F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0119/TFN – SD del 20 Dicembre 2024 (motivazioni) – Ricorso sig. Antonio Santoro – Reg. Prot. 106/TFN-SD

Decisione/0119/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0106/TFNSD/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Giammaria Camici – Componente

Andrea Fedeli – Componente

Andrea Giordano – Componente

Francesca Paola Rinaldi - Componente (Relatore)

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 12 dicembre 2024, sul ricorso proposto dal sig. Antonino Santoro al fine di richiedere la riforma della decisione dell'Ufficio di Presidenza dell'assemblea elettiva della sezione AIA di Catania e, per l'effetto, ordinare il rinnovo totale della stessa sezione AIA di Catania, la seguente

DECISIONE

Il ricorso dell’O.A. Antonino Santoro

1. Con ricorso depositato in data 23 novembre 2024, l’O.A. Antonino Santoro proponeva innanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione disciplinare, ricorso avverso il verbale dell’assemblea elettiva della Sezione AIA di Catania tenutasi il 20 novembre 2024, la proclamazione del Presidente e tutti gli atti prodromici e conseguenziali chiedendo, previa sospensione cautelare del provvedimento impugnato, la riforma della decisione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea elettiva della Sezione AIA di Catania, con cui ha rigettato il reclamo presentato dallo scrivente e per l’effetto ordini il rinnovo totale dell’Assemblea elettiva della sezione di Catania.

Il ricorso era notificato all’AIA, alla sezione AIA di Catania e all’A.B. Antonino Gregorio Maurizio Taranto.

A fondamento del ricorso, il sig. Santoro deduceva che:

- in data 20 novembre 2024, alle ore 19.00, si era tenuta, in seconda convocazione, l’Assemblea elettiva della sezione AIA di Catania;

- candidati alla carica di Presidente erano il ricorrente, O.A. Antonino Santoro, e l’A.B. Antonino Gregorio Maurizio Taranto;

- dopo la vidimazione delle schede, alle ore 21.10, venivano aperte le operazioni di voto che si chiudevano alle ore 23.15; - all’esito delle operazioni di spoglio, l’O.A Antonino Santoro proponeva, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento dell’Assemblea elettiva sezionale, reclamo al residente dell’Assemblea, contestando la regolarità delle operazioni di voto e di spoglio;

- il Presidente dell’Assemblea, all’esito delle verifiche, ritenendo non vi fossero irregolarità nelle operazioni di voto, deliberava di rigettare il reclamo proposto dal sig. Santoro e, alle ore 02.30, proclamava eletto Presidente della Sezione AIA di Catania l’A.B. Antonino Gregorio Maurizio Taranto, avendo lo stesso ricevuto 93 voti validi a fronte dei 90 voti validi ricevuti dal sig. Santoro;

- la delibera doveva ritenersi illegittima, in quanto, a differenza di quanto ritenuto dal Presidente dell’Assemblea, vi era una palese discrepanza tra il numero dei presenti aventi diritto al voto, il numero dei votanti e il numero delle schede riscontrate a fine scrutinio.

La costituzione dell’A.B. Antonino Gregorio Maurizio Taranto

In data 10 dicembre 2024 si costituiva in giudizio l’A.B. Antonino Gregorio Maurizio Taranto eccependo l’inammissibilità del ricorso nonché l’incompetenza del Tribunale adito e comunque l’infondatezza nel merito dello stesso.

L’udienza del 12 dicembre 2024

All’udienza del 12 dicembre 2024, svoltasi in videoconferenza, compariva il sig. Antonino Santoro, nonché il sig. Antonino Gregorio Maurizio Taranto, assistito dall'Avv. Valeria Calabrese.

Il sig. Santoro si riportava al proprio ricorso, evidenziando ancora una volta l’irregolarità delle operazioni di voto, atteso che durante l’assemblea non erano state correttamente annotate le presenze e non si sapeva pertanto né chi aveva votato né a quante persone erano state consegnate le schede vidimate.

Anche il sig. Taranto si riportava integralmente ai propri scritti difensivi e precisava che la differenza tra i nominativi di chi aveva votato e le schede effettivamente vidimate era frutto della mancata iscrizione nell'elenco di altri tre associati votanti. L’Avv. Calabrese insisteva per l’accoglimento delle eccezioni preliminari formulate.

I motivi della decisione

1. Nel costituirsi in giudizio l’A.B. Antonino Gregorio Maurizio Taranto ha, in via preliminare, eccepito l’inammissibilità del ricorso e l’incompetenza del Tribunale adito.

