F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0107/TFN – SD del 28 Novembre 2024 (motivazioni) – Antonio Piedepalumbo, Ciro Giardino, Simone Onofrio Magliacano e SS Turris Calcio Srl – Reg. Prot. 94/TFN-SD

Decisione/0107/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0094/TFNSD/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Pierpaolo Grasso - Vice Presidente

Giammaria Camici - Componente (Relatore)

Amedeo Citarella – Componente

Francesca Paola Rinaldi – Componente

Carlo Purificato – Componente

Luca Voglino - Componente (Relatore)

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 21 novembre 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 11471/305pf24-25/GC/pe del 4 novembre 2024 nei confronti del sig. Simone Onofrio Magliacano e della società SS Turris Calcio Srl, la seguente

DECISIONE

Con atto del giorno 4.11.2024, depositato lo stesso giorno, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale:

1. il sig. Piedepalumbo Antonio, all’epoca dei fatti amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della società SS Turris Calcio srl, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4 lett. a), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. VI) punto 2), delle NOIF, per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 16.10.2024, al versamento delle ritenute Irpef (per un importo pari a circa Euro 74.886,00) e dei contributi INPS (per un importo pari a circa Euro 91.003,00) relativi agli emolumenti, ivi inclusi agli accordi di incentivi all’esodo, dovuti in favore dei tesserati, dei dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati, per le mensilità di luglio ed agosto 2024. Segnatamente, per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 16.10.2024, i modelli F24 quietanzati, avendo prodotto solo della documentazione dalla quale non è stato possibile riscontrare l’effettivo assolvimento dell’adempimento, avendo peraltro l’Agenzia delle Entrate attestato alla Co.Vi.So.C. che i modelli F24, inviati il 16 ottobre 2024, non hanno avuto esito positivo perché la banca ha rifiutato l’addebito delle somme sul conto indicato dal contribuente;

2. il sig. Giardino Ciro, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società SS Turris Calcio srl, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia per avere lo stesso, in data 16 ottobre 2024, sottoscritto e depositato presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione attestante circostanze non veridiche. Segnatamente per aver dichiarato che la società SS Turris Calcio srl, alla data del 16.10.2024, ha effettuato tutti i versamenti delle ritenute IRPEF, dei contributi INPS e delle ritenute IRPEF relative agli incentivi all'esodo, dovuti per le mensilità di luglio e agosto 2024;

3. il sig. Magliacano Simone Onofrio, all’epoca dei fatti sindaco unico della società SS Turris Calcio srl, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del CGS per avere lo stesso, in data 16.10.2024, sottoscritto e depositato presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione attestante circostanze non veridiche. Segnatamente per aver dichiarato che la società SS Turris Calcio srl, alla data del 16 ottobre 2024, ha effettuato tutti i versamenti delle ritenute lrpef, dei contributi INPS e delle ritenute IRPEF relative agli incentivi all'esodo, dovuti per le mensilità di luglio e agosto 2024;

4. la società SS Turris Calcio srl, per rispondere:

a) a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, del CGS per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Antonio Piedepalumbo, Ciro Giardino e Simone Onofrio Magliacano, rispettivamente amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza, dirigente e Sindaco Unico, così come descritti nel precedente capo di incolpazione;

b) titolo di responsabilità propria, ai sensi di quanto previsto dall’art. 33, comma 4 lett. a), del CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. VI) punto 2), delle NOIF, che pone gli obblighi in esame a carico anche delle società in modo diretto.

La fase istruttoria

In data 25.10.2024 la Procura Federale, a seguito di segnalazione in pari data della Segreteria Co.Vi.So.C., pervenutale lo stesso giorno, iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 305pf23-24 avente ad oggetto “Segnalazione della Co.Vi.So.C. in ordine al mancato versamento, da parte della società S.S. Turris Calcio S.r.l., entro il termine del 16 ottobre 2024, delle ritenute Irpef e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti, ivi compresi gli incentivi all’esodo, dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, relativi alle mensilità di luglio e agosto 2024, così come previsto dall’art. 85, lett. A), par. VI), punto 2) delle NOIF”.

