finali, ha raggiunto la vittoria; Letto il referto arbitrale dal quale risulta che la società Pol. Luzzese Calcio 1965 nel corso della gara ha effettuato le seguenti sostituzioni di calciatori: 2º Tempo Regolamentare 1' minuto esce il calciatore n. 7 CAPUTO Samuel entra il calciatore n. 15 MAGNONE Francesco; 2º Tempo Regolamentare 10' minuto esce il calciatore n. 3 PANUNCIO SAGGAL Francisco entra il calciatore n. 19 PAPARA Giovanni, 2º Tempo Regolamentare 14' minuto esce il calciatore n. 6 OKOROJI Henry Ndubueze entra il calciatore n. 16 ZICARELLI Francesco Pio, 2º Tempo Regolamentare 20' minuto esce il calciatore n. 8 SALERNO Angelo entra il calciatore n. 17 CAPUTO Francesco, 2º Tempo Regolamentare 24'minuto esce il calciatore n. 4 GUEYE Sidy Ndieuguene entra il calciatore n. 20 CORRENTE Gianluca, 2º Tempo Regolamentare 42' minuto esce il calciatore n. 2 FILIDORO Francesco entra il calciatore n. 18 CARBONE Simone; Considerato, pertanto, che quanto assunto dalla ricorrente trova riscontro negli atti ufficiali avendo la società Pol. Luzzese Calcio 1965 contravvenuto alle vigenti normative in ordine alla sostituzione dei calciatori; Ritenuto di dovere dichiarare inammissibile il ricorso preannunciato dalla società Pol. Luzzese Calcio 1965; Ritenuto invece di dover accogliere il ricorso presentato dalla società U.S.D. Geppino Netti ; Visti gli articoli 9, 10 comma 1) e 67 del C.G.S.
delibera
1) dichiarare inammissibile il preannuncio di ricorso trasmesso dalla società Pol. Luzzese Calcio 1965 e, per l' effetto, disporre di incamerare il relativo contributo per l accesso alla giustizia sportiva; 2) accogliere il ricorso proposto dalla società U.S.D. Geppino Netti e, per l' effetto, infliggere alla società Pol. Luzzese Calcio 1965 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3; 3) inibire fino al 04/12/2024 il Sig. Volpintesta Ivan Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società Pol. Luzzese Calcio 1965.; 4) disporre di accreditare alla società U.S.D. Geppino Netti il contributo di accesso alla giustizia sportiva già versato.