F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0104/TFN – SD del 27 Novembre 2024 (motivazioni) – Felice Pipola, Pomigliano Calcio Femminile Srl – Reg. Prot. 90/TFN-SD
Decisione/0104/TFNSD-2024-2025
Registro procedimenti n. 0090/TFNSD/2024-2025
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composta dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Leopoldo Di Bonito – Componente
Andrea Fedeli - Componente (Relatore)
Valentino Fedeli – Componente
Maurizio Lascioli - Componente
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 19 novembre 2024, sul Deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 11045/1193pf2324/GC/SA/mg del 30 ottobre 2024, nei confronti del sig. Felice Pipola e della società Pomigliano Calcio Femminile Srl,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
L'indagine in oggetto trae origine dalla segnalazione del 15/05/24 trasmessa alla Procura Federale dal legale di fiducia della calciatrice Anna Rosa James Buhigas, tesserata nella s.s. 2023 - 2024 per la società Pomigliano Cacio, in merito al contatto di lavoro sportivo sottoscritto in data 5 settembre 2023 e in scadenza al 30 giugno 2024, identificato con il numero seriale 0001164664/23, che prevede un compenso fisso loro pari al minimo federale, che per la s.s. 2023 - 2024 è fissato in € 27.464,00 lordi, con specifica indicazione di riferimento alle 12 mensilità. A riguardo, nella segnalazione la calciatrice afferma di aver ricevuto unicamente l’importo netto di € 9.909,18, rimanendo quindi creditrice della somma di € 17.554,19 lorde, con riserva di quantificare più precisamente a seguito della consegna delle buste paga. La stessa, a seguito di un controllo effettuato presso l’Ufficio Tesseramento FIGC, asserisce di aver riscontrato l’avvenuto deposito in data 30/04/2024 da parte del Club di un documento denominato “Risoluzione consensuale del contratto economico”, datato 29/04/2024, contenente, peraltro, una presunta dichiarazione da parte della calciatrice di “essere stata soddisfatta alla data odierna di ogni sua spettanza per tutti i titoli derivanti dal rapporto contrattale con la società Pomigliano Calcio Femminile srl”, riportante la sua sottoscrizione palesemente apocrifa in quanto a suo dire non avrebbe mai firmato detta risoluzione. La stessa poi, dichiara di disconoscere la firma apposta sul documento “Risoluzione consensuale del contatto economico” datata 29/04/2024 in quanto dalla stessa mai apposta.
A seguito della segnalazione, il procedimento è stato iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 10 giugno 2024 al n. 1193pf23-24.
Al fine di ricostruire compiutamente i fatti, la Procura ha acquisito dalla Divisione Serie A Femminile il Foglio di Censimento del Pomigliano Calcio Femminile srl (matr. 951411) s.s. 2023/2024; la variazione di tesseramento al 05/09/2023 della calciatrice Anna Rosa James Buhigas; il Passaporto Sportivo della calciatrice stessa; la risoluzione consensuale del contratto economico del 29/04/2024 tra la società Pomigliano Calcio Femminile srl e la calciatrice segnalante. La Divisione Serie A Femminile e il CR Campania hanno, inoltre, confermato che non risulta nessuna calciatrice e nessun censimento depositato per la stagione sportiva 2024-2025 della società Pomigliano Calcio Femminile.
All’esito dell’istruttoria, la Procura Federale ha notificato, in data 25 settembre 2024, al sig. Felice Pipola ed alla società Pomigliano Calcio Femminile Srl la comunicazione di Conclusione delle Indagini.
Gli incolpati non hanno chiesto di essere ascoltati né hanno presentato memorie difensive.