Con la comunicazione di cui si è detto la Co.Vi.So.C. informava la Procura Federale, che nella riunione del 25.10.2024, aveva riscontrato, all'esito delle verifiche effettuate dall'Ufficio federale preposto al supporto delle attività degli organi di controllo, che la società “… SS Turris Calcio srl non ha provveduto, entro il termine del 16.10.2024, a taluni adempimenti prescritti dall’art. 85, lett. A), par. VI), punto 2) delle NOIF. In particolare la Società non ha provveduto al versamento delle ritenute Irpef (per un importo di circa 74.886 Euro) e dei contributi Inps (per un importo di circa 91.003 Euro) riguardanti gli emolumenti, ivi compresi gli accordi di incentivo all’esodo, dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, relativamente alle mensilità di luglio e agosto 2024. In dettaglio va rilevato che, il 16.10.2024 la società ha depositato i modelli F24 predisposti per il pagamento ed in data 21.10.2024 la copia delle movimentazioni del conto corrente dedicato da cui si evincevano i relativi addebiti (all. 2 e 3). In tale occasione, tuttavia, non venivano esibite le rituali quietanze. Del pari – ugualmente il 16.10.2024 – la Società depositava copia della dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante pro tempore e dal Sindaco Unico con cui si attestava l’avvenuto assolvimento dell’adempimento in oggetto alla pertinente scadenza federale (all. 4). In assenza del deposito delle quietanze relative ai suddetti modelli F24, gli uffici preposti hanno integrato l’attività istruttoria inviando in data 22.10.2024 una richiesta informativa agli uffici dell’Agenzia delle Entrate (all. 5), in forza del protocollo d’intesa in essere tra la stessa Agenzia delle Entrate e la FIGC. In data 24.10.2024, pertanto, l’Agenzia delle Entrate ha allegato i modelli F24 inviati dalla Società tramite i servizi telematici - riportanti l’apposito numero di protocollo assegnato – e comunicato che i relativi versamenti “non potevano essere considerati perfezionati in quanto la Banca aveva respinto la richiesta di addebito sul conto corrente del contribuente” (all. 6). Nelle more (e segnatamente in data 23.10.2024) la Società depositava n. 4 “quietanze F24” attestanti l’avvenuto rituale pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps del bimestre in oggetto (all. 7). Al fine di completare l’istruttoria avviata, le suddette n. 4 “quietanze F24” venivano inviate in data 24.10.2024 agli uffici dell’Agenzia delle Entrate che in pari data confermavano gli scarti dei protocolli telematici delle deleghe F24 evidenziando altresì talune incongruenze (importi e numeri di protocollo telematici) rispetto ai modelli F24 ricevuti tramite i propri servizi telematici (all. 8 e 9). Il verificato inadempimento del menzionato obbligo di pagamento è stato poi da ultimo confermato da parte della stessa Società la quale – ugualmente in data 24.10.2024 – ha trasmesso la seguente documentazione: - copia dei Modelli F24, delle relative comunicazioni Entratel di avvenuto ricevimento degli stessi in data 16.10.2024 e delle successive comunicazioni Entratel di rifiuto in data 22 ottobre 2024 (all. 10); - nuova copia delle movimentazioni relative al conto corrente dedicato in cui non si dava evidenza degli effettivi addebiti dei richiamati modelli F24 (all. 11); - copia di una comunicazione – tra l’altro senza alcuna sottoscrizione – con la quale veniva richiesto di prendere in considerazione a fini istruttori la sola documentazione trasmessa da ultimo (in data 24.10.2024) (all. 12)”.

L’Ufficio inquirente limitava la propria attività istruttoria all’acquisizione del foglio di censimento e della visura camerale della Società e, ritenendo il procedimento istruito “per tabulas”, in data 26.10.2024 notificava ai sigg.ri Antonio Piedepalumbo, Ciro Giardino e Simone Onofrio Magliacano nonché alla società SS Turris calcio srl la comunicazione di chiusura delle indagini con la quale contestava ai predetti la violazione delle norme indicate dalla Co.Vi.So.C..

I sigg.ri Antonio Piedepalumbo, Ciro Giardino e la società SS Turris Calcio srl non svolgevano attività defensionale mentre il sig. Simone Onofrio Magliacano formulava richiesta di essere audito a mezzo pec del 30.10.2024, con la qual negava di aver mai sottoscritto, in data 16.10.2024, una dichiarazione attestante circostanze non veridiche quali la circostanza che la SS Turris Calcio srl, alla data del 16.10.2024, avesse effettuato tutti i versamenti delle ritenute lrpef, dei contributi INPS e delle ritenute IRPEF relative agli incentivi all'esodo, dovuti per le mensilità di luglio e agosto 2024. Il sig. Magliacano veniva poi audito dalla Procura Federale il successivo 31 ottobre e in tale sede disconosceva nuovamente la sottoscrizione del documento incriminato, depositava breve memoria riassuntiva della sua attività presso la Società della quale era stato nominato sindaco unico e depositava una serie di comunicazioni indirizzate alla Turris, alla quale faceva richiesta di documentazione attestante varie attività e adempimenti di carattere contabile e amministrativo, precisando di non aver mai ricevuto documenti o chiarimenti.

