F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0106/TFN – SD del 28 Novembre 2024 (motivazioni) – Salvatore Alfonso, Massimo Giove e Taranto FC 1927 – Reg. Prot. 92 – 93/TFN-SD

Decisione/0106/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0092/TFNSD/2024-2025

Registro procedimenti n. 0093/TFNSD/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Pierpaolo Grasso - Vice Presidente

Giammaria Camici – Componente

Amedeo Citarella - Componente (Relatore)

Francesca Paola Rinaldi – Componente

Carlo Purificato - Componente aggiunto (Relatore)

Luca Voglino - Componente aggiunto

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 21 novembre 2024, sui deferimenti proposti dal Procuratore Federale n. 11481 /307pf2324/GC/blp e n.11482/306pf24-25/GC/gb del 4 novembre 2024, riuniti in udienza, nei confronti dei sigg.ri Salvatore Alfonso, Massimo Giove, nonché nei confronti della società Taranto FC 1927 Srl,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto Prot. 11481 /307pf23-24/GC/blp del 4 novembre 2024, il Procuratore Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, i signori ALFONSO Salvatore, all'epoca dei fatti amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della società Taranto F.C. 1927 s.r.l. e GIOVE Massimo, all'epoca dei fatti procuratore speciale dotato di poteri di rappresentanza della medesima società, nonché la società TARANTO F.C. 1927 s.r.l. per rispondere:

– i primi due, della violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 3 lett. a), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. V) punto 2), delle N.O.I.F., per non avere gli stessi provveduto, entro il termine del 16 ottobre 2024, al pagamento degli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, dei dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati, per le mensilità di luglio ed agosto 2024, per un importo pari a circa Euro 102.905,00; – la società TARANTO F.C. 1927 s.r.l.:

a) a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Salvatore Alfonso e Massimo Giove sopra descritti;

b) a titolo di responsabilità propria, ai sensi di quanto previsto dall’art. 33, comma 3 lett. a), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. V) punto 2), delle N.O.I.F., che pone gli obblighi in esame a carico anche delle società in modo diretto.

Con separata nota Prot. 11482/306pf24-25/GC/gb in pari data, i medesimi soggetti sono stati attinti da ulteriore deferimento e chiamati a rispondere:

– i signori ALFONSO Salvatore e GIOVE Massimo, nelle anzidette qualità, della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4 lett. a), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. VI) punto 2), delle N.O.I.F., per non avere provveduto, entro il termine del 16 ottobre 2024, al versamento, per le mensilità di luglio ed agosto 2024 delle ritenute Irpef (per un importo pari a circa Euro 24.731,00); dei contributi INPS (per un importo pari a circa Euro 57.349,00) relativi agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, dei dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati; di due rate del piano di ammortamento concesso dall’INPS per un debito pregresso relativo al periodo luglio 2021 febbraio 2023 (per un importo pari ad Euro 43.014,00); – la società TARANTO F.C. 1927 s.r.l.:

a) titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Salvatore Alfonso e Massimo Giove, nelle dedotte qualità, così come descritti nel precedente capo di incolpazione;

b) a titolo di responsabilità propria, ai sensi di quanto previsto dall’art. 33, comma 4 lett. a), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. VI) punto 2), delle N.O.I.F., che pone gli obblighi in esame a carico anche delle società in modo diretto.

La fase istruttoria

I procedimenti hanno avuto origine da due distinte segnalazioni della Covisoc e risultano entrambi iscritti nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 25/10/2024:

- quello iscritto sub n. 307pf24-25 dalla “Segnalazione della Covisoc in ordine al mancato pagamento, da parte della società Taranto F.C. 1927 S.r.l., entro il termine del 16 ottobre 2024, degli emolumenti netti, dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, relativi alle mensilità di luglio e agosto 2024, così come previsto dall’art. 85, lett. A), par. V), punto 2) delle NOIF”;

- quello iscritto sub n. 306pf24-25 dalla “Segnalazione della Covisoc in ordine al mancato versamento, da parte della società Taranto F.C. 1927 S.r.l., entro il termine del 16 ottobre 2024, delle ritenute Irpef e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti, dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, relativi alle mensilità di luglio e agosto 2024, così come previsto dall’art. 85, lett. A), par. VI), punto 2) delle NOIF”.

Nel corso dell’attività istruttoria sono stati acquisiti: le segnalazioni e gli accertamenti istruttori espletati dalla Co.Vi.So.C. di cui alle note prot. n. 4357/2024 e prot. n. 4358/2024 entrambe datate 25 ottobre 2024; i fogli censimento della società Taranto FC 1927 s.r.l. relativi alla stagione sportiva 2024 -2025; la visura camerale della società Taranto FC 1927 Srl.

Ritualmente notificate in data 26.10.2024 le separate Comunicazioni di conclusione delle indagini, le parti incolpate non hanno chiesto di essere ascoltate, né svolto altra attività difensiva.

La fase predibattimentale

Fissato il dibattimento per l’udienza del giorno 21.11.2024, gli incolpati non hanno svolto attività difensiva.