Secondo il sig. Taranto, difatti, poiché il reclamo presentato dal sig. Santoro all’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea elettiva sezionale sarebbe stato, dallo stesso Ufficio, deciso, la relativa statuizione sarebbe divenuta, ai sensi dell’art. 60 del regolamento AIA, inoppugnabile e definitiva.

L’inoppugnabilità e la definitività del provvedimento renderebbero, pertanto, il ricorso innanzi al Tribunale Federale inammissibile. Con riferimento poi all’eccezione di incompetenza del Tribunale adito, secondo il sig. Taranto competente a decidere il giudizio sarebbe il Collegio di Garanzia dello Sport, in applicazione dell’art. 56, comma 2, CGS CONI.

Le suddette eccezioni sono inammissibili, in quanto tardivamente proposte.

E’ principio pacifico nell’ordinamento federale quello secondo il quale lo spirare del termine dei tre giorni antecedenti la data fissata per l’udienza cristallizza l’oggetto del contendere, fissando definitivamente il petitum e la causa petendi.

Di conseguenza, la scadenza del suddetto termine, pur non precludendo la mera costituzione in giudizio di colui che intende semplicemente difendersi dalle richieste della parte ricorrente, costituzione che può avvenire anche direttamente e oralmente nell’udienza di trattazione del ricorso, determina la decadenza dalla facoltà di sollevare eccezioni in senso stretto (Decisione n. 207-TFNSD-2022-2023).

L’A.B. Antonino Gregorio Maurizio Taranto si è costituito in giudizio in data 10 dicembre 2024, ossia solo due giorni prima della data dell’udienza fissata per la trattazione del giudizio. Le eccezioni proposte dallo stresso devono, quindi, ritenersi tardivamente formulate e, pertanto, inammissibili.

Le suddette eccezioni sono, in ogni caso, infondate.

Il sig. Taranto, come si è detto, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso in quanto, a suo dire, avendo l’Ufficio di Presidenza “risolto” il reclamo presentato dall’O.A. Santoro all’esito delle operazioni di spoglio, la relativa decisione sarebbe inoppugnabile ai sensi dell’art. 60 del Regolamento AIA.

Tale tesi non risulta condivisibile.

Il comma 1 dell’art. 30 CGS CONI prevede che Per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell’ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva, è dato ricorso dinanzi al Tribunale federale.

Si tratta di una norma di chiusura e di salvaguardia che consente alla parte interessata di ricorrere innanzi al Tribunale federale, al fine di invocare la tutela di una situazione giuridicamente protetta dall’ordinamento federale, tutte le volte in cui non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva.

Alla stregua di detta norma, dunque, che va comunque letta anche alla luce del diritto di accesso alla giustizia per rimuovere gli effetti lesivi di un provvedimento, a sua volta esplicazione del più generale diritto di difesa, il ricorso proposto dal sig. Santoro deve ritenersi ammissibile.

Ragionare diversamente significherebbe, difatti, ammettere che un provvedimento che si ritiene illegittimo e che sia idoneo ad incidere su di una situazione giuridica soggettiva possa essere adottato senza alcuna forma di controllo o possibilità di revisione.

1.1 Egualmente non condivisibile è l’eccezione, comunque rilevabile di ufficio, di difetto di competenza del Tribunale adito per essere competente il Collegio di Garanzia dello Sport ai sensi del secondo comma dell’art. 56 CGS CONI.

Come noto, il Collegio di Garanzia dello Sport ha due ambiti di competenza:

- uno generale, quale giudice di ultimo grado e di legittimità delle decisioni assunte dagli Organi della Giustizia federale; - uno speciale, quale giudice unico e di merito, nei casi espressamente previsti.

La competenza generale del Collegio di Garanzia, quale Giudice di ultimo grado con una funzione decisoria limitata ad un sindacato di pura legittimità, disciplinata dal comma 1 dell’art. 54 CGS CONI, è prevista in relazione a tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell’ambito dell’ordinamento federale ed emesse dai relativi organi di giustizia.

Ciò significa che soltanto le decisioni emesse dagli Organi di giustizia sportiva sono impugnabili innanzi al Collegio di Garanzia (nell’ambito della propria competenza ordinaria di legittimità); mentre le decisioni emanate da organismi federali di altro genere (non aventi natura di Giudici Federali) non possono essere impugnate direttamente al Collegio di Garanzia, ma devono essere preventivamente sottoposte ai relativi Tribunali Federali di primo grado, secondo il disposto dell’art. 30, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, il quale, come detto, attribuisce agli stessi una competenza generale per la tutela di “situazioni giuridicamente protette nell’ordinamento federale”.

