F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0118/TFN – SD del 19 Dicembre 2024 (motivazioni) – (Omissis) – Reg. Prot. 264/TFN-SD

Decisione/0118/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0264/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Giammaria Camici - Componente (Relatore)

Andrea Fedeli – Componente

Salvatore Priola – Componente

Francesca Paola Rinaldi - Componente

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 12 dicembre 2024,  sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. Omissis  nei confronti del sig. Omissis, la seguente

DECISIONE

Con atto del giorno 21 giugno 2024, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale il sig. Omissis , allenatore iscritto nei ruoli del Settore Tecnico e tesserato per la società Omissis dalla stagione sportiva 2020/2021 alla stagione sportiva 2023/2024, per la violazione dei i principi di lealtà, probità e correttezza sportiva che devono essere osservati in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso detenuto 306 files, tra immagini e video, di contenuto pornografico su supporti informatici, ritraenti minorenni nudi ed intenti in atti di autoerotismo, e per avere indotto, con l’inganno (attuato celandosi dietro profili Instagram in cui faceva credere di essere una giovane ragazza, a tal fine utilizzando nomi di fantasia), numerosi soggetti minorenni a compiere atti sessuali di autoerotismo e ad inviare al medesimo (sui richiamati profili Instagram) il materiale pedopornografico prodotto, fotografie e video, tra i quali 9 giovani calciatori allievi minorenni che sono stati tesserati nel corso delle stagioni sportive 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 per la società Omissis presso cui il Omissis svolgeva attività di allenatore sin dal 19.11.2020, e segnatamente A. A., tesserato per la società Omissis nelle stagioni sportive 2022/2023 e 2023/2024, B. F. tesserato per la società Omissis nelle stagioni sportive 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, B. A., tesserato per la società Omissis  nelle stagioni sportive 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, C. M., tesserato per la società Omissis  nelle stagioni sportive 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, F. M., tesserato per la Omissis  nelle stagioni sportive 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, G. G., tesserato per la società Omissis  nelle stagioni sportive 2020/2021 e 2021/2022, G. M., tesserato per la società Omissis  nelle stagioni sportive 2022/2023 e 2023/2024, T. V. N. A., tesserato per la società Omissis  nella stagione sportiva 2023/2024, V. S. T. tesserato per la società Omissis  nelle stagioni sportive 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; nonché per aver costretto, quantomeno e certamente uno dei predetti calciatori così raggirati, il minore A. A., a proseguire il rapporto instaurato sotto la minaccia di diffusione del materiale in principio ottenuto con l’inganno. Tale condotta è stata ritenuta penalmente rilevante ai sensi degli artt. 600 quater commi 1- 2 c.p. e 81 cpv, 609 bis commi 1-2 e 609 ter comma 1 n. 5 c.p. dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Omissis, come contestato nella richiesta del pubblico ministero di giudizio immediato depositata in data 20/02/2024, con i seguenti capi di imputazione: “1) perché consapevolmente si procurava, o comunque deteneva, materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto su supporti informatici e, specificatamente, su due cellulari rinvenuti nella sua disponibilità ed in suo uso esclusivo; in particolare, nel telefono cellulare Apple Iphon 13 Pro Max A2484 deteneva 149 video e 81 immagini ritraenti minorenni intenti in atti di autoerotismo; nel telefono cellulare Apple Iphone 6 A1586 deteneva 76 video di analogo contenuto; con l’aggravante dell’ingente quantità del materiale detenuto (complessivamente 306 files); in omissi, acc. Il 16.11.2023; 2) perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, abusando delle condizioni di inferiorità fisica e psichica delle persone offese, nonché traendo in inganno le vittime cui faceva credere di essere una giovane ragazza, a tal fine utilizzando alias di fantasia, induceva numerosi soggetti minorenni (tra cui F. M. (23.10.2008), B. A. (16.4.2007), G. G. (5.7.2007), D. I. L. (19.9.2008), V. S. T. (27.2.2007), B. F. (9.10.2009), A. A. (26.11.2007), C. M. (31.5.2007), T.V. N. A. (9.11.2006), S. L. (22.11.2007) e G. M. (25.7.2006) molti dei quali allievi della società Omissis presso cui il Omissis svolgeva attività di allenatore nonché responsabile del coordinamento sportivo degli Under 14 e degli Under 16 a compiere atti sessuali di autoerotismo riprodotti in fotografie e video. In Omissis , acc. il 16.11.2023”.

