C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2024/2025 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 66 del 08.11.2024 – Delibera – Gara del 5/11/2024 BIANCO – GIOIOSA JONICA ASD

 

Gara del 5/11/2024 BIANCO - GIOIOSA JONICA ASD

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara in epigrafe è stata sospesa al 48' minuto del secondo tempo a seguito di un calcio rigore assegnato a favore della società US Gioiosa Jonica ASD; che nell'eseguire il provvedimento disciplinare di ammonizione del calciatore numero 10 Siciliano Giovanni della società ACD Bianco, si veniva a creare una "mass confrontation" tra calciatori e dirigenti delle due squadre che accerchiavano l'arbitro intimidendolo, ma senza colpirlo e senza alcuna conseguenza fisica per il direttore di gara; che l'arbitro, ritenendo che non ci fossero più i presupposti per proseguire la gara e, visto lo stato di agitazione nel quale si trovava, fischiava il termine della stessa tornando negli spogliatoi senza problemi; considerato che, ai sensi dell'art 64 delle N.O.I.F., il potere discrezionale dell'arbitro va esercitato quando si verificano fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiono pregiudizievoli dell'incolumità propria, dei propri assistenti e dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio; che a giudizio di questo Giudice Sportivo Territoriale i fatti trascritti non giustificano la decisione assunta di sospendere la gara utilizzando in maniera impropria il suo potere discrezionale; rilevato, altresì, che il calciatore SCIMONE Francesco (nato il 02/08/2006) appartenente alla società A.C.D. BIANCO durante la gara specificata in epigrafe al 30' del secondo tempo veniva sanzionato dall'arbitro con provvedimento di ammonizione; rilevato che all'atto della registrazione della sanzione a carico del predetto calciatore SCIMONE Francesco veniva accertato che lo stesso non risultava regolarmente tesserato per la società A.C.D. BIANCO, giusti ulteriori accertamenti esperiti presso l'Ufficio Tesseramento del CR Calabria; che, pertanto, alla data della disputa dell'incontro il predetto giocatore non aveva titolo a partecipare alla gara; visti gli artt. 8, 9 e 10 del C.G.S.

delibera

1) infliggere alla società A.C.D. BIANCO la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3; 2) infliggere alla società A.C.D. BIANCO l'ammenda di € 200,00; 3) infliggere alla società US GIOIOSA JONICA ASD l'ammenda di € 100,00; 4) infliggere alla società A.C.D. BIANCO l'ammenda di € 50,00 per aver consentito partecipazione a gara di soggetto non tesserato in qualità di dirigente ; 5) infliggere al calciatore SCIMONE Francesco (nato il 02/08/2006) la squalifica per UNA gara effettiva, per posizione irregolare.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it