F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0105/TFN – SD del 27 Novembre 2024 (motivazioni) – FC Legnago Salus + altri – Reg. Prot. 86/TFN-SD
Decisione/0105/TFNSD-2024-2025
Registro procedimenti n. 0086/TFNSD/2024-2025
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composta dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Leopoldo Di Bonito – Componente
Andrea Fedeli – Componente
Valentino Fedeli - Componente
Maurizio Lascioli - Componente (Relatore)
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 19 novembre 2024, sul Deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 10603/163pf2425/GC/gb del 23 ottobre 2024, nei confronti dei signori Davide Venturato, Stefano Michelazzi, Mauro Della Valle, Giorgio Schiavo, Guido Passarini, nonché nei confronti della società FC Legnago Salus Srl,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Il Segretario della Commissione Acquisizioni Partecipazioni Societarie (COAPS), con e-mail del 31.7.2024, ha trasmesso alla Procura Federale ai sensi dell'art. 20-bis, co. 11, NOIF il verbale prot. n. 2875 relativo all'esito delle verifiche svolte relativamente all'acquisizione di partecipazioni che aveva interessato la società F.C. Legnago Salus s.r.l. evidenziando la catena di controllo del sodalizio e le società acquirenti, la procedura di valutazione, la tempestività degli adempimenti ex art. 20-bis, co. 7°, i requisisti di onorabilità, i requisiti di solidità finanziaria, i debiti sportivi, rassegnando le seguenti conclusioni:
"All'esito dell'istruttoria la Commissione ritiene che la produzione documentale effettuata dalla società sportiva risulti:
- tempestiva per quanto concerne la comunicazione relativa al perfezionamento della cessione, essendo stata trasmessa, tramite pec, l'8 febbraio 2024 e, pertanto, entro il limite di 15 giorni stabilito dall'art. 20-bis, 7° comma delle NOIF, la copia del relativo atto (datato 26 gennaio 2024), unitamente a parte della documentazione inerente ai requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria; - tardiva per quanto concerne parte dell'ulteriore documentazione inerente ai requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria, pervenuta, senza previa attivazione della procedura di soccorso istruttorio, in data 15 febbraio 2024 e, pertanto, oltre i 15 giorni previsti dall'art. 20-bis, 7° comma, delle NOIF;
- parzialmente tempestiva (in quanto pervenuta all'esito della procedura di cui all'8° comma dell'art. 20.bis) un'ulteriore parte della documentazione richiesta in data 6 marzo 2024 e trasmessa il 19 e 20 marzo 2024, entro il termine aggiuntivo di 15 giorni;
- tardiva (anche rispetto al termine concesso in sede di soccorso istruttorio) l'ulteriore documentazione pervenuta in data 26 marzo 2024 (oltre i 15 giorno stabiliti dall'art. 20-bis, 8° comma, delle NOIF);
- idonea a comprovare i requisiti di onorabilità di tutti i soggetti onerati risultando essere state prodotte, con riferimento ad essi, tutte le certificazioni di cui al 5° comma, lett. A), B) e C), dell'art. 20-bis delle NOIF;
- idonea a dimostrare i requisiti di solidità finanziaria richiesti dall'art. 20-bis, 6° comma, lettera A1), punti a.i e a.ii) per quanto concerne i sigg.ri:
1) Stefano Michelazzi, assegnatario di un merito creditizio non inferiore al rating B+, non risultando ostativa ad una valutazione di idoneità la mancata della - pur richiesta - specifica modalità di computo dell'equipollenza;
2) Guido Passarini, assegnatario di un merito creditizio di tipo Alvin 1, attestato dall'istituto di credito di riferimento come non inferiore al rating B+;
3) Mauro Della Valle, assegnatario d'un rating 006, indicato dall'istituto di credito di riferimento come non inferiore alla classe B+; - carente per mancata attribuzione della classe di rating per quanto concerne:
-- il sig. Giorgio Schiavo; -- l'acquirente società Mend s.r.l.,
in relazione ai quali, pur avendo la società sportiva prodotto le referenze bancarie, gli istituti di credito di riferimento, a prescindere da quanto dichiarato dalla stessa società sportiva, non hanno indicato le ragioni per le quali non sono stati in grado di attribuire loro alcuna classe di rating o le attestazioni relative al merito creditizio;
- carente per omessa produzione della referenza bancaria richiesta dal 6° comma, lett. A1), dell'art. 20-bis delle NOIF per quanto concerne l'acquisizione ADM Presence s.r.l.".
La Procura Federale, vista la suddetta segnalazione in ordine al mancato rispetto della normativa federale sull'acquisizione delle suddette partecipazioni societarie, la iscriveva nel registro dei procedimenti, in data 5.8.2024, al n. 163pf24-25.
All'esito dell'attività di indagine che ha visto acquisire, oltre alla nota sopra citata, il censimento trasmesso dalla Lega PRO in data 5.8.2024 con i relativi allegati, l'ulteriore documentazione trasmessa dalla COAPS in data 9.8.2024, la Procura Federale ha elevato in data 19.9.2024 al Prot. n. 7299/163pf24-25/GC/gb la comunicazione di conclusione delle indagini, notificandola a tutti gli interessati, elencando per ciascuno i comportamenti tenuti e le norme asseritamente violate, segnalando le facoltà difensive loro attribuite dalla normativa vigente.
