F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0108/TFN – SD del 28 Novembre 2024 (motivazioni) – Salvatore Alfonso e Taranto FC 1927 – Reg. Prot. 89/TFN-SD

Decisione/0108/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0089/TFNSD/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Pierpaolo Grasso - Vice Presidente (Relatore)

Giammaria Camici – Componente

Amedeo Citarella – Componente

Francesca Paola Rinaldi – Componente

Carlo Purificato - Componente aggiunto

Luca Voglino - Componente aggiunto

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 21 novembre 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 10939/56pf24-25/GC/PM/ep del 29 ottobre 2024 nei confronti del sig. Salvatore Alfonso e della società Taranto FC 1927, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con provvedimento del 28 ottobre 2024 il Procuratore Federale ha deferito innanzi a questo Tribunale:

- il sig. Salvatore Alfonso, all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della società Taranto FC 1927, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – lettera A), punto 1), sub f), del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie C 2023/2024, pubblicato con CU n. 67/A del 9.11.2022, per non aver adempiuto all’impegno a partecipare al Campionato Under 15 con almeno una squadra di calcio femminile del proprio settore giovanile e per non aver posto in essere le modalità alternative di assolvimento dell’obbligo previste dal medesimo punto 1), lettera f);

- la società Taranto FC 1927 per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Salvatore Alfonso, così come riportati nel precedente capo di incolpazione

La fase istruttoria

Riferisce la Procura di aver ricevuto la segnalazione della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi - Organizzativi con la quale veniva rilevato, a carico della società in epigrafe, l’inosservanza degli impegni assunti con dichiarazione in sede di rilascio della Licenza Nazionale 2023/2024.

Nello specifico veniva segnalata la violazione delle norme previste dal Titolo III) del Comunicato Ufficiale n. 67/A del 9 novembre 2022, lettera A), al punto 1), sub e) riguardanti l’impegno a tesserare, entro il termine del 1°febbraio 2024, almeno 20 calciatrici Under 12, nonché l’impegno a partecipare al Campionato U15 femminile.

Nella valutazione delle constatate violazioni la Procura riferisce di aver tenuto in debita considerazione quanto previsto dalla disciplina sopravvenuta in materia di Sistema delle licenze nazionali per l’ammissione ai Campionati professionistici di Serie A, di Serie B e di Serie C 2024/2025, approvata dal Consiglio federale giusta Comunicato 140/A del 21 dicembre 2023 che:

- non prevede più, tra gli adempimenti imposti alle società richiedenti la Licenza nazionale, l’obbligo di tesseramento di 20 calciatrici di età compresa tra i 5 e i 12 anni, confermando invece l’obbligo di partecipazione al Campionato Under 15 con almeno una squadra femminile;

- prevede espressamente l’applicazione del nuovo regime sanzionatorio anche ai procedimenti non ancora definiti instaurati dalla Procura federale con riferimento al Sistema delle licenze nazionali 2023/2024.

Alla luce di quanto sopra, quindi, la Procura federale ha proceduto al deferimento, nei confronti del Presidente p.t. e della società indicati in epigrafe, preceduto dalla rituale comunicazione di conclusione indagini, contestando, quindi, solo la fattispecie tuttora costituente illecito disciplinare.

Il dibattimento

Alcuna attività difensiva è stata esperita dai deferiti né a seguito della comunicazione indagini né a seguito del deferimento. All’udienza del 21 novembre 2024 il rappresentante della Procura Federale, dopo aver ripercorso i fatti oggetto del deferimento, ha concluso chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il sig. Salvatore Alfonso, giorni 30 (trenta) di inibizione;

- per la società Taranto FC 1927, euro 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda.

Nessuno è comparso per i deferiti.

La decisione

Alla luce degli atti appare accertata la violazione contestata, essendo provata per tabulas, la commissione della stessa quale conseguenza del mancato rispetto degli impegni assunti dal sodalizio societario, presupposto indefettibile per l’ottenimento della licenza nazionale.

Appare corretta anche la ricostruzione del requirente idonea a non ritenere più sanzionabile l’ulteriore condotta – non oggetto di deferimento – segnalata dalla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi - Organizzativi.

Alcun motivo idoneo ad escludere la responsabilità dei deferiti è stato addotto dalle parti, neanche costituitesi.

La responsabilità deve, quindi, essere ascritta al Presidente della società che, in ragione della posizione rivestita, avrebbe dovuto adoperarsi per il corretto adempimento degli obblighi dallo stesso assunti, nonché, conseguentemente, alla Società stessa.

Con riferimento al trattamento sanzionatorio, questo Tribunale ritiene congrue e ragionevoli le richieste formulata dalla Procura Federale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Salvatore Alfonso, giorni 30 (trenta) di inibizione;

- alla società Taranto FC 1927, euro 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 21 novembre 2024.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Piaerpaolo Grasso                                                        Carlo Sica

 

Depositato in data 28 novembre 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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