La Procura Federale, con atto del giorno 4 novembre 2024, non ritenendo quanto dedotto e depositato dal sig. Magliacano idoneo a modificare la sua posizione in seno al procedimento, si determinava a deferire innanzi a questo Tribunale tutti i soggetti in precedenza avvisati ascrivendo loro le contestazioni di cui si è detto in precedenza.

La fase predibattimentale

In conseguenza di ciò il Presidente del TFN fissava per la discussione l’udienza del 21.11.2024.

Il solo sig. Simone Onofrio Magliacano, per il tramite del proprio legale di fiducia, depositava memoria difensiva con la quale, dopo aver ripercorso l’iter della procedura e aver ancora una volta reclamato l’apocrifia della sottoscrizione apposta in calce alla dichiarazione del 16.10.2024, chiedeva il proprio proscioglimento e depositava documenti attestanti le richieste dallo stesso inviate alla Turris al fine di assolvere puntualmente al proprio compito di Sindaco unico, rimaste tutte senza riscontro. Depositava altresì perizia grafologica attestante l’apocrifia della firma allo stesso riferita.

I sigg.ri Antonio Piedepalumbo e Ciro Giardino depositavano invece distinti moduli relativi agli accordi raggiunti con la Procura Federale ai sensi dell’art. 127 del CGS. Il Tribunale, in limine all’udienza del 21.11.2024, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni indicate, ne dichiarava l’efficacia con separate decisioni.

Il dibattimento

All’udienza del 21.11.2021, tenutasi in modalità videoconferenza come da decreto del 1.07.2024 del Presidente del Tribunale, era presente il Sostituto Procuratore Avv. Alessandro D’Oria in rappresentanza della Procura Federale il quale, illustrato brevemente il deferimento e replicato al contenuto dell’unica memoria deposita, concludeva per l’irrogazione al sig. Simone Onofrio Magliacano della sanzione dell’inibizione per mesi 6 e alla SS Turris Calcio srl  della sanzione della penalizzazione di 4 punti in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre ad euro 2.500,00 di ammenda con riferimento all’inoltro alla Co.Vi.So.C. della dichiarazione mendace del 16.10.2024 da parte del sig. Ciro Giardino. Per il sig. Magliacano era presente l’Avv. Luigi Ascione il quale, richiamata la propria memoria difensiva e replicato a quanto illustrato dalla Procura Federale, concludeva per il proscioglimento del proprio rappresentato. Per la società deferita erano presenti gli Avv.ti Eduardo Chiacchio e Filippo Pandolfi. L’Avv. Chiacchio illustrava brevemente la posizione della società rappresentata e invocava l’erogazione di una sanzione limitata alla sola ammenda in virtù dei comportamenti assolutamente corretti e illibati tenuti in precedenza.

La decisione

Il Tribunale ritiene, in primis, che il sig. Simone Onofrio Magliacano vada prosciolto da quanto contestatogli.

Il Sindaco unico della società SS Turris Calcio srl, sin dalla sua prima difesa, successiva alla notifica della comunicazione di conclusione delle indagini, ha sempre disconosciuto la paternità della firma, apparentemente allo stesso attribuibile, apposta in calce alla dichiarazione del 16.10.2024 con la quale veniva dichiarato che la società SS Turris Calcio srl, alla data del 16.10.2024, aveva effettuato tutti i versamenti delle ritenute IRPEF, dei contributi INPS e delle ritenute IRPEF relative agli incentivi all'esodo, dovuti per le mensilità di luglio e agosto 2024.

Ad avviso del Collegio, il tempestivo disconoscimento della firma, avvenuto a seguito della prima contestazione avanzata dall’Ufficio inquirente, sarebbe, di per sé, atto sufficiente, ai sensi dell’art. 215 c.p.c., a ritenere l’atto de quo non addebitabile al presunto sottoscrittore, in assenza di verificazione ai sensi dell’art. 216 c.p.c..

Tuttavia, nella fattispecie, non vi è necessità di scomodare il codice di procedura civile in quanto il concorso di almeno tre elementi conduce a escludere la riconducibilità della firma al deferito e quindi la condivisione, con il sig. Giardino, della paternità e dei contenuti della dichiarazione del 16.10.2024.