Previa richiesta di accesso agli atti, il signor Stefano Michelazzi, nella dichiarata qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante di F.C. Legnago Salus s.r.l. nonché di Amministratore Unico e socio di ADM Presence s.r.l., chiedeva in data 4.10.2024, tramite difensore di fiducia, di essere ascoltato ed in effetti era sentito in data 16.10.2024 presso la Delegazione Provinciale FIGC di Vicenza assistito dal suo legale; nel corso dell’audizione depositava la dichiarazione del 14.10.2024 rilasciata dalla Banca Popolare di Sondrio nella quale risulta attestata la regolarità dei rapporti intercorrenti con ADM Presence s.r.l. e l'inesistenza di affidamenti bancari che impedirebbe di analizzarne il rating. La Procura ha poi provveduto al deferimento come segue:
"1. il sig. VENTURATO Davide, n.q. di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della F.C. LEGNAGO SALUS S.r.l., dal 05/06/2019:
per la violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 5° e 6° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-ter del C.G.S., per avere, a seguito degli adempimenti previsti dall’art. 20 bis delle N.O.I.F., omesso di vigilare, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della F.C. LEGNAGO SALUS S.r.l., affinché venisse prodotta alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, assegnato dalla Co.A.P.S. ex comma 7 e 8 dell’art. 20 bis delle N.O.I.F.: 1) con riferimento al sig. MICHELAZZI Stefano, Amministratore unico, Legale rappresentante e socio, in quanto titolare del 40%, del capitale, della ADM Presence S.r.l., acquirente con rogito notarile del 26 gennaio 2024, di una quota pari al 20,00% del capitale della F.C. Legnago Salus S.r.l.: a) la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità, di cui al comma 5 dell’art. 20-bis delle N.O.I.F., trasmessa con pec del 16 febbraio 2024, oltre il termine di cui al 7° comma dell’art. 20-bis delle N.O.I.F. ed, inoltre, la società, dietro concessione della Co.A.P.S. con pec del 6 marzo 2024, in ottemperanza a quanto previsto dall’8° comma dell’art. 20-bis delle N.O.I.F., del termine perentorio di quindici giorni, ha fornito, con pec del 20 marzo 2024, parziale tempestivo riscontro nell’ambito della procedura di soccorso istruttorio trasmettendo lettera di referenze bancarie aggiornata; b) le referenze bancarie, in base all’art. 20-bis 6°comma lett. A1) delle N.O.I.F. ed, inoltre, la società, dietro concessione della Co.A.P.S. con pec del 6 marzo 2024, in ottemperanza a quanto previsto dall’8° comma dell’art. 20-bis delle N.O.IF., del termine perentorio di quindici giorni, ha fornito, con pec del 19 marzo 2024,parziale tempestivo riscontro; 2) con riferimento al sig. DELLA VALLE Mauro, socio, in quanto titolare del 40% del capitale, della ADM Presence S.r.l., acquirente con rogito notarile del 26 gennaio 2024, di una quota pari al 20,00% del capitale della F.C. Legnago Salus S.r.l., la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità, di cui al comma 5 dell’art. 20-bis delle N.O.I.F., ed alle referenze bancarie, in base all’art. 20-bis 6°comma, trasmessa con pec del 16 febbraio 2024, oltre il termine di cui al 7° comma dell’art. 20-bis delle N.O.I.F.; inoltre, la società, oltre tale termine di 15 giorni, e senza previa attivazione del soccorso istruttorio, ha fornito tardivo riscontro, con pec del 26 marzo 2024, trasmettendo una lettera di referenze bancarie e dichiarazione in favore del sig. DELLA VALLE Mauro riconoscendogli un merito creditizio riconducibile alla classe di rating 006; 3) con riferimento al sig. SCHIAVO Giorgio, già titolare del 7,50% del capitale della F.C. Legnago Salus S.r.l., ed acquirente, con rogito notarile del 26 gennaio 2024, di una ulteriore quota pari al 2,50%, e, pertanto, titolare del 10,00% del capitale della F.C. Legnago Salus S.r.l., la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità, di cui al comma 5 dell’art. 20-bis delle N.O.I.F., ed alle referenze bancarie, in base all’art. 20-bis 6°comma, trasmessa con pec del 16 febbraio 2024, oltre il termine di cui al 7° comma dell’art. 20-bis delle N.O.I.F.; inoltre, la società, oltre tale termine di 15 giorni, e senza previa attivazione del soccorso istruttorio, ha fornito tardivo riscontro, con pec del 26 marzo 2024, trasmettendo una lettera di referenze bancarie e dichiarazione in favore del sig. SCHIAVO Giorgio senza indicazione del merito creditizio; infine la società, dietro concessione della Co.A.P.S. con pec del 6 marzo 2024, in ottemperanza a quanto previsto dall’8° comma dell’art. 20-bis delle N.O.IF., del termine perentorio di quindici giorni, ha fornito, con pec del 19 marzo 2024, parziale tempestivo riscontro segnalando come al sig. SCHIAVO Giorgio non sarebbe stato possibile assegnare alcuna classe di rating trattandosi si persona fisica non affidata presso alcun istituto di credito; 4) con riferimento al sig. PASSARINI Guido, già titolare del 7,50% del capitale della F.C. Legnago Salus S.r.l., ed acquirente, con rogito notarile del 26 gennaio 2024, di una ulteriore quota pari al 2,50%, e, pertanto, titolare del 10,00% del capitale della F.C. Legnago Salus S.r.l., la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità, di cui al comma 5 dell’art. 20-bis delle N.O.I.F., ed alle referenze bancarie, in base all’art. 20-bis 6°comma, trasmessa con pec del 16 febbraio 2024, oltre il termine di cui al 7° comma dell’art. 20-bis delle N.O.I.F.; inoltre, la società, dietro concessione della Co.A.P.S. con pec del 6 marzo 2024, in ottemperanza a quanto previsto dall’8° comma dell’art. 20-bis delle N.O.IF., del termine perentorio di quindici giorni, ha fornito, con pec del 20 marzo 2024, parziale tempestivo riscontro trasmettendo una lettera di referenze bancarie aggiornate relative al sig. PASSARINI Guido; inoltre, la società, oltre tale termine di 15 giorni, e senza previa attivazione del soccorso istruttorio, ha fornito tardivo riscontro, con pec del 26 marzo 2024, trasmettendo una lettera di referenze bancarie e dichiarazione in favore del sig. PASSARINI Guido riconoscendogli un merito creditizio non inferiore alla classe di rating B+;
2) il sig. MICHELAZZI Stefano, n.q. di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della F.C. LEGNAGO SALUS S.r.l., dal 05/06/2019:
