F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0117/TFN – SD del 19 Dicembre 2024 (motivazioni) – Falsone, Sanvito, ASD Casteltermini – Reg. Prot. 100/TFN-SD
Decisione/0117/TFNSD-2024-2025
Registro procedimenti n. 0100/TFNSD/2024-2025
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Roberto Proietti – Presidente
Salvatore Accolla - Componente (Relatore)
Giorgia Marina Caccamo – Componente
Valeria Ciervo – Componente
Roberto Pellegrini - Componente
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 12 dicembre 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 12248/96pf24-25/GC/GR/ff dell’11 novembre 2024, depositato il 13 novembre 2024, nei confronti dei signori Giovanni Falsone e Salvatore Sanvito, nonché nei confronti della società ASD Casteltermini, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con l’atto in epigrafe indicato, la Procura federale ha deferito a questo Tribunale:
1) il sig. Giovanni Falsone, allenatore di terza categoria tesserato come calciatore della società ASD Casteltermini all’epoca dei fatti, per rispondere della seguente incolpazione:
violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, comma 2, 38 comma 1 delle NOIF e dagli artt.16, 18, commi 2 e 5, 33 comma 1, 37 commi 1 e 2 e 39, comma 1, lett. D) del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto, dal mese di febbraio 2024 fino alla fine del campionato, la funzione di Allenatore della squadra della società ASD Casteltermini, iscritta al campionato di Promozione, girone A, stagione sportiva 2023 – 2024, del Comitato Regionale Sicilia della LND privo del tesseramento in qualità di allenatore. Ciò sebbene fosse tesserato per la società A.S.D. Casteltermini come calciatore ed iscritto all’Albo del Settore tecnico con la qualifica ad esaurimento di allenatore di 3° categoria, con la relativa licenza scaduta a far data dal 31 dicembre 2022, in ragione della mancata frequenza dei corsi di aggiornamento obbligatori indetti ed organizzati dal Settore Tecnico della F.I.G.C.;
2) il sig. Salvatore Sanvito, presidente della società A.S.D. Casteltermini all’epoca dei fatti, per rispondere della seguente incolpazione:
violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 38, comma 1, delle NOIF e dagli artt. 16, 18, commi 2 e 5, 33 comma 1 e 39, comma 1, lett. D) del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito e, comunque, per non aver impedito lo svolgimento, a decorrere dal mese di febbraio 2024 fino al termine del campionato di Promozione, girone A, stagione sportiva 2023 – 2024, del Comitato Regionale Sicilia della LND delle funzioni di Allenatore della squadra della società ASD Casteltermini, tanto in occasione delle sedute di allenamento quanto durante la partite del predetto campionato, da parte del sig. Giovanni FALSONE privo del tesseramento in qualità di allenatore. Ciò sebbene il sig. Falsone fosse tesserato per la società A.S.D. Casteltermini come calciatore ed iscritto all’Albo del Settore tecnico con la qualifica ad esaurimento di allenatore di 3° categoria, con la relativa licenza scaduta a far data dal 31 dicembre 2022, in ragione della mancata frequenza dei corsi di aggiornamento obbligatori indetti ed organizzati dal Settore Tecnico della FIGC; 3) la società A.S.D. Casteltermini per rispondere:
a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, degli atti e dei comportamenti posti in essere dai propri tesserati, sig.ri Salvatore Sanvito (Presidente) e Giovanni Falsone (allenatore di terza categoria, tesserato come calciatore), così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.
La fase istruttoria
A seguito di una segnalazione del Presidente del Comitato Regionale Sicilia della L.N.D., la Procura Federale aveva svolto accertamenti in merito alla mancata partecipazione della società Casteltermini alla gara contro la società Città di San Vito Lo Capo del 14 aprile 2024, valevole per il Campionato di Promozione.
All’esito dell’attività inquirente, rilevata l’emersione di profili di possibile rilevanza disciplinare a carico del sig. Falsone Giovanni, per questioni attinenti alla svolgimento dell’attività di allenatore senza il necessario tesseramento, con atto dell’ 8 luglio 2024 la stessa Procura ha disposto, per accertamenti in ordine alla conduzione tecnica della società ASD Casteltermini, lo stralcio integrale degli atti del procedimento disciplinare iscritto al n. 1095 pf i 23-24 con trasmissione del relativo fascicolo al Procuratore Federale Aggiunto per le valutazioni e per i provvedimenti di sua competenza.
A seguito della comunicazione di conclusione indagini, notificata in data 3 ottobre 2024, formulata sulla base della medesima documentazione raccolta all’esito dell’attività istruttoria svolta in seno al procedimento disciplinare iscritto al n. 1095 pf i23-24, nessuno dei soggetti sottoposti alle indagini ha presentato memoria, chiesto di essere sentito o presentato alcuna richiesta. Infine, alla luce degli esiti dell’attività istruttoria espletata, in data 13 novembre 2024 la Procura Federale ha provveduto a notificare l’atto di deferimento con i capi di incolpazione in precedenza evidenziati.