La fase istruttoria

In data 28.03.2024 la Procura Federale, a seguito di una nota del 19.03.2024 della Procura Generale dello Sport del CONI, cui era allegato un articolo di stampa pubblicato in pari data sul quotidiano “Il Secolo XIX”, iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 895pf23-24 avente ad oggetto “Segnalazione della Procura Generale dello Sport in ordine ad una notizia stampa pubblicata sulla testata giornalista "Il Secolo XIX" relativa all'arresto di un allenatore allo stato non identificato”.

Nell’articolo di stampa pubblicato dal quotidiano anzidetto, dopo il titolo “Si fingeva una ragazzina sui social per avere video hot dai baby calciatori”, si riferiva l’Autorità Giudiziaria procedente, nel caso segnalato, era la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Omissis.

In conseguenza di ciò l’Ufficio inquirente endofederale formulava richiesta di trasmissione di copia della documentazione inerente all’attività di indagine penale svolta e il Pubblico Ministero titolare delle indagini autorizzava quindi la Procura Federale all’estrazione di copia del fascicolo contenente gli atti di indagine del procedimento penale iscritto al n. 13957/23 R.G.N.R..

Veniva così individuato, quale soggetto indagato, il sig. Omissis, che risultava rivestire la carica di allenatore nonché di responsabile del coordinamento sportivo degli Under 14 e degli Under 16 per la società Omissis dalla stagione sportiva 2020 – 2021 alla stagione sportiva 2023 – 2024, con le qualifiche di allenatore delle squadre minori (s.s. 2020 – 2021), allenatore in prima (s.s. 2021 – 2022), allenatore in seconda (s.s. 2022 – 2023) ed allenatore in prima (s.s. 2023 – 2024).

Dall’esame del materiale contenuto nel fascicolo dell’indicato procedimento penale, per come riferito dal Collaboratore della Procura Federale nella relazione dallo stesso inviata al Procuratore Federale il 17.05.2024, emergeva che “Il procedimento penale a carico di Omissis, arrestato in flagranza di reato in data 16.11.2023, in seguito all’esito positivo della perquisizione presso la sua residenza, ha tratto origine dalla denuncia formalizzata in data 5 maggio 2023 dalla sig. Omissis, madre del minorenne A. A. (a pagg. 29-54 atti), che risulta tesserato per la società Omissis dalla stagione sportiva 2022 – 2023 alla stagione sportiva 2023 – 2024. La denunciante riferiva che il figlio la sera precedente, ovvero il 4 maggio, aveva ricevuto sul suo profilo Instagram, da un utente sconosciuto che comunicava al femminile e si identificava con il nome “puoi_rispondere_in_direct”, richieste di invio di foto e video di lui nudo. Il minore riferiva di essere già stato contattato da tale utente nel corso dell’anno precedente ed in occasione di tali precedenti contatti gli aveva già inviato alcune foto che lo ritraevano nudo. La sera del 4 maggio 2023, stante che il minore non voleva più inviare il materiale richiesto, l’utente sconosciuto lo ricattava minacciando che, in caso di mancato invio di quanto richiesto, avrebbe diffuso e trasmesso le sue immagini di cui era già in possesso ai contatti di Instagram del minore. Alla denuncia venivano allegati screenshot delle conversazioni intercorse in data 4.5.2023 tra il minore e tale utente sconosciuto. Per l’espletamento dell’attività investigativa veniva delegata la Polizia Postale e delle Comunicazioni Omissis che, previe autorizzazioni di rito, acquisiva dalla società Meta Platforms, concessionaria del social network Instagram, i dati telematici del profilo “puoi_rispondere_in_direct”, autore delle chat con il minore A. A., per il tramite dei quali si perveniva alla identificazione dell’intestatario della linea telefonica a cui risultavano collegate le connessioni internet del predetto profilo social. L’utenza telefonica risultava rispondere al numero di telefono fisso 010 6438205 intestato a tale Omissis residente in Omissis in Omissis, vedova convivente con il figlio Omissis nato a Omissis.