per la violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 5° e 6° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-ter del C.G.S., per avere, a seguito degli adempimenti previsti dall’art. 20 bis delle N.O.I.F., omesso di vigilare, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della F.C. LEGNAGO SALUS S.r.l., affinché venisse prodotta alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, assegnato dalla Co.A.P.S. ex comma 7 e 8 dell’art. 20 bis delle N.O.I.F.: 1) con riferimento al sig. VENTURATO Davide, Amministratore Unico, Legale rappresentante e socio, in quanto titolare del 100%, del capitale, della Mend S.r.l., acquirente con rogito notarile del 26 gennaio 2024, di una quota pari al 27,50% del capitale della F.C. Legnago Salus S.r.l., le referenze bancarie, in base all’art. 20-bis 6°comma lett. A1) delle N.O.I.F. ed, inoltre, la società, dietro concessione della Co.A.P.S. con pec del 6 marzo 2024, in ottemperanza a quanto previsto dall’8° comma dell’art. 20-bis delle N.O.IF., del termine perentorio di quindici giorni, ha fornito, con pec del 20 marzo 2024, parziale tempestivo riscontro; 2) con riferimento al sig. DELLA VALLE Mauro, socio, in quanto titolare del 40% del capitale, della ADM Presence S.r.l., acquirente con rogito notarile del 26 gennaio 2024, di una quota pari al 20,00% del capitale della F.C. Legnago Salus S.r.l.: a) la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità, di cui al comma 5 dell’art. 20-bis delle N.O.I.F., ed alle referenze bancarie, in base all’art. 20-bis 6°comma, trasmessa con pec del 16 febbraio 2024, oltre il termine di cui al 7° comma dell’art. 20-bis delle N.O.I.F.; inoltre, la società, oltre tale termine di 15 giorni, e senza previa attivazione del soccorso istruttorio, ha fornito tardivo riscontro, con pec del 26 marzo 2024, trasmettendo una lettera di referenze bancarie e dichiarazione in favore del sig. DELLA VALLE Mauro riconoscendogli un merito creditizio riconducibile alla classe di rating 006; 3) con riferimento al sig. SCHIAVO Giorgio, già titolare del 7,50% del capitale della F.C. Legnago Salus S.r.l., ed acquirente, con rogito notarile del 26 gennaio 2024, di una ulteriore quota pari al 2,50%, e, pertanto, titolare del 10,00% del capitale della F.C. Legnago Salus S.r.l., la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità, di cui al comma 5 dell’art. 20-bis delle N.O.I.F., ed alle referenze bancarie, in base all’art. 20-bis 6°comma, trasmessa con pec del 16 febbraio 2024, oltre il termine di cui al 7° comma dell’art. 20-bis delle N.O.I.F.; inoltre, la società, oltre tale termine di 15 giorni, e senza previa attivazione del soccorso istruttorio, ha fornito tardivo riscontro, con pec del 26 marzo 2024, trasmettendo una lettera di referenze bancarie e dichiarazione in favore del sig. SCHIAVO Giorgio senza indicazione del merito creditizio; infine la società, dietro concessione della Co.A.P.S. con pec del 6 marzo 2024, in ottemperanza a quanto previsto dall’8° comma dell’art. 20-bis delle N.O.IF., del termine perentorio di quindici giorni, ha fornito, con pec del 19 marzo 2024, parziale tempestivo riscontro segnalando come al sig. SCHIAVO Giorgio non sarebbe stato possibile assegnare alcuna classe di rating trattandosi si persona fisica non affidata presso alcun istituto di credito; 4) con riferimento al sig. PASSARINI Guido, già titolare del 7,50% del capitale della F.C. Legnago Salus S.r.l., ed acquirente, con rogito notarile del 26 gennaio 2024, di una ulteriore quota pari al 2,50%, e, pertanto, titolare del 10,00% del capitale della F.C. Legnago Salus S.r.l., la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità, di cui al comma 5 dell’art. 20-bis delle N.O.I.F., ed alle referenze bancarie, in base all’art. 20-bis 6°comma, trasmessa con pec del 16 febbraio 2024, oltre il termine di cui al 7° comma dell’art. 20-bis delle N.O.I.F.; inoltre, la società, dietro concessione della Co.A.P.S. con pec del 6 marzo 2024, in ottemperanza a quanto previsto dall’8° comma dell’art. 20bis delle N.O.IF., del termine perentorio di quindici giorni, ha fornito, con pec del 20 marzo 2024, parziale tempestivo riscontro trasmettendo una lettera di referenze bancarie aggiornate relative al sig. PASSARINI Guido; inoltre, la società, oltre tale termine di 15 giorni, e senza previa attivazione del soccorso istruttorio, ha fornito tardivo riscontro, con pec del 26 marzo 2024, trasmettendo una lettera di referenze bancarie e dichiarazione in favore del sig. PASSARINI Guido riconoscendogli un merito creditizio non inferiore alla classe di rating B+;
3) il sig. VENTURATO Davide, acquirente, con rogito notarile del 26 gennaio 2024, di una quota pari al 27,50% del capitale della F.C. Legnago Salus S.r.l:
per la violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 5° e 6° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-ter del C.G.S., a seguito degli adempimenti previsti dall’art. 20 bis delle N.O.I.F., per non aver depositato, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, assegnato dalla Co.A.P.S. ex comma 8 dell’art. 20 bis delle N.O.I.F., a) la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità, di cui al comma 5 dell’art. 20-bis delle N.O.I.F., trasmessa con pec del 16 febbraio 2024, oltre il termine di cui al 7° comma dell’art. 20-bis delle N.O.I.F. b) la documentazione relativa alla solidità finanziaria che non è pervenuta, come rilevato dalla Co.A.P.S., nonostante comparisse nell’elenco degli allegati alla pec di trasmissione;
4) il sig. VENTURATO Davide, n.q. di Amministratore Unico, Legale rappresentante e socio, in quanto titolare del 100% del capitale, della Mend S.r.l., acquirente, con rogito notarile del 26 gennaio 2024, di una quota pari al 27,50% del capitale della F.C. Legnago Salus S.r.l: per la violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 5° e 6° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-ter del C.G.S., a seguito degli adempimenti previsti dall’art. 20 bis delle N.O.I.F., per non aver depositato, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, assegnato dalla Co.A.P.S. ex comma 8 dell’art. 20 bis delle N.O.I.F., le referenze bancarie, in base all’art. 20-bis 6°comma lett. A1) delle N.O.I.F. ed, inoltre, la società, dietro concessione della Co.A.P.S. con pec del 6 marzo 2024, in ottemperanza a quanto previsto dall’8° comma dell’art. 20-bis delle N.O.IF., del termine perentorio di quindici giorni, ha fornito, con pec del 20 marzo 2024, parziale tempestivo riscontro;
