C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 85 del 11.12.2024 – Delibera – RECLAMO N. 17 del Sig. GIUSEPPE CERAUDO allenatore della Società Città di Cirò Marina avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n. 78 del 28.11.2024 (squalifica per tre giornate effettive).
RECLAMO N. 17 del Sig. GIUSEPPE CERAUDO allenatore della Società Città di Cirò Marina avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n. 78 del 28.11.2024 (squalifica per tre giornate effettive).
LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; RILEVA Il Sig. Ceraudo Giuseppe ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con cui, in relazione alla gara del 24.11.2024 gli è stata comminata la squalifica per tre giornate effettive poichè a fine gara si dirigeva verso l’arbitro protestando e rivolgendogli parole offensive dopo aver subito il provvedimento disciplinare di espulsione. Il reclamante deduce l’estraneità ai fatti in quanto la protesta effettuata nei confronti dell’arbitro sarebbe stata sempre contenuta ed educata, senza toni offensivi nè comportamenti violenti. Il rapporto dell’arbitro riporta i fatti in maniera puntuale ed esaustiva, quindi scevra da vizi logici ed argomentativi, tuttavia la durata della squalifica deve essere rideterminata, anche alla luce di quanto previsto dall’art. 13 C.G.S.;
P.Q.M.
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica all’allenatore CERAUDO Giuseppe a DUE giornate effettive di gara. Dispone, altresì, accreditarsi il contributo versato per l’ accesso alla Giustizia Sportiva.
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