Veniva pertanto disposta la perquisizione locale della predetta residenza, eseguita in data 16.11.2023, nel corso della quale alla presenza di Omissis venivano rinvenuti in possesso di quest’ultimo 306 files di natura pedopornografica, di cui 225 video e 81 immagini ritraenti ragazzi infra-sedicenni intenti in atti di autoerotismo, contenuti su due telefoni cellulari in uso esclusivo al predetto che pertanto veniva tratto in arresto in flagranza di reato. Dal verbale relativo all’attività di perquisizione locale e arresto del Omissis redatto dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni Liguria (pagg. 85-89 atti) ed ancor più precisamente dal verbale di arresto del predetto del 16.11.2023 (pagg. 117-118 atti) si evince che il Omissis riferiva agli inquirenti di svolgere attività di allenatore e responsabile del coordinamento sportivo delle categorie Under 14 e Under 16 in favore della società di calcio Omissis ed identificava la maggior parte dei ragazzi dal predetto adescati e ritratti nel materiale a lui sequestrato indicandone i nomi e segnatamente i minori A. A., F. B., A. B., M. C., L. D. I., M. F., G. G., M. G., L. S., N. A. T. V. e S. T. V.. Il Omissis altresì precisava che sette dei predetti minori, tra cui A. A., erano calciatori che “giocano o hanno giocato” per la società Omissis mentre “altri tre oltre a giocare nella predetta società sono stati allenati direttamente da lui uno di questi F. M. è allenato direttamente da lui”. Nell’annotazione relativa all’arresto del Omissis (pagg. 105-109 atti) sono riportati gli screenshot delle immagini rinvenute e sequestrate al Omissis  ritraenti i minori dallo stesso identificati F. B., A. B., M. C., L. D. I., M. F., G. G., M. G., L. S., N. A. T. V. e S. T. V. intenti in atti di autoerotismo. L’Autorità Giudiziaria acquisiva le schede anagrafiche, corredate di fotografia, dei minori F. B., A. B., M. C., L. D. I., M. F., G. G., L. S., N. A. T. V., S. T. V. (pagg. 119-127 atti); In sede di interrogatorio di garanzia del 20.11.2023 (pagg. 148-150 del fascicolo penale telematico) Omissis dichiarava che la perpetrazione delle condotte contestategli aveva avuto inizio quattro anni e mezzo prima e se ne scusava addebitando tali comportamenti a sue fragilità causate da vicende familiari”.

Venivano quindi acquisite le posizioni di tesseramento tanto dell’indagato quanto dei minori coinvolti, trovando conferma, in detta documentazione, che ben nove degli undici ragazzi avevano militato o militavano nelle fila della società per la quale l’allenatore prestava la propria opera.

All’esito dell’attività istruttoria, la Procura Federale, in data 29.05.2024, notificava al sig. Omissis la comunicazione di conclusione delle indagini contestandogli le violazioni di cui al ridetto atto.

A seguito di detta comunicazione l’avvisato indirizzava alla Procura Federale una richiesta di applicazione di sanzioni concordate ex art. 126 CGS ma la Procura Federale, stante la gravità di quanto contestato, riteneva di non poter raggiungere nessun tipo di accordo e quindi, con atto del 21.06.2024, si determinava a deferirlo innanzi a questo Tribunale ascrivendo allo stesso le contestazioni di cui si è detto in precedenza.