5) il sig. MICHELAZZI Stefano, Amministratore unico, Legale rappresentante e socio, in quanto titolare del 40% del capitale, della ADM Presence S.r.l., acquirente, con rogito notarile del 26 gennaio 2024, diuna quotapari al 20,00%delcapitale della F.C. Legnago Salus S.r.l: per la violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 5° e 6° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-ter del C.G.S., a seguito degli adempimenti previsti dall’art. 20 bis delle N.O.I.F., per non aver depositato, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, assegnato dalla Co.A.P.S. ex comma 8 dell’art. 20 bis delle N.O.I.F., a) la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità, di cui al comma 5 dell’art. 20-bis delle N.O.I.F., trasmessa con pec del 16 febbraio 2024, oltre il termine di cui al 7° comma dell’art. 20-bis delle N.O.I.F. ed, inoltre, la società, dietro concessione della Co.A.P.S. con pec del 6 marzo 2024, in ottemperanza a quanto previsto dall’8° comma dell’art. 20-bis delle N.O.I.F., del termine perentorio di quindici giorni, ha fornito, con pec del 20 marzo 2024, parziale tempestivo riscontro nell’ambito della procedura di soccorso istruttorio trasmettendo lettera di referenze bancarie aggiornata; b) le referenze bancarie, in base all’art. 20bis 6°comma lett. A1) delle N.O.I.F. ed, inoltre, la società, dietro concessione della Co.A.P.S. con pec del 6 marzo 2024, in ottemperanza a quanto previsto dall’8° comma dell’art. 20-bis delle N.O.IF., del termine perentorio di quindici giorni, ha fornito, con pec del 19 marzo 2024, parziale tempestivo riscontro;
6) il sig. DELLA VALLE Mauro, socio, in quanto titolare del 40% del capitale, della ADM Presence S.r.l., acquirente, con rogito notarile del 26 gennaio 2024, di una quota pari al 20,00% del capitale della F.C. Legnago Salus S.r.l:
per la violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 5° e 6° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-ter del C.G.S., a seguito degli adempimenti previsti dall’art. 20 bis delle N.O.I.F., per non aver depositato, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, assegnato dalla Co.A.P.S. ex comma 8 dell’art. 20 bis delle N.O.I.F., la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità, di cui al comma 5 dell’art. 20-bis delle N.O.I.F., ed alle referenze bancarie, in base all’art. 20-bis 6°comma, trasmessa con pec del 16 febbraio 2024, oltre il termine di cui al 7° comma dell’art. 20-bis delle N.O.I.F.; inoltre, la società, oltre tale termine di 15 giorni, e senza previa attivazione del soccorso istruttorio, ha fornito tardivo riscontro, con pec del 26 marzo 2024, trasmettendo una lettera di referenze bancarie e dichiarazione in favore del sig. DELLA VALLE Mauro riconoscendogli un merito creditizio riconducibile alla classe di rating 006;
7) il sig. SCHIAVO Giorgio, già titolare del 7,50% del capitale della F.C. Legnago Salus S.r.l., ed acquirente, con rogito notarile del 26 gennaio 2024, di una ulteriore quota pari al 2,50%, e, pertanto, titolare del 10,00% del capitale della F.C. Legnago Salus S.r.l: per la violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 5° e 6° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-ter del C.G.S., a seguito degli adempimenti previsti dall’art. 20 bis delle N.O.I.F., per non aver depositato, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, assegnato dalla Co.A.P.S. ex comma 8 dell’art. 20 bis delle N.O.I.F., la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità, di cui al comma 5 dell’art. 20- bis delle N.O.I.F., ed alle referenze bancarie, in base all’art. 20-bis 6°comma, trasmessa con pec del 16 febbraio 2024, oltre il termine di cui al 7° comma dell’art. 20-bis delle N.O.I.F.; inoltre, la società, oltre tale termine di 15 giorni, e senza previa attivazione del soccorso istruttorio, ha fornito tardivo riscontro, con pec del 26 marzo 2024, trasmettendo una lettera di referenze bancarie e dichiarazione in favore del sig. SCHIAVO Giorgio senza indicazione del merito creditizio; infine la società, dietro concessione della Co.A.P.S. con pec del 6 marzo 2024, in ottemperanza a quanto previsto dall’8° comma dell’art. 20-bis delle N.O.IF., del termine perentorio di quindici giorni, ha fornito, con pec del 19 marzo 2024, parziale tempestivo riscontro segnalando come al sig. SCHIAVO Giorgio non sarebbe stato possibile assegnare alcuna classe di rating trattandosi si persona fisica non affidata presso alcun istituto di credito;
8) il sig. Passarini Guido, già titolare del 7,50% del capitale della F.C. Legnago Salus S.r.l., ed acquirente, con rogito notarile del 26 gennaio 2024, di una ulteriore quota pari al 2,50%, e, pertanto, titolare del 10,00% del capitale della F.C. Legnago Salus S.r.l:
per la violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 5° e 6° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-ter del C.G.S., a seguito degli adempimenti previsti dall’art. 20 bis delle N.O.I.F.,per non aver depositato, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, assegnato dalla Co.A.P.S. ex comma 8 dell’art. 20 bis delle N.O.I.F., la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità, di cui al comma 5 dell’art. 20-bis delle N.O.I.F., ed alle referenze bancarie, in base all’art. 20-bis 6°comma, trasmessa con pec del 16 febbraio 2024, oltre il termine di cui al 7° comma dell’art. 20-bis delle N.O.I.F.; inoltre, la società, dietro concessione della Co.A.P.S. con pec del 6 marzo 2024, in ottemperanza a quanto previsto dall’8° comma dell’art. 20-bis delle N.O.IF., del termine perentorio di quindici giorni, ha fornito, con pec del 20 marzo 2024, parziale tempestivo riscontro trasmettendo una lettera di referenze bancarie aggiornate relative al sig. PASSARINI Guido; inoltre, la società, oltre tale termine di 15 giorni, e senza previa attivazione del soccorso istruttorio, ha fornito tardivo riscontro, con pec del 26 marzo 2024, trasmettendo una lettera di referenze bancarie e dichiarazione in favore del sig. PASSARINI Guido riconoscendogli un merito creditizio non inferiore alla classe di rating B+;
9) la Società F.C. LEGNAGO SALUS S.R.L., alla quale appartenevano i soggetti avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o interesse era espletata l’attività sopra contestata:
a) per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 1 e 2, del C.G.S. della Società F.C. LEGNAGO SALUS S.R.L., alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o interesse era espletata l’attività sopra contestata;
b) per responsabilità propria della Società F.C. LEGNAGO SALUS S.R.L., ai sensi dell’art. 32, comma 5 bis e ss., del C.G.S., che pone gli obblighi in esame a carico delle Società in modo diretto".
