C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 82 del 03.12.2024 – Delibera – RECLAMO n° 14 della società A.S.D. ITALIA 90 ROCCELLETTA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 73 del 21.11.24 (squalifica calciatore Sig. PASSAFARO Romolo Rosario fino al 12.2.2025, ammenda di € 80,00)

RECLAMO n° 14 della società A.S.D. ITALIA 90 ROCCELLETTA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 73 del 21.11.24 (squalifica calciatore Sig. PASSAFARO Romolo Rosario fino al 12.2.2025, ammenda di € 80,00)

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA La Società A.S.D. Italia 90 Roccelletta impugna la delibera con cui il Giudice Sportivo ha inflitto le sanzioni di cui in epigrafe: - l’ammenda per comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro da parte di propri sostenitori durante la gara (tra i quali l’arbitro riconosceva il tesserato del Roccelletta, Gabriele Laugelli) - la squalifica del calciatore Passafaro Romolo Rosario per tentativo di aggressione nei confronti dell'arbitro dopo il provvedimento di espulsione, con tentativo di strappo del cartellino dell'arbitro. La reclamante sostiene che la squalifica del calciatore Passafaro Romolo Rosario si appalesa particolarmente afflittiva in quanto il proprio calciatore non ha compiuto alcun gesto violento nei confronti dell’arbitro. In merito poi all’ammenda, sostiene che ci sarebbe una duplicazione della sanzione perché per gli stessi fatti il calciatore Laugelli ha subito due giornate di squalifica. In via preliminare va affermato che l’ammenda ai sensi dell’art. 137 d) del C.G.S. - non può essere impugnata. I fatti addebitati al calciatore Passafaro Romolo Rosario sono particolarmente gravi in quanto lo stesso ha afferrato il polso del Direttore di gara strappandogli il cartellino che ha tentato di strappare; solo l’intervento dei compagni ha posto fine al suo comportamento che si è caratterizzato per particolare foga e potenzialità offensiva. Anche le ragioni esposte in merito all’ammenda non meritano rilievo in quanto il Laugelli Gabriele ha coinvolto nella sua protesta alcuni spettatori che hanno inveito conto il Direttore di gara. Inoltre il capitano del Roccelletta, sollecitato due volte dall’Arbitro a porre fine al comportamento del suo compagno di squadra, presente in tribuna, non collaborava con lo stesso. Per tali ragioni le motivazioni addotte a discolpa dalla reclamante non possono essere accolte in quanto i fatti, correttamente qualificati, giustificano le sanzioni adottate, che vanno confermate. Il reclamo non può essere accolto.

P.Q.M.

dichiara il reclamo inammissibile nella parte in cui si impugna l’ammenda; rigetta nel resto e dispone incamerarsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.

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