La fase predibattimentale e l’udienza del 16.07.2024

In conseguenza di ciò il Presidente del TFN fissava per la discussione l’udienza del 16.07.2024.

Il deferito, per il tramite del proprio difensore di fiducia, depositava memoria difensiva evidenziando come la Procura Federale avesse sposato le tesi accusatorie della Procura della Repubblica di Omissis senza che fossero state neanche ascoltate le tesi difensive del deferito. Rappresentava che il proprio comportamento non poteva integrare l’ipotesi di violenza sessuale aggravata, così come imputatogli nel procedimento penale a suo carico, non avendo mai avuto contatti diretti con i suoi interlocutori, aggiungendo che risultava fissata l’udienza preliminare per il giorno 4.10.2024 “per la discussione del procedimento nelle forme del rito abbreviato, dopo che l'imputato ha provveduto a risarcire tutte le persone offese del procedimento (cfr. doc. allegato 1), di guisa che non vi è stata, né vi potrà più essere, costituzione di parte civile da parte di alcuno”. Formulava quindi “istanza di differimento della fissata udienza al 16 luglio 2024, al fine di poter celebrare la presente procedura ai sensi della corretta valutazione del fatto che sarà offerta, quantomeno dal Giudice di primo grado”.

Alla ridetta udienza del 16.07.2024, tenutasi in modalità videoconferenza come da decreto del 1.07.2024 del Presidente del Tribunale, erano presenti l’Avv. Debora Bandoni, per la Procura Federale, e l’Avv. Massimiliano Varsi, in rappresentanza del sig. Omissis  il quale, su richiesta del Presidente del Tribunale, confermava che il proprio assistito era al momento in regime di arresti domiciliari e insisteva nel chiedere il rinvio della trattazione, anche in ragione della possibile riqualificazione giuridica in sede penale. L’Avv. Debora Bandoni, ribadendo il diniego da parte della Procura Federale alla possibilità di un accordo ex art. 127 CGS, si opponeva all’istanza di rinvio avanzata dalla difesa del deferito.

Il Tribunale, all’esito della Camera di Consiglio, pronunciava la seguente ordinanza: “Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, non definitivamente pronunciando, rilevato che la difesa del deferito ha formulato, con memoria depositata il 5 luglio 2024, istanza di differimento della discussione del presente procedimento a data successiva al 4 ottobre 2024, allorquando si celebrerà l'udienza relativa al procedimento penale nelle forme del giudizio abbreviato; rilevato che il soggetto deferito si trova, al momento, in regime di arresti domiciliari e, pertanto, in limitato stato di pericolosità sociale; considerato che non si ravvisano particolari motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza nonostante l'opposizione della Procura Federale, rinvia la trattazione del presente procedimento all'udienza del 5 novembre 2024, ore 10:30, con sospensione dei termini ai sensi dell'art. 38, comma 5, lett. d), CGS CONI e con salvezza dei diritti di prima udienza”.

L’udienza del 5.11.2024

All’udienza del 5.11.2024, tenutasi anch’essa in modalità videoconferenza, erano presenti l’Avv. Debora Bandoni, per la Procura Federale, e l’Avv. Massimiliano Varsi, in rappresentanza del sig. Omissis. L’Avv. Varsi, preliminarmente, formulava nuova istanza di rinvio motivata dal fatto che il procedimento penale a carico del deferito non era ancora giunto a definizione, con prossima udienza fissata al 19.11.2024 per la discussione.

