C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 71 del 19.11.2024 – Delibera – RECLAMO N. 8 della A.S.D. GARIBALDINA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n.61 del 31.10.2024 (inibizione dirigente Sig. Calabrese Settimio fino al 23.04.2025; ammenda di € 250,00).
RECLAMO N. 8 della A.S.D. GARIBALDINA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n.61 del 31.10.2024 (inibizione dirigente Sig. Calabrese Settimio fino al 23.04.2025; ammenda di € 250,00).
LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentito il Presidente della Società A.S.D. Garibaldina Sig. Paola Giovanni; RILEVA La Società A.S.D. Garibaldina ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con cui, in relazione alla gara del 27.10.2024 è stata comminata l’inibizione al dirigente Calabrese Settimio fino al 23.04.2025 e l’ammenda alla società reclamante di € 250,00 per una rissa tra i dirigenti delle due società fuori dal terreno di gioco che costringeva l’arbitro a sospendere la gara per qualche minuto. La società reclamante deduce l’estraneità ai fatti del proprio tesserato, che avrebbe subito l’aggressione del dirigente della squadra avversaria senza reagire. Ritiene questa Corte che il rapporto dell’arbitro riporta i fatti in maniera puntuale ed esaustiva, quindi scevra da vizi logici ed argomentativi, per cui i fatti devono ritenersi accertati. La durata della squalifica si ritiene congrua rispetto alla gravità dei fatti accertati, per cui il reclamo deve essere rigettato.
P.Q.M.
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale rigetta il reclamo e dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.
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