La fase predibattimentale
In conseguenza del deferimento operato dalla Procura Federale il Presidente del TFN ha fissato per la discussione l’udienza del 12 dicembre 2024.
I soggetti deferiti non si sono costituiti né hanno depositato memorie o istanze.
Il dibattimento
All’udienza del 12 dicembre 2024, tenutasi in modalità videoconferenza, è comparso per la Procura Federale l’avv. Enrico Liberati, il quale si è riportato al deferimento e ne ha chiesto l’accoglimento, con l’irrogazione al sig. Giovanni Falsone di mesi 5 (cinque) di squalifica, al sig. Salvatore Sanvito di mesi 5 (cinque) di inibizione, alla società ASD Casteltermini, euro 600,00 (seicento/00) di ammenda.
Nessuno si è presentato per le parti deferite.
La decisione
Il Collegio ritiene che, alla luce delle evidenze indicate dalla Procura Federale, il deferimento sia fondato e vada, pertanto, accolto. Risulta, infatti, incontestabilmente, dagli atti istruttori del procedimento disciplinare iscritto al n. 1095 pf i23-24, utilizzati anche nel presente procedimento, che nella società ASD Casteltermini il sig. Giovanni Falsone abbia svolto, dal mese di febbraio 2024 fino al termine della stagione sportiva, l’attività di allenatore della prima squadra, pur essendo privo del tesseramento quale tecnico.
Lo stesso Falsone ha riconosciuto, in sede di audizione, che durante le partite sarebbe spettato a lui prendere le decisioni e decidere la formazione da schierare e di essere consapevole che non avrebbe potuto essere tesserato quale allenatore in quanto la società aveva degli allenatori e non avrebbe potuto tesserane altri.
Le medesime circostanze sono state riconosciute e riferite, in sede di audizione, anche da Pio Vittorio Martorana, dirigente della ASD Casteltermini.
E’, inoltre, emerso dalle distinte di gara che nel predetto periodo il Falsone era indicato quale giocatore e, d’altra parte, anche dalle verifiche compiute presso il Settore Tecnico della FIGC, risulta che la società ASD Casteltermini lo aveva tesserato per la stagione 2023/2024 in tale ultima qualità; d’altra parte, lo stesso Settore Tecnico ha precisato che la licenza da allenatore posseduta dal Falsone sarebbe scaduta il 31 dicembre 2022, a causa della mancata effettuazione di corsi di aggiornamento obbligatori.
I fatti contestati hanno trovato riscontro anche nella pagina Facebook della società, nella quale, in numerose occasioni nel corso del mese di marzo 2024, il Falsone è stato presentato ed ha rilasciato interviste ad organi di stampa qualificandosi come tecnico della prima squadra.
La pubblicazione di tali notizie è stata, altresì, confermata dal dirigente Pio Vito Martorana che, nel corso della sua audizione, ha riferito di occuparsi personalmente dell’aggiornamento e della pubblicazione delle notizie sulla pagina Facebook della società. Non può, d’altra parte, fungere da giustificazione della violazione ascritta la circostanza, riferita tanto dal Falsone che dal Martorana, che l’allenatore della prima squadra fosse “andato via” prima della fine del campionato, non solo perché gli stessi Falsone e Martorana hanno riconosciuto che vi sarebbe stato un altro “allenatore in carica”, ma soprattutto perché, come sopra già ricordato, al fine dello svolgimento dell’attività di allenatore, anche in via sostitutiva, è necessario tanto il possesso della licenza da parte del soggetto che svolga tale funzione, quanto il tesseramento in tale qualità da parte della società, requisiti entrambi insussistenti nella fattispecie in esame.
Alla luce dei fatti indicati appare, in conclusione, incontestabile la violazione delle disposizioni federali indicate nell’atto di deferimento tanto da parte dl sig. Giovanni Falsone, quanto da parte del sig. Salvatore Sanvito, Presidente della società A.S.D. Casteltermini, il quale non ha impedito la commissione dei fatti contestati.
La violazione ascritta al Presidente va imputata anche alla società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva.
Riguardo alla quantificazione del trattamento sanzionatorio il Tribunale ritiene congrua la richiesta formulata in udienza dalla procura Federale
P. Q. M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- al sig. Giovanni Falsone, mesi 5 (cinque) di squalifica;
- al sig. Salvatore Sanvito, mesi 5 (cinque) di inibizione;
- alla società ASD Casteltermini, euro 600,00 (seicento/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio del 12 dicembre 2024.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Salvatore Accolla Roberto Proietti
Depositato in data 19 dicembre 2024
IL SEGRETARIO
Marco Lai