Il Tribunale, sentita la Procura Federale, all’esito della Camera di Consiglio, pronunciava ordinanza del seguente letterale tenore: “Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, non definitivamente pronunciando, rilevato che la difesa del deferito ha formulato, in udienza, istanza di differimento della discussione del presente procedimento a data successiva al 19 novembre 2024, di rinvio della precedente del 4 ottobre, allorquando si celebrerà la nuova udienza relativa al procedimento penale nelle forme del giudizio abbreviato; rilevato che il soggetto deferito si trova ancora in regime di arresti domiciliari e, pertanto, in limitato stato di pericolosità sociale; considerato che non si ravvisano particolari motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza nonostante l'opposizione della Procura Federale, rinvia la trattazione del presente procedimento all'udienza del 10 dicembre 2024, ore 10:30, con sospensione dei termini ai sensi dell'art. 38, comma 5, lett. d), CGS CONI e con salvezza dei diritti di prima udienza, onerando la difesa del deferito di depositare, entro il 5 dicembre 2024, i verbali dell'udienza penale del 4 ottobre 2024 e di quella del 19 novembre 2024, nonché il dispositivo della decisione assunta dal GUP alla citata udienza del 19 novembre 2024”.

L’udienza del 10 dicembre 2024 veniva poi differita al 12 dicembre 2024 con decreto monocratico a causa dell’impedimento dell’Ufficio di Presidenza per detta data.

La fase predibattimentale e l’udienza del 12.12.2024

La difesa del deferito provvedeva, nel rispetto del termine assegnatole dal Tribunale, a depositare, agli atti del procedimento, copia dei verbali delle udienze tenutesi il 4.10.2024 e il 19.11.2024 innanzi al GIP del Tribunale di Omissis nonché copia del dispositivo della sentenza pronunciato all’udienza del 19.11.2024. Depositava, altresì memoria difensiva nella quale evidenziava che al proprio assistito erano state concesse numerose attenuanti che avevano condotto, di fatto, a una derubricazione dell’accusa di violenza sessuale aggravata con conseguente irrogazione di una sanzione contenuta in due anni di reclusione, con concessione della condizionale e non menzione e con conseguente revoca della misura cautelare cui il Omissis era soggetto. Chiedeva tenersi conto di quanto evidenziato e contenersi la sanzione nella misura minima. In subordine formulava istanza di rinvio per poter avere contezza delle motivazioni della decisione resa dal Tribunale di Omissis.

All’udienza del 12 dicembre 2024, tenutasi sempre in modalità videoconferenza, erano presenti l’Avv. Enrico Liberati per la Procura Federale e l’Avv. Massimiliano Varsi in rappresentanza del sig. Omissis .

Il Presidente dava quindi la parola al rappresentante della Procura federale il quale, richiamato quanto già rappresentato nell’atto di deferimento e osservato, in merito al deposito operato dalla difesa del deferito, che quest’ultimo risultava essere stato dichiarato colpevole del reato di violenza sessuale, sia pure con le attenuanti, concludeva chiedendone la condanna di tre anni di squalifica. Prendeva quindi la parola il difensore del deferito il quale, rilevato che nell’ambito del giudizio penale, al suo rappresentato, erano state riconosciute le circostanze attenuanti generiche nonché l’attenuante del ristoro del danno subito dalle parti civili, con concessione della condizionale e del beneficio della non menzione, concludeva per l’irrogazione al proprio rappresentato di una sanzione di tenue entità o, in subordine e ove fosse ritenuto opportuno dal Tribunale, per un rinvio al fine di acquisire le motivazioni della sentenza che aveva deciso il procedimento penale.

La decisione

Ritiene, il Collegio, che il procedimento sia maturo per essere deciso senza la necessità di dover attendere il deposito delle motivazioni del giudizio penale che ha attinto il deferito innanzi al Tribunale di Omissis e che ha condotto alla sua condanna alla pena della reclusione per anni due con il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinato alla partecipazione a specifici percorsi presso enti o associazione da svolgere per almeno sei mesi, con cadenza bisettimanale.

