C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 82 del 03.12.2024 – Delibera – RECLAMO n. 12 della Società A.S.D. BOCALE CALCIO ADMO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 68 del 14.11.24 (inibizione Dirigente Sig. COGLIANDRO Filippo fino al 9.4.2025).
RECLAMO n. 12 della Società A.S.D. BOCALE CALCIO ADMO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 68 del 14.11.24 (inibizione Dirigente Sig. COGLIANDRO Filippo fino al 9.4.2025).
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la reclamante; RILEVA La Società A.S.D. Bocale Calcio ADMO impugna la delibera con cui il Giudice Sportivo ha inflitto al proprio Dirigente addetto agli Ufficiali di gara la sanzione dell’inibizione fino al 9 aprile 2025 per avere tenuto “una condotta ingiuriosa e minacciosa all'indirizzo dell'arbitro a seguito del provvedimento di allontanamento dal campo per proteste durante la gara e per avere platealmente mimato il lancio del pallone contro uno degli A.A. Lo stesso, a fine gara, rivolgeva all'arbitro e ad uno degli assistenti reiteratamente parole ingiuriose e gravemente offensive”. La reclamante lamenta – ai sensi dei dettami dell’art. 36, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva - l’eccessiva afflittività della sanzione irrogata in relazione alla reale gravità dei fatti attribuiti al proprio tesserato. In particolare, sostiene che il dirigente Cogliandro Filippo, pur rendendosi effettivamente responsabile di condotte censurabili, non ha mai inteso venire a contatto con gli Ufficiali di gara. Le motivazioni addotte a discolpa dalla reclamante non possono essere accolte in quanto i fatti, correttamente qualificati dal Giudice Sportivo, presentano una connotazione particolarmente negativa per la platealità dei gesti che li hanno caratterizzati e per la loro ripetitività; tuttavia, questa Corte ritiene conforme a giustizia rimodulare l’inibizione riducendola a tutto il 9 marzo 2025.
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo riduce l’inibizione inflitta a COGLIANDRO Filippo fino al 9 marzo 2025; dispone accreditarsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva sul conto della reclamante.
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