La fase predibattimentale
A seguito della ricezione del deferimento e dell'avviso di fissazione di udienza, i deferiti F.C. Legnago Salus s.r.l. ed i signori Davide Venturato, quale Presidente del C.d.A. e legale rappresentante del sodalizio sportivo nonché quale A.U. e socio di Mend s.r.l,, Stefano Michelazzi, quale A.D. del sodalizio sportivo e quale A.U. e socio di ADM Presence s.r.l., Mauro Dalla Valle (con refuso sul nome Della Valle), quale socio di ADM Presence s.r.l., Giorgio Schiavo, nella qualità di socio del sodalizio sportivo, e Guido Passarini, nella qualità di socio del sodalizio sportivo, hanno fatto pervenire la memoria difensiva datata 15.11.2024 con allegata la dichiarazione di Unicredit del 16.10.2024 che, in relazione alla Mend s.r.l., attestava la regolarità e la correttezza dei rapporti in corso e l'impossibilità di attribuire il rating in assenza di affidamenti bancari e concludeva chiedendo il proscioglimento dei deferiti e, in via subordinata, previa concessione delle attenuanti, l'applicazione agli stessi del trattamento sanzionatorio minimo edittale.
Il dibattimento
All' udienza del 19 novembre 2024 sono presenti il dott. Luca Scarpa, in rappresentanza della Procura Federale, nonché l'avv. Andrea Scalco in rappresentanza dei deferiti, tutti peraltro assenti.
Il dott. Scarpa replica alla memoria difensiva rilevando che in ogni caso di trasferimento delle partecipazioni societarie sarebbe necessario comprovare l'esistenza attuale dei requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria; che non vi sarebbe prova dell'impossibilità di attribuzione di alcun rating alle due società acquirenti; che ADM Presence s.r.l. neppure avrebbe prodotto le referenze bancarie e, richiamando l'atto di deferimento, formula le seguenti richieste sanzionatorie:
- al sig. Davide Venturato, mesi 8 (otto) di inibizione;
- al sig. Stefano Michelazzi, mesi 7 (sette) di inibizione;
- al sig. Mauro Dalla Valle, mesi 6 (sei) di inibizione;
- al sig. Giorgio Schiavo, mesi 6 (sei) di inibizione;
- al sig. Guido Passarini, mesi 6 (sei) di inibizione;
- alla società F.C. Legnago Salus s.r.l., euro 10.000,00 di ammenda.
L'Avv. Scalco richiama la propria memoria difensiva, ribadisce che l'operazione di trasferimento delle quote costituiva un mero riordino dell'assetto societario con la fuoriuscita dei soci di minoranza e l'ingresso di nuovi soci in forma di società ma partecipate da alcuni dei vecchi soci, eccepisce la scarsa rilevanza dei documenti inviati tardivamente a fronte di un'operazione trasparente e dettata dalla finalità di consolidare la capacità finanziaria della società sportiva, sottolinea l'impossibilità di acquisire il rating del merito creditizio per le due società acquirenti e per il signor Schiavo in quanto soggetti privi di affidamenti bancari, e conclude come da memoria difensiva.
I motivi della decisione
1. I fatti che hanno dato origine al presente procedimento non sono contestati e si possono così riassumere.
1.1. Con atto di cessione di quote stipulato in data 26.1.2024 veniva variata la compagine sociale di F.C. Legnago Salus s.r.l. ed in particolare perdevano la qualifica di soci i signori Stefano Michelazzi, portatore in proprio del 14,5% del capitale sociale, Stefano Cecchetto, Alberto Cortese, Marco Marostica, Fulvio Isolani, detentori ciascuno del 2,5% del capitale sociale e la Legnago United, detentrice del 3% di siffatto capitale, e per l'effetto delle acquisizioni la nuova compagine risultava composta dal signor Davide Venturato, già socio in proprio, ora portatore del 27,5% del capitale sociale (e già portatore del 57,5%), Mend s.r.l. (nuova socia), portatrice del 27,5%, ADM Presence s.r.l. (nuova socia), portatrice del 20%, Sergio Fincatti (nuovo socio), portatore del 5%, Guido Passarini, già socio, portatore del 10% (e già portatore del 7.5%), Giorgio Schiavo, già socio, portatore del 10% (e già portatore del 7.5%).
A proposito delle due società va precisato, essendo incontestato, che Mend s.r.l. è società riferibile per l'intero capitale sociale al signor Davide Venturato che ricopre anche la carica di A.U. e che ADM Presence s.r.l. è società partecipata dai signori Stefano Michelazzi al 40%, Mauro Dalla Valle al 40% e da Studio Administra S.t.p. al 20%, ricoprendo il signor Stefano Michelazzi la carica di A.U.
Per effetto delle suddette modifiche alla compagine sociale la società risulta amministrata da un organo collegiale composto dal signor Davide Venturato, quale Presidente del C.d.A., dal signor Stefano Michelazzi quale Amministratore Delegato, dal signor Giorgio Schiavo quale Consigliere Delegato e dal signor Guido Passarini, quale Consigliere.