Con atto del 29 ottobre 2024, la Procura Federale ha deferito:
"1. sig. PIPOLA Felice, all’epoca dei fatti Vice Presidente della società POMIGLIANO CALCIO FEMMINILE SRL (n. matricola 951411), per rispondere:
- A) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver in data 29-04-2024 sottoscritto autonomamente e arbitrariamente una risoluzione consensuale del contratto economico riguardante la calciatrice JAMES BUHIGAS ANNA ROSA ad insaputa di quest’ultima, contenente altresì, la seguente dichiarazione liberatoria della calciatrice, anch’essa disconosciuta, di “essere stata soddisfatta alla data odierna di ogni sua spettanza per tutti i titoli derivanti dal rapporto contrattale con la società POMIGLIANO C. FEMMIN. SRL”, consentendo che soggetti rimasti ignoti apponessero sul predetto documento la firma della calciatrice JAMES BUHIGAS ANNA ROSA palesemente apocrifa ad insaputa ed in assenza della stessa calciatrice;
- B) della violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato, senza addurre alcun motivo ostativo, al Collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato, sebbene ritualmente convocato per le date 4 e 8 luglio 2024, impedendo in tal modo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell’accertamento dei fatti oggetto del procedimento;
2. la società POMIGLIANO CALCIO FEMMINILE SRL (n. matricola 951411), a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal proprio Vice Presidente sig. PIPOLA Felice, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione".
La fase predibattimentale
Disposta dal Presidente del Tribunale la convocazione delle parti per l’udienza del 19 novembre 2024, non sono pervenute memorie dai deferiti.
Il dibattimento
All’udienza del 19 novembre 2024, tenutasi in modalità videoconferenza, si è collegato, per la Procura Federale, l’avv. Cristiano Pasero il quale, riportandosi integralmente ai contenuti dell'atto di deferimento ha chiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
- al sig. Felice Pipola, mesi 6 (sei) di inibizione;
- alla società Pomigliano Calcio Femminile Srl, euro 800,00 (ottocento/00) di ammenda. Nessuno si è collegato per i deferiti
La decisione
Ritiene il Collegio che nel caso di specie risulti sufficientemente provato dalla Procura Federale quanto indicato in deferimento. Nel corso dell’attività di indagine è stato, infatti, accertato, attraverso il raffronto tra le firme apposte nei documenti acquisiti in atti, l’apocrifia della firma riferibile alla calciatrice Anna Rosa James Buhigas apposta sulla risoluzione consensuale del contratto economico e sulla liberatoria depositata dalla società Pomigliano Calcio Femminile all'Ufficio Tesseramento FIGC.
Alla luce di quanto sopra, appare evidente la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, da parte del sig. Felice Pipola, all’epoca dei fatti Vice Presidente della società Pomigliano Calcio Femminile Srl, per avere, lo stesso, in data 29-042024, sottoscritto una risoluzione consensuale del contratto economico riguardante la calciatrice Anna Rosa James Buhigas ad insaputa di quest’ultima, contenente altresì, una dichiarazione liberatoria della calciatrice con la quale quest’ultima dichiarava di essere stata soddisfatta di ogni sua spettanza per tutti i titoli derivanti dal rapporto contrattuale con la società Pomigliano Calcio Femminile srl, consentendo che soggetti rimasti ignoti apponessero sul predetto documento la firma della calciatrice Anna Rosa James Buhigas palesemente apocrifa ad insaputa ed in assenza della stessa calciatrice.
Il deferito risponde, inoltre, anche della violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato alle audizioni del 4 e 8 luglio 2024 a seguito di formali convocazioni.
In relazione al quantum delle sanzioni da irrogare, appare congrua la richiesta formulata dalla Procura, di mesi 6 (sei) di inibizione. Dai comportamenti e dalla responsabilità del deferito deriva la responsabilità della società Pomigliano Calcio Femminile Srl, che risulta sanzionabile con euro 800,00 (ottocento/00) di ammenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- al sig. Felice Pipola, mesi 6 (sei) di inibizione;
- alla società Pomigliano Calcio Femminile Srl, euro 800,00 (ottocento/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio del 19 novembre 2024.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Andrea Fedeli Carlo Sica
Depositato in data 27 novembre 2024.
IL SEGRETARIO
Marco Lai