Il dibattimento

All’udienza del giorno 21.11.2024, svoltasi in modalità video conferenza, previamente disposta la riunione dei due procedimenti, ha preso parte per la Procura Federale l’avv. Alessandro D’Oria.

Nessuno è comparso per i deferiti.

L’avv. D’Oria, riportatosi agli atti di deferimento, ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:

- per il sig. ALFONSO Salvatore, mesi 3 (tre) e giorni 20 (venti) di inibizione per la violazione contestata con il proc. n.307pf23-24 e mesi 3 (tre) e giorni 20 (venti) di inibizione per le violazioni contestate con il proc. n.306pf23-24;

- per il sig. GIOVE Massimo, mesi 3 (tre) e giorni 20 (venti) di inibizione per la violazione contestata con il proc. n.307pf23-24 e mesi 3 (tre) e giorni 20 (venti) di inibizione per le violazioni contestate con il proc. n.306pf23-24;

- per la società Taranto FC 1927 s.r.l. punti 2 (due) di penalizzazione in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed 2.500,00 (duemilacinquecento/00) di ammenda per il proc. n.307pf23-24; punti 4 (quattro) di penalizzazione in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed 2.500,00 (duemilacinquecento/00) di ammenda per il proc. n.306pf23-24. All’esito del dibattimento il Collegio ha riservato la decisione.

La decisione

Come rilevasi dai deferimenti seguiti alle due segnalazioni della Co.Vi.So.C. del 25.10.2024, si contesta alle parti il mancato pagamento, entro il termine del 16 ottobre 2024:

- “degli emolumenti netti, dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, relativi alle mensilità di luglio e agosto 2024, così come previsto dall’art. 85, lett. A), par. V), punto 2) delle NOIF”.

- “delle ritenute Irpef e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti, dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, relativi alle mensilità di luglio e agosto 2024, così come previsto dall’art. 85, lett. A), par. VI), punto 2) delle NOIF”.

Nella vicenda in esame i deferiti non hanno contestato i fatti e, per vero, come evidenziato dalla COVISOC, alla scadenza federale del 16 ottobre 2024, depositavano copia della dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal Sindaco Unico con la quale si attestava – non barrando l’apposita casella – il mancato assolvimento degli adempimenti in oggetto.

La mancata deduzione, anche in questa sede, di eventuali fatti impeditivi, ostativi e/o estintivi degli adempimenti, alla luce dei riscontri eseguiti dalla Co.Vi.So.C., consente di ritenere accertate le violazioni contestate.

Consegue, a tanto, l’affermazione di responsabilità dei signori ALFONSO Salvatore e GIOVE Massimo, il primo quale amministratore unico, il secondo quale procuratore speciale, entrambi dotati di poteri di rappresentanza.

Dei fatti ascritti agli anzidetti soggetti risponde anche la società Taranto FC 1927 s.r.l. a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva. La società risponde per i medesimi fatti anche a titolo di responsabilità propria, ai sensi di quanto previsto dall’art. 33, comma 3 lett. a), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. V) punto 2), delle N.O.I.F., che pone gli obblighi in esame a carico anche delle società in modo diretto.

In punto sanzioni, si ricorda che la sanzione deve rispondere ai canoni di afflittività, proporzionalità e ragionevolezza richiesti dall’art. 44, comma 5, CGS ed essere pertanto commisurata alla gravità della violazione, sì da potere svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita (cfr. CFA - S.U. n. 110-2022/2023).

Fatta applicazione di tale principio, parzialmente discostandosi dalle richieste della Procura Federale, il Collegio ritiene congrue per ognuno dei signori Alfonso Salvatore e Giove Massimo le sanzioni della inibizione di mesi 4 (quattro) con riferimento al procedimento sub n. 92/TFNSD/2024-2025 (n. 307pf23-24) e, quanto al procedimento sub n. 93/TFNSD/2924-2025 (n. 306pf2324), tenuto conto delle violazioni ivi contestate (mancato versamento entro il termine del 16 ottobre 2024 delle ritenute Irpef, dei contributi INPS e di due rate del piano di ammortamento concesso dall’INPS), della inibizione di mesi 6 (sei), per un totale di mesi 10 (dieci) di inibizione per ognuno.

Quanto alla società, non si ravvisano motivi per discostarsi dalle sanzioni minime edittali previste dalla richiamata normativa, onde sanzioni congrue sono quelle di punti 2 (due) di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva con riferimento al procedimento sub n. 92/TFNSD/2024-2025 (n. 307pf23-24), e di punti 4 (quattro) con riferimento al procedimento sub n. 93/TFNSD/2924-2025 (n. 306pf23-24), per un totale di punti 6 (sei).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Salvatore Alfonso, mesi 10 (dieci) di inibizione;

- al sig. Massimo Giove, mesi 10 (dieci) di inibizione;

- alla società Taranto FC 1927, punti 6 (sei) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

Così deciso nella Camera di consiglio del 21 novembre 2024.

 

I RELATORI                                                                    IL PRESIDENTE

Amedeo Citarella                                                                        Carlo Sica

Carlo Purificato     

 

Depositato in data 28 novembre 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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