1.2. Entro il termine di 15 giorni dalla stipulazione dell'atto notarile, con pec dell'8.2.2024, il Segretario del sodalizio sportivo inviava alla COAPS l'attestazione di avvenuta stipula dello stesso e le dichiarazioni sostitutive ex art. 20-bis, co. 5, lett. B) e C), relative ai signori Venturato, Schiavo, Michelazzi, Dalla Valle e Passarini, oltre alle referenze bancarie del signor Michelazzi.
1.3. Con successiva pec del 16.2.2024, decorsi i 15 dalla stipulazione dell'atto, il medesimo segretario inoltrava a COAPS i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, i documenti di identità e le referenze bancarie relative ai signori Venturato, Schiavo, Dalla Valle e Passarini.
1.4. La COAPS, dopo aver analizzato quanto pervenuto e rilevata la mancata produzione delle referenze bancarie di cui al co. 6, lett. A1) per le società acquirenti ADM Presence s.r.l. e Mend s.r.l., l'assenza di classe di rating per il signor Schiavo e la mancata produzione dell'attestato di solidità finanziaria del signor Venturato, concedeva il soccorso istruttorio di cui al comma 8, invitando al deposito entro il termine perentorio dei 15 giorni della suddetta documentazione mancante nonché invitando la società sportiva a sollecitare gli istituti di credito al fine di fornire indicazioni relative ai criteri di attribuzione delle classi di rating assegnate ai signori Michelazzi, Dalla Valle e Passarini, per consentirne la verifica dell'equipollenza alla classe B+, come stabilito dal comma 6, lett. A1), punto a.ii ed a produrre copia integrale dell'atto di cessione del 26.1.2024.
1.5. Con comunicazioni 19.3.2024 e del 20.3.2024, nel termine concesso, il sodalizio sportivo dapprima segnalava che per ADM Presence s.r.l. e Mend s.r.l. non sarebbe possibile ottenere alcuna indicazioni di rating in quanto holding che non disporrebbero di affidamenti bancarie e che la stessa impossibilità patirebbe il signor Schiavo, trattandosi di persona fisica non affidata presso alcun istituto di credito, e con la seconda trasmetteva l'atto di cessione in forma integrale, la lettera di referenze bancarie per Mend.s.r.l., le lettere di referenze bancarie aggiuntive per i signori Michelazzi e Passarini.
1.6. Fuori dal termine del soccorso istruttorio, la società sportiva trametteva con pec del 26.3.2024 una lettera di referenze bancarie rilasciata al signor Dalla Valle.
1.7. Dopo la relazione della COAPS in data 31.7.2024 che ha dato origine al deferimento, già sopra rammentata, e dopo la notifica della comunicazione di conclusioni delle indagini, il signor Michelazzi nel corso dell'audizione richiesta ha poi prodotto alla Procura Federale la dichiarazione rilasciata in data 14.10.2024 dalla Banca Popolare di Sondrio che attesta sia le referenze di ADM Presence s.r.l. che l'impossibilità di assegnazione di alcun rating non godendo di alcun affidamento bancario.
1.8. Infine, alla memoria difensiva, prodotta dopo la notificazione del deferimento in data 15.11.2024, è allegata la dichiarazione di Unicredit datata 16.10.2024 con la quale si attesta le regolarità e la correttezza di Mend s.r.l. nei rapporti intrattenuti e si afferma che in assenza di alcun affidamento bancario non sarebbe possibile analizzare alcun rating in proposito.
2. In questo quadro vanno esaminate le eccezioni di cui alla citata memoria difensiva che, per la prima parte, ricalcano le dichiarazioni rese dal signor Michelazzi in sede di audizione, per rilevarne l'infondatezza.
2.1. L'affermazione che le cessioni di quote del 26.1.2024 costituiscano una "mera riorganizzazione" interna del capitale sociale, intercorsa tra i medesimi soggetti che garantivano la solidità del club calcistico anche in epoca precedente, non risulta condivisibile. Anzitutto dalla vecchia compagine sono usciti ben 5 soci portatori del 13% del capitale sociale, oltre al signor Michelazzi in proprio già possessore del 14,5% del capitale sociale, e contestualmente sono entrati tre nuovi soci (le due società ed il signor Fincatti, portatori del 52% del capitale sociale). La partecipazione del signor Venturato in proprio è scesa dal 57,5% al 27,5% ed anche se, per mera ipotesi trattandosi di due diversi soggetti giuridici, la si volesse sommare a quella della nuova società di capitali Mend s.r.l, allo stesso riferibile e dallo stesso amministrata pari al 27,5%, si arriverebbe ad una partecipazione complessiva del 55%. La partecipazione del signor Michelazzi in proprio, come anticipato, già pari al 14,5% del capitale sociale, è completamente venuta meno. Anche se per mera ipotesi, trattandosi di due diversi soggetti giuridici, si volesse ravvedere nella ADM Presence s.r.l. una sorta di continuità della sua presenza in quanto A.U. della stessa, andrebbe considerato che questa ha sì acquisito il 20% del capitale sociale di F.C. Legnago Salus s.r.l., ma che le quote di ADM Presence s.r.l. appartengono al signor Michelazzi per il 40% (essendo il residuo 60% ripartito tra il signor Dalla Valle per altro 40% e lo Studio Administra S.t.p. per il residuo 20%). I soci Passarini e Schiavo hanno poi incrementato la loro partecipazione dal 7,5% al 10% del capitale sociale. In sostanza della vecchia compagine sono rimasti solo tre soci dei precedenti nove.
2.2. I deferiti asseriscono poi che l'art. 20-bis, comma 1, NOIF troverebbe applicazione solo per le acquisizioni di quote societarie ad opera di nuovi soci, essendo requisito indispensabile la precedente estraneità alla compagine societaria. Ciò esonerebbe dal rispetto della disciplina specialistica i signori Venturato, già detentore della maggioranza assoluta del capitale sociale, come tutt'ora, qualora si sommi la quota posseduta in proprio con quella di Mend s.r.l., Michelazzi, già detentore in proprio del 14,5% cedute a ADM Presence s.r.l. che detiene ora il 20%, ma che è partecipata dai signor Michelazzi e Dalla Valle al 40%, corrispondente ad un capitale sociale del club inferiore al 10% (perché pari all’8%).
