C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 82 del 03.12.2024 – Delibera – RECLAMO n. 13 della Società A.S.D. FRANCICA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n° 22 del 21.11.24 (squalifica calciatore Sig. LONGO Michele per TRE giornate effettive; AMMENDA € 150,00).
RECLAMO n. 13 della Società A.S.D. FRANCICA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n° 22 del 21.11.24 (squalifica calciatore Sig. LONGO Michele per TRE giornate effettive; AMMENDA € 150,00).
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA La Società A.S.D. Francica contesta le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo: - l’ammenda: poiché sostenitori del Francica, tenevano un comportamento antisportivo a fine gara, gli stessi si accalcavano sulla rete di recinzione e al passaggio dell'arbitro per raggiungere gli spogliatoi, lo insultavano con frasi gravemente offensive e minacciose; successivamente, mentre l'arbitro si accingeva a raggiungere la propria auto, veniva raggiunto da un soggetto riconducibile alla società ospitante, il quale lo prendeva per il bavero della camicia e lo insultava con frasi gravemente minacciose; l'arbitro cercava di divincolarsi ma il soggetto gli metteva una mano sul volto senza conseguenze, solo grazie al fattivo intervento di alcuni giocatori della società ospitante, il direttore di gara raggiungeva la propria auto, lasciando l'impianto sportivo; - la squalifica del calciatore Longo: poiché, a fine gara entrava abusivamente nello spogliatoio arbitrale e con fare minaccioso chiedeva di non segnalare la notifica dell'ammonizione ricevuta durante la gara, grazie all'intervento del dirigente della propria società, lo stesso veniva allontanato dallo spogliatoio arbitrale. La reclamante contesta in toto il rapporto dell’Arbitro sostenendo in particolare che i fatti addebitati al calciatore Longo Michele sono inesistenti in quanto l’Arbitro, all’interno del suo spogliatoio è sempre stato in compagnia delle Forze dell’Ordine e del Osservatore Arbitrale. Ai sensi dell’art. 61 numero 1 del C.G.S., i rapporti degli ufficiali di gara e relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Per tale ragione la narrazione dell’arbitro, che si presenta puntuale e scevra da vizi logici, non può essere messa in dubbio. Le sanzioni irrogate devono considerarsi assolutamente congrue ed adeguate ai fatti contestati per cui il reclamo è da rigettare.
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.
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