La competenza speciale del Collegio di Garanzia dello Sport è, invece, disciplinata dal comma 3 dell’art. 54 CGS CONI, il quale stabilisce che “il Collegio di Garanzia dello Sport giudica altresì le controversie ad esso devolute dalle altre disposizioni del presente Codice, nonché dagli Statuti e dai Regolamenti federali sulla base di speciali regole procedurali definite d’intesa con il Coni. In tali casi il giudizio può essere anche di merito e in unico grado”.

Tale ultima competenza, avente carattere eccezionale, in quanto necessita di un fondamento positivo espresso, è essenzialmente limitata alle ammissioni ed alle esclusioni delle società professionistiche di calcio e di pallacanestro dai relativi campionati (Collegio di Garanzia dello Sport decisione n. 14/2019).

Alla stregua di tali principi, è evidente che, in assenza di espresse previsioni normative, il provvedimento di cui oggi si chiede la riforma trova la sua sede naturale di impugnazione davanti al Tribunale federale e, solo una volta esauriti i gradi della Giustizia endofederale, detto atto potrà essere oggetto di ricorso davanti al Collegio di Garanzia dello Sport.

Né si può giungere a conclusioni diverse applicando il comma 2, lettera C, dell’art. 56 CGS CONI, richiamato dal sig. Taranto. Detta norma, difatti, non disciplina le materie di competenza del Collegio di Garanzia dello Sport (né tantomeno riconosce una competenza esclusiva del Collegio di Garanzia in ordine ai procedimenti elettorali) ma si limita a stabilire la ripartizione interna, tra le varie sezioni del Collegio di Garanzia, delle questioni da trattare.

2. Una volta sgombrato il campo dalle questioni preliminari, è possibile passare a trattare il merito del ricorso, che il Tribunale ritiene fondato.

Come noto, nel procedimento elettorale vige il principio di strumentalità delle forme, così che l'invalidità delle operazioni di voto potrà essere ravvisata solo quando vi siano irregolarità potenzialmente in grado di incidere sul corretto risultato elettorale, mentre non potrà comportare l'annullamento delle stesse operazioni la mera irregolarità, ossia quel vizio da cui non derivi alcun pregiudizio per le garanzie e alcuna compressione della libera espressione del voto.

Secondo la giurisprudenza, in particolare, tra le diverse irregolarità delle operazioni di voto solo quelle "sostanziali" sono rilevanti e quindi tali da compromettere l'accertamento della reale volontà del corpo elettorale. Tra queste ad esempio "... la non corrispondenza, effettivamente accertata, tra il numero delle schede complessivamente autenticate e la somma delle schede utilizzate dagli elettori e di quelle autenticate ma non utilizzate” (Consiglio di Stato, 2016/1067).

In tale contesto, deve essere data anche rilevanza al principio della prova di resistenza che in materia elettorale, nel contemperamento tra l'esigenza di ripristinare la legalità violata nel corso delle operazioni elettorali e quella di salvaguardare la volontà del corpo elettorale, non consente di pronunciare l'annullamento degli atti della procedura laddove l'illegittimità non determini alcuna sostanziale modifica dei risultati medesimi, lasciando inalterati gli originari rapporti di forza (C.d.S., 19 luglio 2021, n. 5428).

E’ alla stregua di tali principi che devono essere, pertanto, valutate le contestazioni mosse dal sig. Santoro.

Come innanzi detto, l’O.A. Antonino Santoro contesta la regolarità delle operazioni di voto relative all’elezione del Presidente della Sezione AIA di Catania nel corso dell’Assemblea del 20 novembre 2024.

In particolare, secondo il ricorrente, all’esito delle operazioni di spoglio era emersa una discrepanza tra il numero degli associati aventi diritto al voto presenti, pari a 176 (portati poi a 178), il numero degli associati che aveva effettivamente votato, pari a 181, e il numero delle schede effettivamente votate, pari a 184.

Tale discrepanza di 6 voti poteva lasciare intendere che qualche associato avesse “ esercitato in modo plurimo il proprio diritto di voto”.

Rispetto a tali contestazioni, l’A.B. Antonino Gregorio Maurizio Taranto sostiene l’assoluta regolarità delle operazioni di voto.