Tale interpretazione merita parziale adesione.
Ed invero l'art. 20-bis., comma 1, NOIF pone gli obblighi di soddisfare i requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria rispettivamente previsti dagli artt. 5 e 6 a carico di soggetti (persone fisiche o giuridiche) che acquisiscano partecipazioni societarie in ambito professionistico in misura superiore al 10% del capitale sociale Inoltre, in caso di società acquirenti, i requisiti di onorabilità devono essere soddisfatti da coloro che ne detengano il controllo nonché da coloro che ne esercitino i poteri di rappresentanza e ancora ne risultino i beneficiari effettivi (comma 2), da coloro che controllino, attraverso catene di partecipazioni, anche indirettamente almeno il 10% del capitale sociale (comma 3), da coloro che subentrino nel controllo, ai sensi dell'art. 2359 n. 1. c.c., di società o enti nazionali o esteri che abbiano una partecipazione non inferiore al 10% del capitale sociale del sodalizio sportivo associato ad una Lega professionistica.
Tanto premesso il Collegio ritiene che i signori Venturato in proprio e Dalla Valle in proprio non siano tenuti, con riguardo alla fattispecie in esame, al rispetto dei suddetti obblighi.
Il primo, perché non ha affatto acquisito alcuna nuova quota di partecipazione del sodalizio sportivo in proprio, essendosi limitato a cedere parte della precedente quota, scendendo dal 57,5% al 27,5%, senza che possano insorgere nuovi obblighi di dimostrazione dei requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria; il secondo, perché la sua partecipazione indiretta in F.C. Legnago Salus s.r.l. risulta inferiore al 10% del capitale sociale detenendo ADM Presence s.r.l. il 20% del capitale sociale del sodalizio sportivo, ma il signor Dalla Valle, oltre a non essere amministratore di quest'ultima società, possiede il 40% del capitale sociale (corrispondente all'8% del capitale di F.C. Legnago Salus s.r.l.).
Peraltro, va rilevato che il signor Venturato è comunque soggetto agli obblighi di cui all'art. 20-bis, comma 1, per la solidità finanziaria in ragione della sua duplice qualità di titolare dell'intero capitale sociale di Mend s.r.l. e di A.U. della stessa che detiene a sua volta il 27,5% del capitale di F.C. Legnago Salus s.r.l. A sua volta il signor Michelazzi è invece tenuto a soddisfare entrambi i requisiti di onorabilità (non essendo più socio in proprio) e di solidità finanziaria perché riveste la carica di A.U. di ADM Presence s.r.l. che detiene il 20% del capitale sociale del sodalizio sportivo. Peraltro, entrambi i soggetti citati sono anche legali rappresentanti del sodalizio sportivo.
Così come sono soggetti a tutti gli obblighi di dimostrazione dei requisiti i signori Schiavo e Passarini, entrambi in proprio, quali soci divenuti portatori ciascuno del 10% del capitale sociale della società sportiva.
2.3. I deferiti, inoltre, affermano che non avrebbero violato l'art. 20-bis, commi 7 e 8, NOIF stante l'irrazionalità della tesi della Procura Federale per la quale sarebbero tardivi i documenti prodotti decorsi i 15 giorni dal negozio di cessione di quote, mentre non lo sarebbero quelli prodotti nel termine di cui al soccorso istruttorio, e che tutti i termini previsti dai commi citati sarebbero ordinatori e non perentori.
In realtà, la tesi della Procura Federale è fondata.
Ed invero, l'art. 32, comma 5-ter, CGS sanziona espressamente il mancato rispetto del termine per il deposito della documentazione di cui all'art. 20-bis., comma 7, NOIF con una sanzione pecuniaria, peraltro aggravabile della metà per effetto della natura dell'inadempimento. La richiesta di integrazione della COAPS, con concessione del termine aggiuntivo, non solo è subordinata al precedente deposito dell'atto di cessione o dell'attestazione di avvenuta stipula, ma neppure assume alcun effetto sanante della precedente violazione, come risulta dal dettato testuale della disposizione.
Peraltro, la stessa promana anche dall'art. 44, comma 6, CGS nel senso della generalizzata attribuzione della natura perentoria a tutti i termini stabiliti dal codice, salvo che non sia diversamente stabilito, essendo evidente il collegamento funzionale tra l'art. 32 CGS e l'art. 20-bis NOIF.
2.4 Da ultimo i deferiti lamentano che la mancata produzione delle classi di rating per le società Mend s.r.l. e ADM Presence s.r.l. (entrambe società holding) e per il signor Schiavo non sarebbe imputabile trattandosi di soggetti per i quali, in assenza di affidamenti, gli istituti di credito non assegnano alcun rating, come risulterebbe dalle dichiarazioni rilasciate rispettivamente da Unicredit e da Banca Popolare di Sondrio, anche se tardivamente.
Tali informazioni erano state però prontamente evidenziate nella pec del 19.3.2024, accompagnatoria delle certificazioni inviate durante il soccorso istruttorio e le dichiarazioni successive degli istituti di credito ne costituiscono mera conferma. Non si ravvede pertanto la sussistenza di alcuna violazione imputabile, almeno sotto il profilo della carenza dell'elemento soggettivo.
3. Essendo pacifico che i soggetti tenuti all'ottemperanza al disposto di cui all'art. 20-bis, esclusi quindi i signori Venturato in proprio e Dalla Valle, hanno obiettivamente inviato parte della documentazione inerente i requisiti di onorabilità (di cui al comma 5) e solidità finanziaria (di cui al comma 6, lett. A1) in ritardo rispetto al termine di 15 giorni dall'acquisizione della partecipazione, rendendo necessaria la concessione del soccorso istruttorio per le integrazioni ex comma 8, risulta violata la norma di cui all'art. 32, comma 5-ter, CGS per la quale il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 20-bis, comma 7, NOIF comporta, per il mero ritardo maturato e indipendentemente dall’eventuale successiva regolarizzazione di cui al comma 8 del medesimo art. 20-bis, l'applicazione di una sanzione pecuniaria non inferiore ad Eero 10.000,00 e non superiore ad Euro 100.000,00, aumentabile della metà qualora il ritardo riguardi anche la documentazione di cui al comma 6, lett. A2.