Tali elementi sono: i) la palese difformità “ictu oculi” della sottoscrizione apposta sulla dichiarazione in esame con quella vergata dal sig. Magliacano sui verbali di audizione innanzi alla Procura Federale, sul mandato difensivo conferito all’Avv. Luigi Ascione, da questi autenticata, e sui documenti offerti in comparazione per la stesura della CTP prodotta; ii) gli esiti della menzionata CTP, particolarmente circostanziata e approfondita; iii) la circostanza che il Sindaco, sia pure in periodo non propriamente riferibile agli adempimenti del 16 ottobre, abbia più volte reclamato l’invio, da parte della Turris, di documentazione amministrativa e contabile afferente la gestione del sodalizio sportivo.

Quanto al primo e al secondo elemento il Tribunale osserva che se è vero che le firme apposte dal sig. Magliacano sui verbali di audizione e sul mandato difensivo sono successive al disconoscimento di quella apposta sulla dichiarazione 16.10.2024, quelle apposte sui documenti di comparazione di cui alla perizia di parte sono tutte precedenti, apparentemente molto simili fra loro, e certamente vergate in epoca non sospetta. Ancora, in relazione al secondo elemento, occorre considerare che se è vero che la perizia calligrafica è stata effettivamente eseguita sulla fotocopia della dichiarazione del 16.10.2024, è oramai prassi consuetudinaria quella di svolgere gli accertamenti di rito su fotocopie allorquando l’originale non sia disponibile. Nella fattispecie l’originale della dichiarazione dovrebbe essere detenuto dalla Co.Vi.So.C. cui fu inviato, a suo tempo, dalla società e non era certo nella disponibilità del deferito. Quanto al terzo elemento non può non rilevarsi che le sollecitazioni del Magliacano alla società confermano, comunque, la mancanza di comunicazione fra il Sindaco unico e la TURRIS e l’assoluta inerzia di quest’ultima con la conseguenza che si deve considerare altamente improbabile che il Sindaco Unico abbia inteso firmare una certificazione “al buio”. Per converso, tutti gli addebiti contestati alla SS Turris Calcio srl a seguito della segnalazione della Co.Vi.So.C. del 25.10.2024 risultano provati e nondimeno non contestati dalla Società stessa che, peraltro, in udienza, si è limitata a chiedere la sola applicazione di un’ammenda a fronte di una condotta precedente assolutamente specchiata.

Gli omessi versamenti, entro il termine del 16.10.2024, delle ritenute Irpef (per un importo pari a circa Euro 74.886,00) e dei contributi INPS (per un importo pari a circa Euro 91.003,00), costituiscono, senza ombra di dubbio, violazione dell’art. 33, comma 4 lett. a), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. VI) punto 2), delle NOIF.

La responsabilità di tali omissioni è riconducibile al legale rappresentante del sodalizio sportivo destinatario degli obblighi violati che, anche se si avvalesse di dipendenti e/o collaboratori, risponderebbe direttamente del loro operato in ragione del ruolo ricoperto.

Da ciò discende che la Società, in conseguenza dei comportamenti ascritti al sig. Antonio Piedepalumbo, all’epoca dei fatti legale rappresentante della stessa, deve rispondere per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS, nonché per responsabilità propria, ai sensi dell’art. 34, comma 4 lett. a), del CGS che pone gli obblighi contestati nella nota Co.Vi.So.C. e nell’atto di deferimento anche a carico delle società in modo diretto, oltre che a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del CGS, per l’operato contestato al sig. Ciro Giardino.

Con riferimento al profilo sanzionatorio, il Collegio ritiene congrue le sanzioni richieste dalla Procura Federale, atteso che le stesse risultano conformi al dettato normativo di riferimento per quanto attiene i mancati o i ritardati pagamenti, nonché congruamente commisurate e adeguate all’indirizzo più volte affermato da questo Tribunale con riferimento a quanto ascritto al sig. Ciro Giardino.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando:

- proscioglie il sig. Simone Onofrio Magliacano;

- irroga alla società SS Turris Calcio srl le sanzioni di punti 4 (quattro) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva e di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) di ammenda.

 

Così deciso nella Camera di Consiglio del 21 novembre 2024.

 

I RELATORI                                                          IL PRESIDENTE

Giammaria Camici                                                   Carlo Sica

Luca Voglino

 

 

Depositato in data 28 novembre 2024

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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