F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0102/TFN – SD del 26 Novembre 2024 (motivazioni) – Rispoli, SS Brindisi FC Srl – Reg. Prot. 85/TFN-SD

Decisione/0102/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0085/TFNSD/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Leopoldo Di Bonito – Componente

Andrea Fedeli – Componente

Valentino Fedeli - Componente (Relatore)

Maurizio Lascioli - Componente

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 19 novembre 2024, sul Deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 9909/1236 pf23-24 GC/PM/mg del 16 ottobre 2024, depositato il 21 ottobre 2024, nei confronti della signora Mariachiara Rispoli e della società SS Brindisi FC Srl, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale con atto del 16 ottobre 2024 ha deferito a questo Tribunale la sig.ra Maria Chiara Rispoli, all’epoca dei fatti amministratrice unica dotata dei poteri di rappresentanza della società SS Brindisi FC srl, alla quale ha contestato la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché dell’obbligo di osservanza delle norme federali di cui all’art. 4 comma 1 CGS e dell’art. 31 commi 6 e 7 CGS in relazione all’art. 94 ter comma 5 NOIF, per non aver provveduto nei termini previsti al pagamento dei residui importi dovuti al calciatore sig. Luca Di Modugno in forza della decisione 74bis/2023–2024, assunta dalla Commissione accordi economici LND, pubblicata e notificata in data 30 aprile 2024, a seguito del reclamo proposto dal sig. Luca Di Modugno, in forza a detta società nella stagione sportiva 2022/2023.

Il deferimento ha tratto le mosse dalla segnalazione della Segreteria Generale della Lega Pro, risalente al 6 giugno 2024, che informava la Procura Federale che la società di cui sopra non aveva provveduto a trasmettere alla stessa Lega la documentazione comprovante l’avvenuto pagamento della somma dovuta al Di Modugno,  di importo pari ad 1.100,00 (euro millecento/00), che si sarebbe dovuto eseguire entro il termine di giorni 30 (trenta), decorrente dalla data di comunicazione alla società della decisione. È stata altresì deferita la società SS Brindisi FC srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, CGS per quanto ascritto alla sig.ra Rispoli.

La fase predibattimentale

La società, ricevuta il 5 settembre 2024 la notifica della comunicazione di conclusione delle indagini, ha trasmesso alla Procura Federale la memoria difensiva in data 20 settembre 2024, redatta dall’Avv. Antonio Ferriero a nome del sig. Giuseppe Roma, nuovo Presidente del Consiglio di amministrazione della società, con la quale ha dedotto che con atto pubblico del 24 giugno 2024 essa aveva azzerato ogni rapporto con la precedente proprietà attraverso la modifica dell’assetto societario  e dei propri organi sociali e che nei giorni successivi, dopo aver avuto contezza in data 30 aprile 2024 della decisione della CAE – LND, il 10 luglio 2024 provvedeva al pagamento dell’importo dovuto in favore del Di Modugno, da cui riceveva specifica liberatoria, allegata in copia alla memoria unitamente alla visura della CCIAA di Brindisi, ai fogli di censimento del nuovo assetto societario stagione sportiva 2024-2025 e del bonifico effettuato sul conto corrente del calciatore.

Ha chiesto che, in considerazione dello spirito di rinnovamento della nuova proprietà e considerato che si trattava di un illecito isolato, le venisse applicata una sanzione più attenuata possibile.

La Procura Federale, rilevato che dalla suddetta memoria difensiva emergeva chiaramente che l’importo dovuto al calciatore era stato corrisposto ben oltre il termine di giorni trenta decorrente dalla data del 30 aprile 2024 di comunicazione alla società della decisione della CAE – LND, procedeva con il deferimento di che trattasi.

Il dibattimento

Alla udienza del 19 novembre 2024, tenutasi in modalità videoconferenza giusto il provvedimento del Presidente di questo Tribunale del 1° luglio 2024, si è collegato per la Procura Federale l’avv. Cristiano Pasero, il quale, illustrato il deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento con le sanzioni della inibizione di mesi 6 (sei) a carico della sig.ra Mariachiara Rispoli e della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica a carico della società, da scontarsi nella stagione sportiva in corso.

Si è altresì collegato per la società deferita e per il sig. Giuseppe Roma l’avv. Antonio Ferriero, che si è riportato alla propria memoria difensiva ed ha concluso per l’accoglimento della richiesta ivi formulata. Il Tribunale si è riservato di decidere.

La decisione

Ai sensi dell’art. 94 ter, comma 5, NOIF il pagamento delle somme accertate dalla CAE – LND deve essere effettuato nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della decisione e che, in caso di mancata osservanza di tale termine, si applica alla società inadempiente la sanzione prevista dall’art. 31, comma 6, CGS.

Questa, dunque, è la norma applicabile alla fattispecie in esame, risultando sovrabbondante la contestazione della violazione dell’art. 4, comma 1, che potrebbe portare a diverse e più miti sanzioni.

La norma applicabile sanziona la società inadempiente con la penalizzazione di uno o più punti in classifica.

Il comma 7 della medesima norma sanziona, tra altri, i dirigenti della società inadempiente con l’inibizione di durata non inferiore a sei mesi.

Nel caso in esame risulta acclarato il mancato rispetto da parte della società deferita del termine di giorni trenta dalla comunicazione della decisione della CAE dell’obbligo di corrispondere al tesserato quanto a quest’ultimo dovuto, per cui deve essere applicata alla deferita la sanzione richiesta dalla Procura Federale, che è pari al minimo edittale.

Quanto alla sanzione a carico della sig.ra Rispoli, alla quale, secondo la condivisibile contestazione, appartiene la responsabilità del mancato adempimento dell’obbligo di pagamento, il Tribunale ritiene di elevare ad un anno il periodo di inibizione richiesto dalla Procura Federale in ragione della reiterata violazione da parte della deferita della disposizione contestata e del suo totale disinteresse al procedimento disciplinare.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- alla sig.ra Mariachiara Rispoli, anni 1 (uno) di inibizione;

- alla società SS Brindisi FC Srl, punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva.

 

Così deciso nella Camera di consiglio del 19 novembre 2024.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Valentino Fedeli                                                                Carlo Sica

 

Depositato in data 26 novembre 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it