Quanto addebitato al sig. Omissis dalla Procura Federale trova piena conferma sia nella confessione resa dal deferito innanzi al Giudice penale sia negli atti del procedimento recentemente deciso, come visto, dal Tribunale del capoluogo omissisligure con rito abbreviato. Questo Tribunale ritiene, quindi, di poter soprassedere, in questa sede, alla descrizione, in punto di fatto, delle condotte illecite, anche sotto il profilo sportivo, poste in essere dal deferito rimandando alla ricostruzione fattane dalla Procura Federale nel capo di incolpazione riportato nell’atto di deferimento che ricalca, fedelmente, quanto emerso nel corso delle indagini condotte dagli organi di Polizia Giudiziaria all’uopo incaricati.

D’altra parte occorre anche osservare che i fatti oggetto del deferimento non sono mai stati contestati dalla difesa del deferito, che si è limitata soltanto a darne un’interpretazione più benevola e favorevole allo stesso, e certamente integrano la violazione dei precetti di cui all’art. 4 del CGS..

Necessita, quindi, valutare i comportamenti e gli esiti del giudizio penale solamente sotto il profilo sanzionatorio alla luce della richiesta operata dalla Procura Federale che ha sollecitato applicarsi, al soggetto interessato, la squalifica per la durata di tre anni. Ritiene, il Tribunale, che detta quantificazione, pur a fronte della gravità dei fatti contestati, possa considerarsi congrua alla luce di tre circostanze.

In primo luogo il Collegio rileva che nell’ambito del giudizio celebratosi innanzi al Tribunale penale di omissisGenova, con rito abbreviato, all’allora imputato sono state riconosciute “le circostanze attenuanti generiche nonché la circostanza di cui all’art. 62 nr. 6 c.p. in misura prevalente sulla contestata aggravante …”, Ciò ha comportato un ridimensionamento di quanto accaduto, il contenimento della sanzione in due anni di reclusione con i benefici di legge e la cessazione della misura cautelare in corso con conseguente e immediata liberazione del Omissis.

La prevalenza delle attenuanti e il fatto che le parti offese siano state risarcite devono avere, ad avviso del Collegio, rilevanza e valutazione anche nel presente giudizio di natura disciplinare al fine di valutare la condotta del deferito e determinare la misura della pena.

In secondo luogo si osserva che il deferito è stato attinto dalla misura cautelare degli arresti domiciliari sin dal 16 novembre 2023 con conseguente impossibilità di esercizio delle sue mansioni di allenatore. Anche se non si è in presenza di vera e propria sanzione disciplinare, si è comunque in presenza di una sorta “presofferto” di dodici mesi, fino alla data di rimessione in libertà, o, ove si voglia avere riguardo alla data di apertura del procedimento disciplinare (28.03.2024), di oltre otto mesi.

In terzo luogo, al mero fine di avere un parametro sanzionatorio, il Tribunale rileva come in virtù del C.U. n. 69/A del 27.08.2024 sia stato introdotto, nel CGS, l’art. 28 bis che prevede, tra l’altro, che i tesserati che risultino essere stati condannati, con sentenza definitiva, per reati quali quello contestato al deferito debbano essere puniti con una inibizione o una squalifica non inferiore a tre anni e, nei casi più gravi, con la preclusione. Questo Collegio è consapevole del fatto che la norma in esame non è applicabile alla fattispecie de qua sia “ratione temporis”, sia perché la sentenza non è passata in giudicato, ma ritiene, come anticipato, che il regime sanzionatorio introdotto dal legislatore federale possa essere preso a parametro, nei suoi minimi, per la determinazione della sanzione da irrogare.

In considerazione di quanto sopra il Tribunale ritiene congruo determinare la sanzione nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga al sig. Omissis la sanzione di anni 3 (tre) di squalifica.

Così deciso nella Camera di consiglio del 12 dicembre 2024.

 

IL RELATORE                                                                          IL PRESIDENTE

Giammaria Camici                                                                       Carlo Sica  

 

Depositato in data 19 dicembre 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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