C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 67 del 13.11.2024 – Delibera – RECLAMO N. 4 della società A.S.D. ROGLIANO 1948 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 34 del 31 ottobre 2024 (inibizione del dirigente Sig. TUCCI Fortunato fino al 30 gennaio 2025).

RECLAMO N. 4 della società A.S.D. ROGLIANO 1948 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 34 del 31 ottobre 2024 (inibizione del dirigente Sig. TUCCI Fortunato fino al 30 gennaio 2025).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA che, dal rapporto dell’arbitro della gara Polisportiva G. Salerno - A.S.D. Rogliano 1948 del 26/10/2024, risulta che, al termine della gara, il dirigente Tucci Fortunato (Rogliano) si avvicinava al direttore di gara e lo “spintonava lievemente sul petto”. In riferimento a quanto sopra riportato, il Giudice Sportivo Territoriale ha inibito il dirigente Tucci Fortunato fino al 30/01/2025 (cfr. C.U. n.34 del 31/10/2024 del Comitato Regionale Calabria - Attività Giovanile). La A.S.D. Rogliano 1948 propone reclamo avverso la suddetta sanzione, sostenendo che il Tucci non abbia spintonato l’arbitro ma che sia solo intervenuto a sedare una mischia venutasi a creare fra i calciatori, per evitare che degenerasse. La reclamante, pertanto, chiede l’annullamento della sanzione o, in subordine, la riforma della stessa in misura equamente rapportata all’effettiva tenuità dei fatti in esame. Il rapporto dell’arbitro, fonte di prova privilegiata ai sensi dell’art.61, comma 1, C.G.S., riporta i fatti in maniera puntuale e immune da vizi logici e, pertanto, gli accadimenti ivi narrati non possono essere posti in dubbio. Tuttavia la durata della sanzione deve essere ricondotta ad equità, tenuto conto della tenuità della spinta subita dall’arbitro, per come dallo stesso evidenziato nel referto;

P.Q.M.

 in parziale accoglimento del reclamo riduce l’inibizione al dirigente TUCCI Fortunato fino all’11 GENNAIO 2025; dispone, infine, accreditarsi il contributo versato per l’accesso alla Giustizia Sportiva alla società reclamante

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