3.1. In particolare il suddetto ritardo attiene specificatamente ai certificati del casellario giudiziale, dei carichi pendenti, dei documenti di identità e delle referenze bancarie dei signori Stefano Michelazzi per il nuovo ruolo ricoperto (ad eccezione delle referenze bancarie), Giorgio Schiavo e Guido Passarini ed ai certificati inviati durante il soccorso istruttorio (l'atto notarile di cessione quote in forma integrale, le lettere di referenze bancarie relative a Mend s.r.l. e le referenze aggiornate relative ai signori Stefano Michelazzi e Guido Passarini, con lettera esplicativa delle ragioni dell'impossibilità di ottenere le attestazioni del rating per le due società Mend s.r.l e DM Presence s.r.l. e per il signor Schiavo), con il venir meno della contestazione relativa alle carenze documentali anche successivamente allo spirare del termine del soccorso istruttorio.
3.2. Il ritardo del signor Davide Venturato riguarda il solo ritardo per le sole referenze bancarie di Mend s.r.l. e non i requisiti di onorabilità in proprio in quanto già preesistenti.
4. Ne consegue che la responsabilità dei deferiti va affermata nei limiti sopra precisati e non nella sua interezza con l'effetto che le sanzioni richieste dalla Procura Federale vanno parzialmente ridotte, come da indicazioni che seguono la numerazione del deferimento stesso.
4.1. Il signor Davide Venturato va prosciolto relativamente alla sua (mantenuta - anche se in misura ridotta – e non acquisita ex novo) partecipazione alla F.C. Legnago Salus s.r.l.; alla contestata carenza della certificazione del merito creditizio riguardante il sig. Schiavo; relativamente agli obblighi di documentazione del signor Mauro Dalla Valle, non soggetto alle norme contestate perché titolare di una quota dell’8% (per interposta società) della società professionistica.
4.2. Il signor Stefano Michelazzi va prosciolto dalla contestata carenza della certificazione del merito creditizio riguardante il sig. Schiavo, nonchè relativamente agli obblighi di documentazione del signor Mauro Dalla Valle, non soggetto alle norme contestate perché titolare di una quota dell’8% (per interposta società) della società professionistica.
4.3. Al signor Mauro Dalla Valle, socio indiretto del sodalizio sportivo per effetto della sua quota di partecipazione in ADM Presence s.r.l., nulla può essere ascritto non possedendo neppure indirettamente una quota almeno pari al 10% (ma in misura pari all’8%).
4.7. Al signor Giorgio Schiavo, socio detentore della quota del 10% di F.C. Legnago Salus s.r.l., va ascritta la responsabilità per non aver tempestivamente depositato alla COAPS nel termine di 15 giorni la documentazione relativa al possesso dei requisiti di onorabilità e le referenze bancarie.
4.8. Al signor Guido Passarini, socio detentore della quota del 10% di F.C. Legnago Salus s.r.l., va ascritta la responsabilità per non aver tempestivamente depositato alla COAPS nel termine di 15 giorni la documentazione relativa al possesso dei requisiti di onorabilità, alle referenze bancarie aggiornate ed alla classe di rating.
4.9. Alla società F.C. Legnago Salus s.r.l., cui sono riferibili i soggetti sopra citati con responsabilità a carico e comunque nei cui confronti o nel cui interesse erano espletate le attività sopra contestate, va ascritta la responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, CGS, e quella propria prevista dall'art. 32, co. 5bis e ss., CGS che pone gli obblighi violati a carico della società sportiva in modo diretto.
5. Così delineati (anche attraverso il proscioglimento da taluno dei capi di incolpazione per i sigg.ri Venturato e Michelazzi) i singoli profili di responsabilità e passando all'apparato sanzionatorio, il Collegio, preso atto che l'unica sanzione edittale è quella prevista dall'art. 32, comma 5-quater, CGS pari ad un anno per l'ipotesi qui non ricorrente di rilascio di dichiarazioni non veritiere ai fini della dimostrazione dei requisiti di onorabilità e/o di solidità finanziaria, ritiene equo e proporzionale anche a tutela degli interessi protetti dalle norme violate che sono dettate a presidio dei valori che ispirano il fenomeno sportivo e fanno leva, da una parte, sui generali principi di correttezza, lealtà e probità di matrice costituzionale e di derivazione dell'ordinamento civile e sportivo sovranazionale e, dall'altra, sul canone di auto responsabilità che deve orientare la condotta delle società sportive nel loro relazionarsi con la Federazione, l'irrogazione delle sanzioni che seguono.
5.1. Il signor Davide Venturato è meritevole della sanzione di mesi due di inibizione.
5.2. Il signor Stefano Michelazzi è meritevole della sanzione di mesi sette di inibizione.
5.3. Il signor Giorgio Schiavo è meritevole della sanzione di mesi sei di inibizione.
5.4. Il signor Guido Passarini è meritevole della sanzione di mesi sei di inibizione.
5.5. La società F.C. Legnago Salus s.r.l. è meritevole della sanzione dell'ammenda determinata nella misura minima edittale di Euro 10.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie il sig. Mauro Della Valle.
Irroga le seguenti sanzioni:
- al sig. Davide Venturato, mesi 2 (due) di inibizione;
- al sig. Stefano Michelazzi, mesi 7 (sette) di inibizione;
- al sig. Giorgio Schiavo, mesi 6 (sei) di inibizione;
- al sig. Guido Passarini, mesi 6 (sei) di inibizione;
- alla società FC Legnago Salus Srl, euro 10.000,00 (diecimila/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio del 19 novembre 2024.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Maurizio Lascioli Carlo Sica
Depositato in data 27 novembre 2024.
IL SEGRETARIO
Marco Lai