Nello specifico, secondo il sig. Taranto:

- il numero degli associati aventi diritto al voto presenti era pari a 176, a cui, a seguito di un ulteriore controllo, andavano aggiunti altri 2 associati, per un totale di 178;

- il numero dei votanti, riferiti come intervenuti nel corso delle operazioni elettorali, identificati con la dicitura “ha votato” riportata sul documento denominato “brogliaccio” prodotto dal resistente e in atti, era pari a 181;

- il numero delle schede effettivamente votate era pari a 184;

- la discrepanza era quindi relativa solo a 3 voti (184-181), ed era dovuta alla mancata iscrizione nell’elenco di altri tre associati votanti non indicati con la stessa dicitura, a causa, certamente, della confusione creatasi durante l’assemblea;

- in ogni caso, in forza della prova di resistenza, anche laddove si dovesse ritenere sussistente una discrepanza di 3 voti, l’A.B. Taranto avrebbe conseguito comunque 90 voti e, quindi, a parità di voti con il sig. Santoro, sarebbe stato eletto ai sensi dell’art. 5, comma 12, del Regolamento elettivo dell’assemblea sezionale elettiva.

Il Tribunale ritiene non condivisibile la tesi difensiva del sig. Taranto.

Dai documenti versati in atti, e in particolare, dal “brogliaccio” depositato dallo stesso resistente, atto peraltro certamente inidoneo a sostituire il verbale d’assemblea dal quale nulla risulta al riguardo, con ciò solo integrandosi una violazione atta in sé a comportare irregolarità e illegittimità della procedura elettorale, si evince che il numero degli associati aventi diritto al voto presenti all’assemblea era pari a 176 (circostanza questa confermata anche dal sig. Taranto sia nel verbale assembleare e sia nella propria memoria), a cui sarebbero stati aggiunti altri 2 associati, per un totale di 178.

Già tale differenza tra il numero dei presenti e il numero delle schede votate, differenza pari a sei (6) voti, mostra la invalidità delle operazioni di voto, risultando il numero delle schede votate maggiore del numero dei presenti.

La situazione non cambia laddove si vogliano considerare il numero dei soggetti contraddistinti, nel brogliaccio con tutti i limiti certificativi e probatori insiti nello stesso, con la dicitura “ha votato”, sostenendo, come fa il sig. Taranto, che essendo gli stessi pari a 181, la differenza con le 184 schede votate sarebbe ininfluente.

Dalla lettura del brogliaccio, difatti, emerge che tra i 181 soggetti contraddistinti con la dicitura “ha votato”, ve ne sono ben cinque (i sigg.ri Furnari Vito Emanuele, Napoli Giuseppe, Russo Mirko, Tringale Gabriele e Vecchio Francesco Maria) che non risultano presenti. Confermando, pertanto, che la discrepanza di voti non è pari a 3, ma scende dai 184 “comparsi” nelle urne delle votazioni quantomeno a 179, cui aggiungere (arrivando a 176) i tre votanti “arrivati successivamente”, senza che ciò risulti dal verbale (e neppure dal brogliaccio) che ne avrebbe dovuto dare atto, con specificazione anche dell’orario del loro arrivo e delle inerenti modalità di identificazione e di consegna della scheda elettorale.

Né la situazione può cambiare prendendo in considerazione le dichiarazioni, prodotte in atti dal resistente, peraltro con semplice firma non autenticata né assunzione di qualsiasi responsabilità, rilasciate da due associati che avrebbero votato pur non essendo stati registrati con la dicitura “ha votato”. Risulterebbe, infatti, sempre una discrepanza superiore ai 3 voti, tale da annullare la prova di resistenza.

 In definitiva, dagli atti emerge un quadro (quantomeno) di totale confusione in ordine ai soggetti presenti all’assemblea e ai soggetti che hanno effettivamente votato che rende impossibile ricostruire l’effettiva volontà del corpo elettorale e pone dubbi sulla effettiva genuinità dei voti espressi.

Per tali motivi il Tribunale ritiene illegittima l'assemblea elettiva della sezione AIA di Catania tenutasi in data 20 novembre 2024 e la relativa delibera di proclamazione del Presidente di Sezione.

P. Q. M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità dell'assemblea elettiva della sezione AIA di Catania tenutasi in data 20 novembre 2024 e della relativa delibera di proclamazione del Presidente di Sezione.

Così deciso nella Camera di consiglio del 12 dicembre 2024.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Francesca Paola Rinaldi                                                       Carlo Sica

 

Depositato in data 20 dicembre 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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